Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 47

TRIB Udine
Sentenza
17 gennaio 2025
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TRIB Udine
Sentenza
17 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 47
Data del deposito : 17 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 2280/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. depositato il 25.7.2023
DA
IN PE (Cod. Fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Luca Sebastianutto, come da procura alle liti unita al fascicolo telematico;

- ricorrente -

CONTRO
CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. (P.IVA 01076460318), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. dom. Roberto Russi, giusta procura in atti;

- resistente -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
ON IP (Cod. Fisc. [...]), con l'avv. dom.
Lorenzo Locatelli, in forza di procura unita alla comparsa di risposta;

- terza chiamata -
OGGETTO: responsabilità professionale per trattamenti odontoiatrici.
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Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024, sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo al CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. che ha avuto in cura il signor
TO PE sotto il profilo della colpa/imperizia/negligenza. Per
l'effetto condannarsi il CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. al risarcimento in favore del ricorrente dei danni tutti derivanti dalle condotte colpose/imperite/negligenti ascrivibili al CENTRO BENESSERE DENTALE
s.r.l. quantificati in € 28.700,74 o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare controparte resistente all'integrale rifusione delle spese legali del procedimento per ATP di cui si chiede la liquidazione e che sono pari ad € 2.944,55, nonché del presente procedimento.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
IN VIA PREMINARE: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito sommario a rito ordinario, per l'effetto fissando, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa
IP TO che presso CENTRO BENESSERE DENTALE S.r.l. eseguì
l'intervento per cui è giudizio, e pronunciare decreto di spostamento della fissata udienza di comparizione delle parti, dando termine per la citazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: disattesa ogni contraria domanda e deduzione, respingere la domanda proposta dal sig. PE nei confronti di CENTRO BENESSERE DENTALE S.r.l., in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esplicate in premessa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente, valutare ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa del danneggiato nella verificazione pagina 2 di 19
dell'evento e, conseguentemente, escludere o diminuire secondo la gravità della colpa la pretesa risarcitoria del sig. PE;

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal ricorrente sig.
PE accertata la grave colpa in capo alla dr.ssa ON IP, dichiarare tenuta e condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne
CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. da qualsiasi pretesa risarcitoria e spesa.
IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo conciliativo, ivi comprese quelle tecniche di C.T.P. dott. Alessandro SERENA, rifuse.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: si chiede che il giudice, ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., accerti e dichiari che la causa instaurata dai ricorrenti non risulta compatibile con un'istruzione sommaria, disponendo la conversione del rito e fissando, conseguentemente, l'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con relativa concessione dei termini ivi previsti per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.;
dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa della dottoressa IP, con conseguente estromissione del sanitario dal presente giudizio, per le ragioni espresse in narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, avverso la dottoressa IP in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta la medesima da ogni avversa pretesa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità e/o obbligazione e/o censura all'operato della dottoressa
IP: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del CENTRO
BENESSERE DENTALE s.r.l., con conseguente condanna esclusiva di quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- mantenersi l'obbligazione pagina 3 di 19
della dottoressa IP in via strettamente proporzionale al grado –da accertarsi ad ogni fine, anche in concorso con la Struttura evocata– di propria responsabilità e ai reali danni ritenuti in collegamento con le prestazioni rese in favore del signor PE, in relazione ai fatti lamentati e oggetto di giudizio;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, comunque riducendo ampiamente le avverse pretese, in considerazione anche delle condizioni pregresse di cui soffriva il signor PE, oltre che della condotta tenuta dallo stesso ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.;
- accertarsi in ogni caso l'esatta quota di responsabilità della dottoressa IP e del CENTRO BENESSERE DENTALE
s.r.l., sia per la responsabilità direttamente a quest'ultima ascrivibile, sia per la responsabilità ad essa derivante dall'opera di terzi ausiliari e non;

