Trib. Milano, sentenza 04/04/2024, n. 3691
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Testo completo
N. 37843/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel Est dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2021, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del
14/09/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 10/1/2024. promossa
DA
( c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato BAGGI LUIGI con studio in VIA JACOPO DELLA QUERCIA,
4 20096 PIOLTELLO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti ;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , _1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOGLIO MARIA ODETTE con studio in VIALE REGINA
GIOVANNA, 8 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
29/12/2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Dato atto che la ricorrente all'udienza del 19 gennaio 2023, ai fini conciliativi, ha rinunciato alle domande n. 3, n. 6, e n. 7 della Memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., dichiarando altresì di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, dott.ssa Beatrice Secchi, all'udienza del 02 marzo 2023, si assumono secondo il codice di rito le seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito in via principale:
1. sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 agosto 2008 in Partanna (TP) tra i sig.ri e con atto trascritto Parte_1 _1
(anno 1999, Atto n. 43, Uff. 1, Parte 2, Sez. A) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partanna;
2. sia disposto l'affidamento del figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
entrambi i genitori avranno facoltà di partecipare in via condivisa alle scelte di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'orientamento professionale e concernenti la formazione del minore, che saranno prese di comune accordo dai coniugi, tenendo tra l'altro conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
entrambi i genitori concorderanno le direttrici educative di fondo e le linee guida concernenti l'istruzione, la salute, l'orientamento professionale e la formazione del minore, potendo poi darvi attuazione anche autonomamente. In casi particolari, per le sole questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno invece esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
4. sia posto a carico del sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio _1
, un assegno mensile per il suo mantenimento di € 550,00=, da corrispondere alla sig.ra Per_1
, oltre le spese scolastiche obbligatorie e mediche obbligatorie. Tale importo sarà Parte_1 Org_ rivalutato annualmente secondo gli indici 5. sia disposto l'obbligo per il signor di corrispondere alla sig.ra , _1 Parte_1 sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio , anche oltre il compimento Per_1 della maggiore età degli stessi, il 50% delle ulteriori spese straordinarie, secondo le Linee guida della Corte d'Appello di IL e del Tribunale di IL;
8. sia disposto il diritto di visita del sig. con le seguenti modalità, già concordate in sede di CP_1 separazione: il padre potrà visitare il figlio minore durante tutti i giorni della settimana, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici di questi, previa telefonata alla madre. Il padre avrà facoltà di sentire il figlio minore , comunicando con questi ultimi con ogni mezzo, Per_1 pagina 2 di 12
anche informatico, ogni qualvolta lo vorrà;
preso atto che il lavoro prestato dal sig. è articolato CP_1 su turni, che comportano sovente per il padre l'obbligo di rimanere lontano da casa anche durante i week-end, questi terrà con sé il minore almeno un week-end al mese, dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera. Allo stesso modo, il sig. avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore per un CP_1 ulteriore week-end al mese, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro;
il padre potrà trascorrere con il figlio minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie tenendolo con sé, alternativamente, la settimana di Natale o del Capodanno;
il padre trascorrerà con il figlio minore
un periodo di 15 giorni anche consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o agosto di ogni Per_1 anno;
9. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Partanna (TP) e del Comune di PI (MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: Si chiede, che l'Ill.mo Tribunale voglia ammettere prove per testi ed interrogatorio formale del SI. sui capitoli di prova dal cap. a) al cap. t) già articolati con la Memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. depositata telematicamente in data 25 ottobre 2022, con
i testi ivi indicati.
PARTE RESISTENTE
Nel merito in via principale:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SI.ri e in data 2 agosto 1999 in Partanna (TP), con atto trascritto _1 Parte_1 presso i registri di stato civile del predetto comune (anno 1999, Parte II Serie A, atto n. 43);
2) Venga disposto l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
entrambi i genitori avranno facoltà di partecipare in via condivisa alle scelte di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'orientamento professionale e riguardanti la formazione dello stesso e saranno prese di comune accordo da entrambe i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
3) Venga rigettata la richiesta di assegnazione della casa sita in PI (MI), Via alla Stazione n. 18/A per le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente rigetto della richiesta di immediato rilascio della casa da parte del SI. ;
CP_1 4) Venga disposto a carico del SI. l'obbligo del mantenimento al solo figlio minore CP_1 _2
, per la somma di € 400,00 da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese in favore della
[...] SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente Parte_1 concordate avendo riguardo alle linee guida in essere presso il Tribunale di IL;
5) Rigettare la domanda di mantenimento di € 250,00 e di versamento delle 50% delle spese straordinarie nei confronti del figlio maggiorenne per le motivazioni di cui in narrativa;
Persona_3
6) Rigettare la domanda di restituzione della somma di € 8.128,00, avanzata dalla GN a Pt_1 titolo di assegni famigliari percepiti dallo a far data dalla separazione personale consensuale dei CP_1 coniugi del 25.07.2014 per i motivi di cui in premessa;
7) sia disposto il diritto di visita del sig. nei confronti del figlio minore CP_1
con le seguenti modalità: Per_1
pagina 3 di 12
a. il padre potrà visitare il figlio minore durante tutti i giorni della settimana, compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici e extrascolastici di questi, previa telefonata alla madre tenendolo con sé una volta alla settimana dalle 19.00 sino alle 22.00, previo accordo con la madre. b. Il padre avrà facoltà di sentire il figlio minore , comunicando con questi con ogni mezzo, Per_1 anche informatico e ogni qualvolta lo vorrà;
c. Il sig. terrà con sé il figlio minore a week-end alternati, compatibilmente CP_1 Persona_2 con i propri turni di lavoro a partire dalle 16.30 circa del venerdì sino alle 22.00 circa della domenica e comunque in modo da garantire la permanenza del figlio con il padre almeno due fine settimana al mese. d. il SI. potrà trascorrere con il figlio minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie CP_1 tenendolo con sé, alternativamente, la settimana di Natale o di Capodanno;
anche le festività pasquali saranno sottoposte al periodo dell'alternanza annuale;
e. I ponti dell'8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno di anno in anno alternati;
f. Il giorno del compleanno del figlio minore secondo la regola dell'alternanza annuale;
g. il SI. trascorrerà con il figlio minore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, CP_1 Per_1 durante il periodo estivo per le vacanze, in accordo con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel Est dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2021, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del
14/09/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 10/1/2024. promossa
DA
( c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato BAGGI LUIGI con studio in VIA JACOPO DELLA QUERCIA,
4 20096 PIOLTELLO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti ;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , _1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOGLIO MARIA ODETTE con studio in VIALE REGINA
GIOVANNA, 8 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
29/12/2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Dato atto che la ricorrente all'udienza del 19 gennaio 2023, ai fini conciliativi, ha rinunciato alle domande n. 3, n. 6, e n. 7 della Memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., dichiarando altresì di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, dott.ssa Beatrice Secchi, all'udienza del 02 marzo 2023, si assumono secondo il codice di rito le seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito in via principale:
1. sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 agosto 2008 in Partanna (TP) tra i sig.ri e con atto trascritto Parte_1 _1
(anno 1999, Atto n. 43, Uff. 1, Parte 2, Sez. A) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partanna;
2. sia disposto l'affidamento del figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
entrambi i genitori avranno facoltà di partecipare in via condivisa alle scelte di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'orientamento professionale e concernenti la formazione del minore, che saranno prese di comune accordo dai coniugi, tenendo tra l'altro conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
entrambi i genitori concorderanno le direttrici educative di fondo e le linee guida concernenti l'istruzione, la salute, l'orientamento professionale e la formazione del minore, potendo poi darvi attuazione anche autonomamente. In casi particolari, per le sole questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno invece esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
4. sia posto a carico del sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio _1
, un assegno mensile per il suo mantenimento di € 550,00=, da corrispondere alla sig.ra Per_1
, oltre le spese scolastiche obbligatorie e mediche obbligatorie. Tale importo sarà Parte_1 Org_ rivalutato annualmente secondo gli indici 5. sia disposto l'obbligo per il signor di corrispondere alla sig.ra , _1 Parte_1 sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio , anche oltre il compimento Per_1 della maggiore età degli stessi, il 50% delle ulteriori spese straordinarie, secondo le Linee guida della Corte d'Appello di IL e del Tribunale di IL;
8. sia disposto il diritto di visita del sig. con le seguenti modalità, già concordate in sede di CP_1 separazione: il padre potrà visitare il figlio minore durante tutti i giorni della settimana, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici di questi, previa telefonata alla madre. Il padre avrà facoltà di sentire il figlio minore , comunicando con questi ultimi con ogni mezzo, Per_1 pagina 2 di 12
anche informatico, ogni qualvolta lo vorrà;
preso atto che il lavoro prestato dal sig. è articolato CP_1 su turni, che comportano sovente per il padre l'obbligo di rimanere lontano da casa anche durante i week-end, questi terrà con sé il minore almeno un week-end al mese, dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera. Allo stesso modo, il sig. avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore per un CP_1 ulteriore week-end al mese, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro;
il padre potrà trascorrere con il figlio minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie tenendolo con sé, alternativamente, la settimana di Natale o del Capodanno;
il padre trascorrerà con il figlio minore
un periodo di 15 giorni anche consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o agosto di ogni Per_1 anno;
9. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Partanna (TP) e del Comune di PI (MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: Si chiede, che l'Ill.mo Tribunale voglia ammettere prove per testi ed interrogatorio formale del SI. sui capitoli di prova dal cap. a) al cap. t) già articolati con la Memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. depositata telematicamente in data 25 ottobre 2022, con
i testi ivi indicati.
PARTE RESISTENTE
Nel merito in via principale:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SI.ri e in data 2 agosto 1999 in Partanna (TP), con atto trascritto _1 Parte_1 presso i registri di stato civile del predetto comune (anno 1999, Parte II Serie A, atto n. 43);
2) Venga disposto l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
entrambi i genitori avranno facoltà di partecipare in via condivisa alle scelte di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'orientamento professionale e riguardanti la formazione dello stesso e saranno prese di comune accordo da entrambe i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
3) Venga rigettata la richiesta di assegnazione della casa sita in PI (MI), Via alla Stazione n. 18/A per le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente rigetto della richiesta di immediato rilascio della casa da parte del SI. ;
CP_1 4) Venga disposto a carico del SI. l'obbligo del mantenimento al solo figlio minore CP_1 _2
, per la somma di € 400,00 da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese in favore della
[...] SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente Parte_1 concordate avendo riguardo alle linee guida in essere presso il Tribunale di IL;
5) Rigettare la domanda di mantenimento di € 250,00 e di versamento delle 50% delle spese straordinarie nei confronti del figlio maggiorenne per le motivazioni di cui in narrativa;
Persona_3
6) Rigettare la domanda di restituzione della somma di € 8.128,00, avanzata dalla GN a Pt_1 titolo di assegni famigliari percepiti dallo a far data dalla separazione personale consensuale dei CP_1 coniugi del 25.07.2014 per i motivi di cui in premessa;
7) sia disposto il diritto di visita del sig. nei confronti del figlio minore CP_1
con le seguenti modalità: Per_1
pagina 3 di 12
a. il padre potrà visitare il figlio minore durante tutti i giorni della settimana, compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici e extrascolastici di questi, previa telefonata alla madre tenendolo con sé una volta alla settimana dalle 19.00 sino alle 22.00, previo accordo con la madre. b. Il padre avrà facoltà di sentire il figlio minore , comunicando con questi con ogni mezzo, Per_1 anche informatico e ogni qualvolta lo vorrà;
c. Il sig. terrà con sé il figlio minore a week-end alternati, compatibilmente CP_1 Persona_2 con i propri turni di lavoro a partire dalle 16.30 circa del venerdì sino alle 22.00 circa della domenica e comunque in modo da garantire la permanenza del figlio con il padre almeno due fine settimana al mese. d. il SI. potrà trascorrere con il figlio minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie CP_1 tenendolo con sé, alternativamente, la settimana di Natale o di Capodanno;
anche le festività pasquali saranno sottoposte al periodo dell'alternanza annuale;
e. I ponti dell'8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno di anno in anno alternati;
f. Il giorno del compleanno del figlio minore secondo la regola dell'alternanza annuale;
g. il SI. trascorrerà con il figlio minore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, CP_1 Per_1 durante il periodo estivo per le vacanze, in accordo con
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