Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 175

TRIB Taranto
Sentenza
27 gennaio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 175
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 175
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnata Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 2554/2024 R.G.
TRA
Casa di Cura Bernardini s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Barbaro
-attrice-
E
Azienda Sanitaria Locale Taranto rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Carulli
-convenuta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Casa di Cura Bernardini s.r.l. conveniva in giudizio la Asl Taranto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 819.565,10, per violazione della buona fede in quanto la convenuta, con continue e pressanti richieste, la induceva ad eseguire prestazioni di ricovero di pazienti provenienti da strutture pubbliche, che non erano in grado di prestare loro assistenza, dopo aver intrattenuto riunioni nel corso delle quali era stata valutata una redistribuzione del budget a disposizione per ricoveri ospedalieri da destinare alle strutture private accreditate in modo da trasferire le risorse non utilizzate da alcune strutture private a favore di altre che avevano capacità di erogazione aggiuntiva di prestazioni di ricovero, senza poi tener fede alla redistribuzione precedentemente discussa.Si costituiva in
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giudizio la Asl Taranto chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.In rito,
va, in primo luogo, dichiarata inutilizzabile ai fini della decisione la nuova documentazione prodotta dall'attrice, per la prima volta, con la propria comparsa conclusionale, atteso che ciò è avvenuto in violazione dei termini perentori fissati dall'art. 171 ter c.p.c.Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e va, quindi, disattesa.Essa riposa sulla dedotta violazione di buona fede, da parte della convenuta, che avrebbe tenuto una condotta tale da ingenerare nell'attrice l' incolpevole affidamento sul fatto che le sarebbero state remunerate prestazioni sanitarie di ricovero eseguite oltre il tetto di spesa ad essa riconosciuto a seguito di accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale e successiva convenzione con la Asl Taranto.Poichè la domanda risarcitoria ha come causa petendi un comportamento della convenuta che si assume contrario a buona fede nell'attuazione del rapporto concessorio insorto con
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