Trib. Foggia, sentenza 23/10/2024, n. 2842

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 23/10/2024, n. 2842
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2842
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo



R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 23/10/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8884/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente T R A Avv. NETTI NICOLA, in proprio, ex art. 86 c.p.c.;

OPPONENTE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Riccardi, come da procura speciale alle liti in atti;
OPPOSTA E CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del suo presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ciuffreda, giusta procura speciale alle liti in atti;
OPPOSTA
oggetto: ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 04380201900009303000 dell'autovettura targata DS 046 RK per l'importo complessivo di € 6.293,61
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 8.08.2019 la parte opponente in epigrafe indicata, premesso che con PEC del 10/07/2019 le veniva notificata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la cartella n. 0438020190000930300 avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura Ford Fiesta tg. DS046RK, a seguito del presunto mancato pagamento delle cartelle di pagamento nn. 04320160007619054000, 04320160013385761000, 043201660014710510000, 04 3201700123897735000, 04320180012437127000 e 04320190003776479000, per mancati pagamenti di addizionali comunali IRPEF, IVA, contributi previdenziali Cassa Forense e sanzioni amministrative, oltre a sanzioni, interessi e spese, per la somma complessiva di euro 6.293,61;
che al preavviso di fermo amministrativo impugnato con il presente giudizio è sottesa la cartella di pagamento n. 04320166014710510000 dell'importo di euro 989,51, avente ad oggetto crediti vantati dall'Agenzia e rappresentata dalla Cassa di previdenza e assistenza forense, a titolo di contributo soggettivo, indennità di maternità e interessi. Tanto premesso in fatto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, stante il pericolo derivante dall'applicazione ed esecuzione de provvedimento impugnato, sospendere l'efficacia esecutiva del documento di preavviso di fermo numero 043802019000009303000 emesso dall'agenzia delle entrate riscossione, agenzia della riscossione Provincia di Foggia e, conseguentemente, del relativo termine per l'applicazione del fermo amministrativo gravante sul veicolo Ford Fiesta targato DS 046 R, attesa la fondatezza dei motivi di gravame, nonché il fumus boni iuris derivante dal mancato utilizzo del mezzo ai fini lavorativi, unica autovettura intestata all'odierno ricorrente;
pagina 1 di 5 2) in via principale e nel merito, dichiarare illegittimo e/o nullo il documento di preavviso del fermo amministrativo per la mancata notifica della cartella numero 04320160014710510000 sotteso a provvedimento impugnato e virgola per l'effetto, revocarlo con ogni tutto di legge;

3) in subordine dichiarare l'illegittimità e/o nullità del documento di preavviso del fermo amministrativo per inapplicabilità dello stesso al veicolo Ford Fiesta targato DS 046 RK, poiché contestato all'altra persona estranea alla vicenda debitoria, e, per l'effetto, revocarlo con ogni effetto di legge;

4) in subordine dichiarare, altresì, illegittimità e/o la nullità del preavviso di fermo amministrativo opposto per la mancanza di titoli nell'attribuzione dei poteri ai funzionari e dirigenti dell'Ente resistente”. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del ricorrente/procuratore dichiaratosi antistatario. Ritualmente costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedeva, con articolate motivazioni: in via preliminare, il rigetto e/o la revoca della richiesta di sospensione per l'assenza dei requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora nonché il suo difetto di legittimazione passiva, poiché le censure sollevate si riferirebbero all'ente impositore e alla sua attività, ossia la Cassa di Previdenza Forense;
nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché inammissibile, tardiva e infondata e, per l'effetto, la conferma della legittimità della cartella e della procedura di riscossione a partire dalla consegna del ruolo. Ritualmente costituitasi in giudizio la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, argomentava, con articolate motivazioni: in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo amministrativo;
nel merito e in via riconvenzionale, il suo difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 18 comma sesto L. n. 576/1980 poiché la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 869,26 a titolo di contributo soggettivo minimo e maternità relativi all'anno 2014 e iscritti a ruolo nel 2016. Acquisiti gli atti e i documenti della parte e lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23/10/2024 mediante deposito telematico della presente sentenza.

2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.

2.1. Preliminarmente è pacifico che il credito posto a fondamento del preavviso di fermo amministrativo dell'importo complessivo di € 6.923,61, si riferisca, in parte, a contribuzione previdenziale di pertinenza della Cassa Forense, per l'importo di € 989,51, credito contenuto nella cartella di pagamento avente n. 04320160014710510000. Ne deriva la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza, ratione materiae, del Tribunale adito, con applicazione del rito del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 615, 617, 618bis c.p.c., non risultando la procedura esecutiva ancora iniziata. Sempre in via preliminare, giova ricordare che il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'ente creditore, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale
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