Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 15
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Testo completo
N. R.G.V.G. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1552/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Fracasso Valeria, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti Elena e CP_2
Gabriele Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/07/2018 in Greccio (RI), che dall'unione è nato il figlio
[...]
, in Terni (TR) il 04/08/2020, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.9.2024, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora CP_2 proprietaria esclusiva. Il signor revocherà la domiciliazione bancaria per il pagamento CP_1 dell'utenza elettrica della casa coniugale dal 1.8.2024.
3.Il signor trasferirà altrove la propria residenza in altro immobile sito in Terni, tale da CP_1 consentire al minore di poter ivi dimorare nei giorni di pertinenza paterni;
questi lascerà la Per_1 casa coniugale entro 15 giorni dal rientro dalle vacanze e comunque non oltre il 7agosto 2024.
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
4. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, Per_1 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I coniugi decidono per la collocazione paritetica di presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1552/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Fracasso Valeria, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti Elena e CP_2
Gabriele Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/07/2018 in Greccio (RI), che dall'unione è nato il figlio
[...]
, in Terni (TR) il 04/08/2020, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.9.2024, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora CP_2 proprietaria esclusiva. Il signor revocherà la domiciliazione bancaria per il pagamento CP_1 dell'utenza elettrica della casa coniugale dal 1.8.2024.
3.Il signor trasferirà altrove la propria residenza in altro immobile sito in Terni, tale da CP_1 consentire al minore di poter ivi dimorare nei giorni di pertinenza paterni;
questi lascerà la Per_1 casa coniugale entro 15 giorni dal rientro dalle vacanze e comunque non oltre il 7agosto 2024.
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
4. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, Per_1 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I coniugi decidono per la collocazione paritetica di presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza
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