Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 45
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA Concetta
Belcastro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5016 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
AN NA OS NA nato in [...] il [...] (C.F.: [...]) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore SO TA OS NA nata in [...] il [...]
(C.F.: [...]);
EX NO OS NA nato in [...] il [...] (C.F.:
[...]) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore IS ST De TR
NA nato in [...] il [...] (C.F.: [...]);
MA GE OS NA nata in [...] il [...] (C.F.: [...]);
AT OS AR nato in
Brasile il 13.09.1999 (C.F.: [...]);
ÃO PA RT De UZ nato in [...] il
12.07.1980 (C.F.: [...]) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore MA
BE TS RT nata in [...] il [...] (C.F.: [...]);
FL Da
OS TE E AR nata in [...] il [...] (C.F.: [...]) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori IL Da OS TE AR nato in [...] il [...] (C.F.:
[...]) e LI Da OS TE AR nata in [...] il [...] (C.F.:
1
[...]);
PA ER Da OS TE nato in [...] il [...] (C.F.:
[...]) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore IP De VE TE nato in [...] il [...] (C.F.: [...]);
DR ST Da OS TE nato in
Brasile il 07.07.1990 (C.F.: [...]), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via
Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo
De Simone (C.F.: [...]) e dall'avv. Valeria Saitta (C.F.:
[...]), in vicendevole sostituzione giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48/2013;
- comunicazioni: pec valeriasaitta@pec.it - fax n. 0694443161
-RICORRENTI-
E
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Via G. Da
Fiore 34, CAP 88100 Catanzaro (CZ) PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il Ministero dell'Interno, chiedendo che venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di MI DO nato a [...]
Finita (CS) il 22.04.1868 (doc. n. 1) il quale non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. n. 2).
Dall'unione tra il sig. MI DO e NA ES è nata nel 1920 NA DO Da
OS (doc. n. 3) la quale, nel 1944 contraeva matrimonio con il cittadino straniero DR RT Da
OS (doc. n. 4).
Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
2
Nel 1945 è nata MA RE OS NA (doc. n. 5) alla quale, in virtù dell'art. 1 della legge
n. 555/1912
, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina), non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
Nl 1951 a TE RT De UZ (doc. n. 6) e nel 1955 a ZA MA Da OS TE (doc. n.7), a cui invece è stata trasmessa la cittadinanza per effetto delle note sentenze della Corte
Costituzionale.
MA RE OS NA si sposava nel 1972 con JO IV NA (doc. n. 8). Nel 1973 è nato AN NA OS NA (doc. n. 9), nel 1976 EX NO OS NA (doc. n. 10)
e nel 1980 MA GE OS NA (doc. n. 11).
AN NA OS NA si è unito in matrimonio nel 1995 con IN AL Da TA (doc.
n. 12) e dalla loro unione è nata nel 2018 SO TA OS NA (doc. n. 13).
EX NO OS NA si è sposato nel 2010 con RI De TR LV (doc. n. 14) e dalla loro unione è nato nel 2008 IS ST De TR NA (doc. n. 15).
Dal matrimonio, nel 2010, tra MA GE OS NA e KL RI AR (doc. n.
16) è nato nel 1999 AT OS AR (doc. n. 17).
MA TE RT De UZ si è sposata nel 1970 con JO LH De UZ (doc. n. 18) e nel
1980 è nato ÃO PA RT De UZ (doc. n. 19), il quale si univa in matrimonio nel 2021 con
AN RI TS (doc. n. 20) e dalla loro unione né nata nel 2018 MA BE TS
RT (doc. n. 21).
ZA MA Da OS TE si è sposata nel 1978 con JO AG TE (doc. n. 22) e dalla loro unione è nata nel 1980 FL Da OS TE E AR (doc. n. 23), nel 1982 è nato PA
ER Da OS TE (doc. n. 24) e nel 1990 è nato DR ST Da OS TE (doc. n. 25).
Dal matrimonio nel 2006 tra FL Da OS TE E AR e RO Da LV AR (doc.
n. 26) è nata nel 2010 LI Da OS TE AR (doc. n. 27) e nel 2015 IL Da OS TE
AR (doc. n. 28).
PA ER Da OS TE si è sposato nel
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