Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2024, n. 2015
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Testo completo
Rg. n. 947 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Giordano, avv. Andrea Merolle e avv. Daniela Zanfino;
E
Controparte_1
,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mazzotta;
all'esito della udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara prescritto il credito oggetto degli avvisi di addebito n.
34720160000711181000, notificato il 11.5.2016, e n.
34720160002741417000, notificato il 24.11.2016, e per l'effetto revoca gli avvisi di addebito predetti nonché l'intimazione di pagamento n. 04720239008778104000 (impugnata) limitatamente al credito/avvisi di addebito indicati;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_2
al pagamento della restante metà delle spese di lite, in
[...] favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2319,00, oltre IVA
CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Compensa le spese di lite con l CP_1
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_2
e l' e ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] CP_1 pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000, notificata in data
15 febbraio 2024, con cui l ha richiesto Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di euro 48.535,35, comprensiva di spese notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
L'intimazione di pagamento è stata emessa sulla base di n. 6 avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 34720160000711181000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi d'imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 19.080,46, asseritamente notificato l'11 maggio 2016;
-avviso di addebito n. 34720160002741417000, per contributi I.V.S. relativi sempre ai medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 18.939,53, asseritamente notificato il 24 novembre 2016;
-avviso di addebito n. 34720180000848930000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2018, asseritamente notificato il 28 giugno
2018, per un totale di Euro 1.367,75;
-avviso di addebito n. 34720180003204557000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018, asseritamente notificato il 14 gennaio 2019, per un totale di Euro 2.688,54;
-avviso di addebito n. 34720190002910677000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019, asseritamente notificato il 9 gennaio 2020, per un totale di Euro 2.536,03;
-avviso di addebito n. 34720210001293453000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2019, asseritamente notificato il 13 gennaio
2021, per un totale di Euro 3.923,04.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha eccepito il difetto di notifica degli avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, la carenza dei presupposti alla base dell'obbligo contributivo, la prescrizione del credito, la duplicazione della pretesa erariale relativamente agli avvisi di addebito n.
34720160000711181000 e n. 34720160002741417000 poiché gli importi ivi indicati sono relative ai contributi IVS per i medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015.
Per le ragioni descritte, la signora ha chiesto l'annullamento della Pt_1 intimazione di pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000.
Si sono costituiti l' e e hanno CP_1 Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso. Preliminarmente le convenute hanno eccepito la inammissibilità della opposizione per tardività, sia per violazione dell'art. 617 c.p.c. sia dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine, rispettivamente, di 20 e 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento/avvisi di addebito.
Sulla prescrizione l' ha dedotto e allegato documentazione a riprova CP_1 della notifica dei n. 6 avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento del 25.8.2023 (impugnata). Entrambe le parti resistenti hanno poi evidenziato che deve tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta durante il periodo Covid dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Nel merito l ha esposto che gli avvisi di addebito sono conseguenza CP_1 della iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in data 29.9.2014, in quanto socio e amministratore della Scala Style s.r.l., con decorrenza dell'obbligo contributivo entro i termini prescrizionali dal 1.8.2009. Ha precisato che detta iscrizione è stata comunicata alla ricorrente con nota del 3.2.2015 regolarmente notificata e che l'azienda risulta cessata il 31.12.2021.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa documentalmente istruita è stata discussa mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Giova premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito perfezionata dopo la notifica dell'avviso di addebito/cartella, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione