Trib. Trieste, sentenza 22/07/2024, n. 115

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 22/07/2024, n. 115
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 115
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1946/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
II Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice Relatore dott. Sabrina Cicero Giudice
decidendo sul ricorso presentato il 18 giugno 2024 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Trieste, via del Biancospino 30\8;

(C.F.: ), nato a [...] il [...], e residente in [...]C.F._2
Trieste, via di Basovizza n. 26/4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Piemontesi (C.F.: ) (pec C.F._3
fax 040-366916), e dall'avv. Caterina Masoli (C.F.: Email_1
) (pec fax 040-366916) giusta C.F._4 Email_2
procura a margine del ricorso
con l'intervento del P.M. in sede;

Oggetto: modifica delle condizioni di separazione ex art. ex art.473 bis.29 c.p.c.,
C O N C L U S I O N I
In parziale modifica degli accordi assunti in separazione, Assegnare la casa coniugale di via
Basovizza 26\4 alla coniuge affinché vi possa ivi trasferire la residenza propria e Parte_1
dei figli e , Disporre il trasferimento di 1\2 p.i. dell'immobile di Persona_1 Persona_2
via Basovizza 26\4 in Trieste, infra meglio descritto, in favore della comproprietaria Pt_1
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la quale ultima si assume gli impegni economici descritti nel ricorso, e così a definitiva Pt_1
regolamentazione e composizione delle questioni patrimoniali conseguenti alla separazione,
rimanendo ferme ed invariate, per il resto, le altre statuizioni assunte in separazione.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, esponendo di aver formalizzato la separazione consensuale ex L.162\14, conseguendo l'omologa delle condizioni proposte giusto provvedimento della
Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste dd.28.07.23;

-quanto al profilo economico-patrimoniale gli odierni ricorrenti hanno assunto, tra gli altri,
i seguenti accordi:
“ il sig. mantiene la propria residenza presso la casa familiare, e così sino a Pt_2
che non sarà alienata come previsto al successivo punto 7 della presente scrittura, trasferendosi altrove la sig.ra unitamente ai figli” Pt_1
“Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli -maggiorenne ma non Pt_2 Per_1
economicamente indipendente in quanto studente-, e tramite la Per_1 Per_2
corresponsione della somma di €1.500,00.- mensili per ciascun figlio, importo annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
detta somma è comprensiva delle spese sportive, nel mentre quelle scolastiche e sanitarie saranno invece ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno”,
“Quanto all'immobile in comproprietà tra coniugi, ovvero la casa coniugale sita in via di Basovizza 26\4 a Trieste, le parti danno atto di aver contratto per il suo acquisto un mutuo ipotecario con Intesa San Paolo spa tutt'ora in essere, nonché n°3 contratti di finanziamento, sempre con il medesimo istituto, per la ristrutturazione dell'immobile per cui, a vendita avvenuta, le parti si impegnano sin d'ora a curare
l'estinzione del mutuo residuo e dei finanziamenti eventualmente ancora in essere ed
a ripartirsi le somme residue nella percentuale del 50%”
- in forza degli impegni così riepilogati, la dott.ssa si è trasferita nell'alloggio sito in Pt_1
via del Biancospino 30\8 in Trieste unitamente ai figli in quanto con la stessa
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prevalentemente coabitanti, e il dott. ha conferito mandato ad agente immobiliare di Pt_2
propria fiducia per reperire un acquirente della casa coniugale;

-atteso però il mancato reperimento di un potenziale acquirente, tenuto altresì conto dei gravosi impegni economici da quest'ultimo assunti sia con riferimento alla residenza coniugale - acquisto e ristrutturazione del bene stesso- sia quanto al mutuo contratto per
l'acquisto di altro bene immobile medio tempore reperito in via Costalunga 1\4 a Trieste, impegni finanziari che si sono sommati sommano a quanto pattuito per il mantenimento mensile ordinario e straordinario per i figli, i genitori sono addivenute alla determinazione di modificare gli impegni assunti in separazione, e così nella superiore esigenza di tutelare gli interessi ed il
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