Trib. Arezzo, sentenza 17/09/2024, n. 409
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Testo completo
n. 856/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. G
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 856/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. F G e dell'avv. MCELI WALTER ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. F G
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. S RNTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. S RNTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 agisce nei Parte_2
confronti del per esporre: -che per una pluralità Controparte_2
di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;-che, in quanto docente a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti
prevista dall'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo le differenze retributive così come ivi quantificate
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo di rigettare nel CP_1
merito la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, ed in via subordinata ha domandata al Tribunale adito di rideterminare la somma dovuta alla parte ricorrente tenendo conto dei giorni di effettivo servizio, con esclusione delle giornate di assenza per malattia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e pare meritevole di accoglimento.
In via preliminare occorre respingere l'eccezione di prescrizione in quanto parte ricorrente ha dimostrato per tabulas la sussistenza di validi atti interruttivi in ordine al torno di tempo richiesto (Cfr. doc. n. 9 note di trattazione scritta).
Passando allo scrutinio del merito, in punto di an debeautur, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a mente del quale “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. G
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 856/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. F G e dell'avv. MCELI WALTER ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. F G
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. S RNTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. S RNTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 agisce nei Parte_2
confronti del per esporre: -che per una pluralità Controparte_2
di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;-che, in quanto docente a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti
prevista dall'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo le differenze retributive così come ivi quantificate
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo di rigettare nel CP_1
merito la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, ed in via subordinata ha domandata al Tribunale adito di rideterminare la somma dovuta alla parte ricorrente tenendo conto dei giorni di effettivo servizio, con esclusione delle giornate di assenza per malattia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e pare meritevole di accoglimento.
In via preliminare occorre respingere l'eccezione di prescrizione in quanto parte ricorrente ha dimostrato per tabulas la sussistenza di validi atti interruttivi in ordine al torno di tempo richiesto (Cfr. doc. n. 9 note di trattazione scritta).
Passando allo scrutinio del merito, in punto di an debeautur, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a mente del quale “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
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