Trib. Lecce, sentenza 26/04/2024, n. 1362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 26/04/2024, n. 1362
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1362
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. L N ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12202/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
, con l'avv. LEZZI ROBERTA CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 23/04/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto:

1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel corso del periodo di servizio precedente alla data di assunzione in ruolo in forza di plurimi contratti a tempo determinato, come dettagliati in narrativa, con effetto dalle date di rispettiva decorrenza da considerarsi al pari di quelle riconosciute dai CCNL di settore in relazione al personale di ruolo;
2.
Disapplicare in parte qua ed incidenter tantum, ove necessario ed indispensabile, ogni disposizione
e normativa a carattere nazionale di segno contrario rispetto a quanto sancito dalla Legge e giurisprudenza comunitaria in materia, ovvero conferire alle medesime pronunzie carattere di preminenza applicativa rispetto ai precetti interni;

3. Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ricostruzione della progressione di carriera ed al riconoscimento nei confronti della ricorrente, già alla data del 01.09.2013, della anzianità lavorativa pari ad anni 11 e mesi 5 e giorni 7, coni relativi benefici di legge e di contratto, con conseguente riconoscimento delle progressioni stipendiali ivi previste, secondo le disposizioni del C.C.N.L. di settore pro tempore vigente;

1




4. Condannare le Amministrazioni resistenti, o chi di dovere, alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e calcolate con decorrenza dal sorgere del relativo diritto, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole somme al saldo, ed oltre all'eventuale maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto così come previsto per legge, nonché alla ricostruzione della sua carriera professionale presso i competenti enti assistenziali e previdenziali o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al risarcimento del danno per lo stesso ammontare o a quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia ad esito della presente procedura. Cont Il ha eccepito in via preliminare la prescrizione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_ L' ha chiesto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto quanto segue:

1. La sig.ra è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Parte_1 ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola area A, profilo collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 01.09.2013 - retrodatata al 01.09.2012 - ed economica dal
01.09.2013, quale vincitrice di concorso per soli titoli.

2. Prima
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