Trib. Savona, sentenza 10/05/2024, n. 383
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1109.2023 R.C. CIV.
tra
ER IE, residente in Chiavari,
elettivamente domiciliato in Genova, via Ceccardi n. 1/6, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Pattay del foro di Genova che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE=
contro
TR DO, residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE=
*******
CONCLUSIONI:
L'avv. Giovanni Pattay per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare tenuto e condannare il signor RI IN a risarcire al signor DA BI tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questo subiti per i fatti per cui è causa: danni che si indicano in €
31.383,36= ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
2) con rivalutazione e 1
interessi;
3) con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 17.4.2023 BI DA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona IN RI indicando quanto segue;
era legale rappresentante della EO SR, operante nella produzione e commercializzazione di prodotti per il nuoto, la quale, nel 2007, aveva stipulato un contratto di agenzia con R.C.R. Italia OR VI SR, con cui questa ultima società era stata incaricata da EO SR di promuovere i suoi prodotti;
a seguito di dissidi insorti tra i due contraenti e la risoluzione del rapporto negoziale intervenuta ad opera di EO SR, R.C.R.
Italia OR VI SR aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Genova, decreto ingiuntivo n. 389.2013 con condanna di EO SR al pagamento della somma di € 104.754,39=, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sull'assunto che la risoluzione fosse intervenuta senza giusta causa;
avverso il provvedimento monitorio EO SR aveva proposto opposizione;
nel corso del successivo giudizio civile, il
Tribunale, con ordinanza datata 8.4.2014, aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in forza di quel provvedimento, R.C.R.
Italia OR VI SR, aveva notificato alla presunta debitrice in data
16.6.2014 atto di pignoramento presso terzi e poi depositato anche ricorso per la dichiarazione di fallimento di EO SR;
in quel contesto temporale era stato, quindi, raggiunto accordo tra le parti con il quale R.C.R. Italia
OR VI SR aveva rinunciato alle azioni giudiziarie in allora intraprese e EO SR aveva corrisposto immediatamente alla controparte
l'importo di € 60.000,00= e garantito il pagamento del residuo tramite garanzia fideiussoria assicurativa da rinnovarsi annualmente fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;
il pagamento era poi effettivamente avvenuto così come la consegna del titolo di garanzia
2
richiesto (fideiussione n. CC1214800096DF);
il predetto titolo di garanzia fideiussoria era stato da lui richiesto (quale amministratore unico di EO
SR) al proprio assicuratore di fiducia OT FA, che si era a sua volta, rivolto al broker IN RI, esperto in materia fideiussoria, il quale ultimo si era messo in contatto con la Società ET NF S.C.p.A che aveva provveduto all'emissione del certificato di polizza;
successivamente il Tribunale di Genova con sentenza n. 10037 del
19.7.2017, aveva revocato il decreto ingiuntivo in precedenza concesso accogliendo in toto l'opposizione proposta da EO SR e detta sentenza era passata in giudicato;
a nulla erano valsi i tentativi di EO SR di recuperare
l'importo di € 60.000,00= già versato e quelli liquidati per spese processuali all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
aveva poi avuto conoscenza del fatto di essere indagato dalla Procura della
Repubblica di Roma per il reato di truffa, per avere presentato a R.C.R.
Italia OR VI SR un certificato di polizza falso, poiché al momento del rilascio della fideiussione, ET NF S.C.p.A non era abilitata all'emissione di garanzie fideiussoria ed anche il rinnovo della garanzia era risultato falso;
aveva, quindi, appreso che il certificato di polizza che gli era stato consegnato dal IN era falso, anche se praticamente identico a quelli rilasciati da NF ET S.C.p.a e che, sempre il
IN, aveva altresì artatamente inserito nel certificato la data di rinnovo che aveva ingenerato la sicurezza in ordine alla sua veridicità, al punto che aveva pagato proprio al IN (su sua specifica indicazione) il premio di rinnovo di polizza;
il titolo di polizza era stato, pertanto, da lui consegnato a R.C.R. Italia OR VI SR in totale buona fede ed era stato lui stesso vittima del comportamento illecito del broker IN;
successivamente il Tribunale penale di Roma, con sentenza n. 572 del
20.1.2022 lo aveva assolto dal reato contestato, indicando che in occasione
3
del rinnovo della fideiussione, aveva effettuato il bonifico direttamente in favore del IN senza, che questi, provvedesse poi a rimettere il pagamento del rinnovo della fideiussione a ET NF S.C.p.A e anche tale sentenza era ormai passata in giudicato;
la condotta del IN di non rimettere il premio di polizza alla ET NF S.C.p.A aveva rappresentato la causa che aveva indotto la Procura della Repubblica di
Roma a richiedere il suo rinvio a giudizio per il reato di truffa;
a seguito della condotta del IN aveva subito i seguenti danni: € 26.264,16=
(poi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1109.2023 R.C. CIV.
tra
ER IE, residente in Chiavari,
elettivamente domiciliato in Genova, via Ceccardi n. 1/6, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Pattay del foro di Genova che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE=
contro
TR DO, residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE=
*******
CONCLUSIONI:
L'avv. Giovanni Pattay per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare tenuto e condannare il signor RI IN a risarcire al signor DA BI tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questo subiti per i fatti per cui è causa: danni che si indicano in €
31.383,36= ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
2) con rivalutazione e 1
interessi;
3) con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 17.4.2023 BI DA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona IN RI indicando quanto segue;
era legale rappresentante della EO SR, operante nella produzione e commercializzazione di prodotti per il nuoto, la quale, nel 2007, aveva stipulato un contratto di agenzia con R.C.R. Italia OR VI SR, con cui questa ultima società era stata incaricata da EO SR di promuovere i suoi prodotti;
a seguito di dissidi insorti tra i due contraenti e la risoluzione del rapporto negoziale intervenuta ad opera di EO SR, R.C.R.
Italia OR VI SR aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Genova, decreto ingiuntivo n. 389.2013 con condanna di EO SR al pagamento della somma di € 104.754,39=, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sull'assunto che la risoluzione fosse intervenuta senza giusta causa;
avverso il provvedimento monitorio EO SR aveva proposto opposizione;
nel corso del successivo giudizio civile, il
Tribunale, con ordinanza datata 8.4.2014, aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in forza di quel provvedimento, R.C.R.
Italia OR VI SR, aveva notificato alla presunta debitrice in data
16.6.2014 atto di pignoramento presso terzi e poi depositato anche ricorso per la dichiarazione di fallimento di EO SR;
in quel contesto temporale era stato, quindi, raggiunto accordo tra le parti con il quale R.C.R. Italia
OR VI SR aveva rinunciato alle azioni giudiziarie in allora intraprese e EO SR aveva corrisposto immediatamente alla controparte
l'importo di € 60.000,00= e garantito il pagamento del residuo tramite garanzia fideiussoria assicurativa da rinnovarsi annualmente fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;
il pagamento era poi effettivamente avvenuto così come la consegna del titolo di garanzia
2
richiesto (fideiussione n. CC1214800096DF);
il predetto titolo di garanzia fideiussoria era stato da lui richiesto (quale amministratore unico di EO
SR) al proprio assicuratore di fiducia OT FA, che si era a sua volta, rivolto al broker IN RI, esperto in materia fideiussoria, il quale ultimo si era messo in contatto con la Società ET NF S.C.p.A che aveva provveduto all'emissione del certificato di polizza;
successivamente il Tribunale di Genova con sentenza n. 10037 del
19.7.2017, aveva revocato il decreto ingiuntivo in precedenza concesso accogliendo in toto l'opposizione proposta da EO SR e detta sentenza era passata in giudicato;
a nulla erano valsi i tentativi di EO SR di recuperare
l'importo di € 60.000,00= già versato e quelli liquidati per spese processuali all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
aveva poi avuto conoscenza del fatto di essere indagato dalla Procura della
Repubblica di Roma per il reato di truffa, per avere presentato a R.C.R.
Italia OR VI SR un certificato di polizza falso, poiché al momento del rilascio della fideiussione, ET NF S.C.p.A non era abilitata all'emissione di garanzie fideiussoria ed anche il rinnovo della garanzia era risultato falso;
aveva, quindi, appreso che il certificato di polizza che gli era stato consegnato dal IN era falso, anche se praticamente identico a quelli rilasciati da NF ET S.C.p.a e che, sempre il
IN, aveva altresì artatamente inserito nel certificato la data di rinnovo che aveva ingenerato la sicurezza in ordine alla sua veridicità, al punto che aveva pagato proprio al IN (su sua specifica indicazione) il premio di rinnovo di polizza;
il titolo di polizza era stato, pertanto, da lui consegnato a R.C.R. Italia OR VI SR in totale buona fede ed era stato lui stesso vittima del comportamento illecito del broker IN;
successivamente il Tribunale penale di Roma, con sentenza n. 572 del
20.1.2022 lo aveva assolto dal reato contestato, indicando che in occasione
3
del rinnovo della fideiussione, aveva effettuato il bonifico direttamente in favore del IN senza, che questi, provvedesse poi a rimettere il pagamento del rinnovo della fideiussione a ET NF S.C.p.A e anche tale sentenza era ormai passata in giudicato;
la condotta del IN di non rimettere il premio di polizza alla ET NF S.C.p.A aveva rappresentato la causa che aveva indotto la Procura della Repubblica di
Roma a richiedere il suo rinvio a giudizio per il reato di truffa;
a seguito della condotta del IN aveva subito i seguenti danni: € 26.264,16=
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