Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2024, n. 873
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1188/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
RI IN TA, nata a [...], Argentina) il 4.8.1954 e
residente a Saenz Peña 2359 - 00000 Florida, C.F.: [...];
ON IN AV, nata nella Maternità Santa Rosa, distretto Vicente Lopez
(Buenos Aires, Argentina) il 18.12.1989 e residente a Saenz Peña 2359 - 00000
Florida, C.F.: [...];
entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Michele Della Bella e Gabriella
Cieri, presso il cui studio a Roma, Viale Liegi n. 34, sono anche elettivamente
domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del
1
Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per le ricorrenti: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza
contraria, accertare e dichiarare che le sig.re RI IN AL e ON
IN VI hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato
Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero
ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e
trascrizioni.
Con vittoria dispese, quantomeno di quanto necessario alla registrazione
dell'emanando provvedimento”.
Per il resistente: “l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e
nulla osservava.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da PE
LA, cittadino italiano, nato a [...] il [...].
2
Emigrato in Argentina, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza però mai naturalizzarsi cittadino argentino.
Il resistente si costituiva sostenendo la definizione del giudizio, “una volta
verificata la regolarità della documentazione allegata da controparte”, in aderenza ai
principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 25317 del 24 agosto 2022, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione
della sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'esito dell'udienza del 6.11.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nel merito, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano PE
LA a suo tempo emigrato in Argentina.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice
prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la
discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di
trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia
di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita
all'interno del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1188/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
RI IN TA, nata a [...], Argentina) il 4.8.1954 e
residente a Saenz Peña 2359 - 00000 Florida, C.F.: [...];
ON IN AV, nata nella Maternità Santa Rosa, distretto Vicente Lopez
(Buenos Aires, Argentina) il 18.12.1989 e residente a Saenz Peña 2359 - 00000
Florida, C.F.: [...];
entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Michele Della Bella e Gabriella
Cieri, presso il cui studio a Roma, Viale Liegi n. 34, sono anche elettivamente
domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del
1
Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per le ricorrenti: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza
contraria, accertare e dichiarare che le sig.re RI IN AL e ON
IN VI hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato
Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero
ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e
trascrizioni.
Con vittoria dispese, quantomeno di quanto necessario alla registrazione
dell'emanando provvedimento”.
Per il resistente: “l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e
nulla osservava.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da PE
LA, cittadino italiano, nato a [...] il [...].
2
Emigrato in Argentina, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza però mai naturalizzarsi cittadino argentino.
Il resistente si costituiva sostenendo la definizione del giudizio, “una volta
verificata la regolarità della documentazione allegata da controparte”, in aderenza ai
principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 25317 del 24 agosto 2022, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione
della sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'esito dell'udienza del 6.11.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nel merito, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano PE
LA a suo tempo emigrato in Argentina.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice
prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la
discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di
trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia
di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita
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