- accertarsi e dichiararsi l'obbligazione del CENTRO BENESSERE DENTALE
s.r.l., nei confronti della dottoressa IP per le ragioni esposte in narrativa a tenere indenne e manlevare il proprio ausiliario;
per l'effetto, respingere ogni eventuale domanda di CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. nei confronti della professionista;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. nei confronti della dottoressa IP per le ragioni esposte in narrativa in caso di assenza di copertura assicurativa del medico stipulata dalla struttura a suo favore;
per l'effetto, respingere ogni eventuale domanda di CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l. nei confronti della professionista o, comunque, condannarla al risarcimento del danno, tenendo indenne e sollevato la dottoressa IP da qualsivoglia pregiudizio risarcitorio conseguente all'accoglimento delle domande contro di lei svolte;
- in via di estremo subordine, condannare CENTRO
BENESSERE DENTALE s.r.l. a corrispondere alla dottoressa IP, anche in via di regresso, le somme eventualmente versate, in virtù del principio di solidarietà, quale obbligazione nei confronti di parte ricorrente oltre la propria stretta quota di responsabilità.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi.

pagina 4 di 19 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, TO PE ha evocato in giudizio il
CENTRO BENESSERE DENTALE s.r.l., per sentir condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in seguito ai trattamenti odontoiatrici effettuati presso la predetta struttura.
Il ricorrente, infatti, deduceva: a) di essersi rivolto al summenzionato
CENTRO nell'aprile del 2015 per risolvere problemi dentali di varia natura a carico di entrambe le arcate;
b) che il trattamento progettato contemplava soluzioni protesiche fisse, previa estrazione degli elementi compromessi;

c) che, in particolare, per l'arcata inferiore veniva proposta una soluzione implanto-protesica mista, su impianti e monconi naturali, con inserimento di tre impianti in sede 46, 36 e 31 e una protesi fissa circolare in metallo- ceramica;
d) che, nel corso dei lavori, veniva perduto l'impianto in sede
31, ma si proseguiva comunque alla realizzazione dell'impianto per la predetta arcata inferiore, attualmente presente in bocca;
e) che, nell'arcata superiore, una volta estratti gli elementi 17, 16, 26, veniva eseguito un intervento di grande rialzo del seno mascellare a destra ed inserito un impianto in sede 16, oltre ad essere realizzata una protesi fissa ad appoggio misto impianto - monconi naturali;
f) che, terminati i lavori a marzo 2017, nel settembre del medesimo anno si ripresentavano problemi all'arcata superiore;
g) che, allora, veniva proposta e realizzata dal
CENTRO BENESSERE DENTALE una bonifica totale all'arcata superiore, con inserimento di cinque impianti in sede frontale superiore e applicazione di una protesi a barra tipo “Toronto”, ancorata su impianti;
h) che, successivamente, quattro dei cinque impianti inseriti si mobilizzavano e venivano rimossi, mentre l'ultimo di questi cadeva a distanza di poco tempo;
i) che, poi, i medici della struttura proponevano una protesi totale all'arcata superiore stabilizzata su due impianti inseriti nell'emiarcata superiore sinistra;
j) che egli stesso rifiutava tale soluzione, limitando l'intervento all'adattamento della protesi mobile in essere;
k) che il rapporto terapeutico si concludeva il 1° marzo 2021, con la richiesta di pagina 5 di 19
ritirare la documentazione medica;
l) che le inutili cure prestate gli erano costate € 19.000,00;
m) che, in un secondo momento, si rivolgeva, per un esame peritale, al dott. PITTORITTO, medico chirurgo odontoiatra, il quale riscontrava l'erroneità della diagnosi, della progettazione e dell'esecuzione delle stesse cure;
n) che veniva promosso un procedimento per A.T.P., nell'ambito del quale i consulenti tecnici incaricati accertavano il completo insuccesso del trattamento, ascrivendone l'esclusiva responsabilità alla struttura sanitaria convenuta.
Costituitosi in giudizio, il CENTRO BENESSERE DENTALE, negato ogni addebito in relazione ai fatti di causa, richiedeva in via principale la reiezione della domanda attorea e, dichiarando di voler chiamare in causa la dott.ssa TO IP quale esecutrice materiale degli interventi in parola, proponeva, in via subordinata all'eventuale accoglimento delle istanze attoree, domanda di rivalsa nei confronti di quest'ultima. Nel fare ciò, il convenuto eccepiva, in sintesi: 1) che il paziente,
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