Trib. Venezia, sentenza 30/01/2024, n. 279
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Testo completo
N. 2642/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott. R S Presidente rel. dott. A C Giudice dott.ssa F B Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il 14.4.2022 da
rappresentato e difeso dall'avv. C F, presso la stessa elettivamente Parte_1 domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente – contro
rappresentata e difesa dall'avv. E O, presso la stessa Controparte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: separazione giudiziale.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 24.1.2024 sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi (nato a Venezia il Parte_1
4/10/1973, residente a Venezia, Castello 3354 codice fiscale ) e C.F._1
(nata a Venezia il 9/3/1973 e residente a Venezia, Castello 3353, codice Controparte_1 fiscale , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Venezia di provvedere alle opportune annotazioni.
2) Il sig. si accolla il pagamento del “prestito infruttifero tra familiari” Parte_1 dell'importo di € 45.000,00, senza data, sottoscritto da e dallo stesso Controparte_1 dimesso sub doc. 11).
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l'installazione di inferriata) alla finestra al piano terra dell'immobile di proprietà CP_1
4) Il sig. consente che venga installata sul tetto (autorizzando il passaggio attraverso la Pt_1 sua proprietà) antenna a servizio della proprietà CP_1
5) Il sig. consente, anche autorizzando il passaggio attraverso la sua proprietà' di Pt_1 castello 3343, che il funzionamento della caldaia di pertinenza dell'appartamento della sig.ra avvenga a norma di legge;CP_1
6) Il sig. si impegna e obbliga a rimborsare nella misura del 50% le spese per i gatti Pt_1 sostenute dalla signora previa esibizione di documentazione comprovante la spesa. CP_1
7) Il sig. corrisponde a favore della sig.ra la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
10.000,00 (diecimila/00) a saldo stralcio e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa avanzata in questa sede.
8) Il sig. si impegna a rimettere le querele presentate specificando, nel Pt_1 dichiarare la volontà, di rimettere tutte le querele sino ad oggi proposte, impegnandosi, se necessario, a riprodurre la dichiarazione avanti l'autorità Giudiziaria competente. In particolare rimette le querele presentate nei confronti della signora che hanno dato CP_1 origine al proc. pen. n. 836/2023 RGNR che porta riunito il proc. pen. n. 5151/2023 RGNR
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato previsto e punito dall'art.
614 comma 1° c.p. (in relazione al quale, allo stato, è stato notificato alla indagata avviso ex art. 415 bis cpp) nonché la querela che ha originato il proc. pen. 8453/2022 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato previsto e punito dall'art. 367 c.p.
(in relazione al quale, allo stato, vi è richiesta di archiviazione del PM con trasmissione degli atti al GIP).
Il sig. si impegna e obbliga a presentare gli atti di remissione avanti all'Ufficio Pt_1 giudiziario competente il prima possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna e, nello stesso termine, a consegnarne originali alla signora che, in caso di CP_1 mancato deposito delle remissioni di querela entro 30 giorni dalla data odierna, è sin d'ora autorizzata a produrre l'originale degli atti di remissione di querela laddove ciò fosse necessario a impedire la prosecuzione del processo penale.
Del pari, la signora si impegna a rimettere le querele presentate specificando, nel CP_1 dichiarare la volontà, di rimettere tutte le querele sino ad oggi proposte, impegnandosi, se necessario, a riprodurre la dichiarazione avanti l'autorità Giudiziaria competente, e ciò con le tempistiche e modalità testé indicate.
Pag. 2 di 4 9) La signora si impegna e obbliga ad accollarsi integralmente il pagamento della CP_1 restante parte di mutuo acceso nel 2017 insieme al marito e a sostituire quest'ultimo quale garante per il pagamento del mutuo del 2015, in surroga a quello acceso nel 2004 per
l'acquisto della casa di Castello 3353, liberando espressamente il sig. da qualsiasi Pt_1 obbligo dagli stessi derivanti.
10) Con il puntuale adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, avendo provveduto a regolare ogni aspetto economico patrimoniale derivante dalla convivenza matrimoniale, ad eccezione di alcuni beni della signora che si trovano CP_1 ancora nella proprietà del sig. e per i quali le parti concorderanno direttamente per Pt_1
l'asporto che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30/12/2023.
11) Spese di lite compensate;
12) Spese di C.T.U. ripartite al 50%”.
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 14.4.2022 esponeva che in data 2.9.2001 aveva Parte_1 contratto matrimonio con , dall'unione con la quale non erano nati figli. Controparte_1
Riferiva il ricorrente che, a causa della reciproca incompatibilità di carattere, tra i coniugi la prosecuzione della convivenza era da tempo divenuta intollerabile, tanto che dal 2013 erano separati di fatto.
Ciò premesso, il ricorrente evocava la moglie dinanzi al Tribunale di Venezia per sentire pronunciare sentenza di separazione personale, previo esperimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, nulla disponendo circa il mantenimento per essere i coniugi economicamente indipendenti.
Si costituiva già nella fase presidenziale la resistente, che contestava la narrazione fatta e chiedeva che, pronunciata la separazione con addebito al marito, quest'ultimo fosse obbligato al versamento di euro 800 a titolo di assegno di mantenimento e condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per la sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
All'udienza presidenziale, sentiti entrambi i coniugi, il procedimento proseguiva per la fase di trattazione a causa del fallito tentativo di conciliazione, previa adozione dei provvedimenti provvisori.
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All'udienza del 22.11.2023 le parti rassegnavano concordemente le conclusioni epigrafate e la causa era rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia dei difensori al deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per addivenire alla pronuncia di separazione personale, essendo incontestata, anche sulla base delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, l'esistenza di una situazione ostativa alla continuazione della convivenza. D'altro canto l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione nel corso dell'intero procedimento è sintomatica del venir meno dell'affectio coniugalis.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge quanto alle statuizioni economiche.