Trib. Cagliari, sentenza 14/08/2024, n. 1939

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 14/08/2024, n. 1939
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1939
Data del deposito : 14 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 6800/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella persona del Giudice dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO Occupazione sine titulo di bene immobile
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 6800/2021 promossa da:
IR AN IG (c.f. [...],), rappresentato e difeso dall'avv. EA
Dedoni, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio,
ATTORE/
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
SPECIAL CAR GROUP s.p.a. (c.f. 01834300921), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Giua Marassi e Vittoria Giua Marassi, presso lo studio dei
quali in Cagliari ha eletto domicilio,
CONVENUTA/
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Pagina 1
Come da note funzionali alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
04.06.2024:
Nell'interesse di parte attrice
Voglia il Giudice Ill.mo adito, respinta ogni avversa istanza,
1) Accertare il diritto di proprietà del signor RR IA LU del motoveicolo BMW GS F800,
tg.EF13720, e per l'effetto ordinare alla Special Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, l'immediato rilascio del motoveicolo per cui è causa;

2) Condannare altresì la Special Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento di tutti i danni patiti dal signor RR IA LU, per la mancata restituzione del
motoveicolo BMW GS F800, tg.EF13720, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226
c.c.;

3) Rigettare tutte le avverse domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e diritto”;

4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”;

Nell'interesse di parte convenuta
voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed istanza,
- respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopraesposti e,
conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. RR a ottenere la restituzione del
mezzo, senza previo pagamento dei lavori effettuati sulla moto, nonchè rigettare la domanda di
risarcimento del danno, poiché anch'essa infondata e indimostrata;

- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. RR è debitore nei confronti di Special
Car Group s.p.a. dell'importo di € 5.100,30 di cui alla fattura n. 4285O01 del 31.8.2020 per i lavori di
riparazione dallo stesso espressamente autorizzati e legittimamente effettuati sul motoveicolo BMW GS
F800, tg. EF13720,
- e per l'effetto condannare l'attore al pagamento LL predetta somma e degli interessi legali
decorrenti dal 31.8.2020 a Special Car Group s.p.a.;

Pagina 2 - in via riconvenzionale subordinata, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere
insussistente un valido incarico all'officina da parte del Sig. RR, accertare e dichiarare che lo
stesso è debitore - a titolo di ingiustificato arricchimento - nei confronti di Special Car Group s.p.a.
dell'importo di € 5.100,30 di cui alla fattura n. 4285O01 del 31.08.2020 per i lavori di riparazione
effettuati sul motoveicolo BMW GS F800, tg. EF13720, o quantomeno del costo dei ricambi e delle
lavorazioni eseguite sul mezzo;

- e per l'effetto condannare l'attore al pagamento LL predetta somma e degli interessi legali
decorrenti dal 31.8.2020 a Special Car Group s.p.a.;

- in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali e dei compensi
professionali del presente giudizio.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla controparte, RR IA LU ha allegato e dedotto
quanto appresso:
- di essere proprietario del motoveicolo BMW GS F800, targato EF13720;

- in data 13.07.2020 tale motoveicolo veniva coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nella via Azuni
in Cagliari, all'altezza del civico n. 9;

- il sinistro aveva avuto la seguente dinamica: il veicolo, regolarmente parcheggiato, veniva urtato da
uno scooter Piaggio, targato EJ52195, anch'esso parcheggiato a lato, che cadeva rovinosamente sul
motoveicolo di proprietà del deducente a seguito dell'urto ricevuto dalla Fiat Panda, targata FA378SB,
che stava eseguendo una manovra in retromarcia;

- la pratica per l'accertamento dei danni subiti dal veicolo era stata seguita dalla Global ST S.r.l.,
studio peritale fiduciario LL Multi Serass S.r.l., delegata dalla AG di Assicurazioni WAKAM
per la gestione dei sinistri in Italia, compagnia di assicurazione del mezzo responsabile del sinistro
stradale (per l'appunto, la Fiat Panda, tg.FA378SB);

Pagina 3
. in data 21.07.2020 il deducente portava il proprio motoveicolo nell'officina autorizzata e
concessionaria per la Sardegna del marchio “BMW”, la Special Car S.p.a. (odierna convenuta) presso
la sede legale ed operativa sita in comune di Elmas (CA), Via Sernagiotto n.16/30;

- la consegna del mezzo avveniva “al fine di accertare con il perito LL Global ST S.r.l. i danni
conseguenti al sinistro stradale occorso in data 13 luglio 2020, tant'è che nell'Ordine di Lavoro
rilasciato al signor RR IA LU al momento LL consegna, distinto al N. cod.3223 in data
21.7.2020, è stata apposta la specifica dizione “VERIFICA DANNI DA INCIDENTE PERITO
GLOBAL GEST COLLAUDO”;

- inoltre “secondo intese verbali, le operazioni di verifica dei danni e collaudo del motoveicolo
dovevano avvenire gratuitamente, senza alcuna spesa a carico del signor RR IA LU, e la
successiva eventuale riparazione del mezzo solo dopo che la AG di assicurazioni avesse
provveduto all'accertamento dei danni e al relativo risarcimento”;

- di essere infatti privo di occupazione e di non poter conseguentemente affrontare alcuna spesa, se non
dopo che la AG di assicurazione avesse provveduto al risarcimento di tutti i danni accertati;

- per poter verificare i danni subiti in conseguenza del sinistro, la Global ST S.r.l. aveva chiesto alla
società convenuta di poter procedere allo smontaggio del mezzo;

- di essersi recato in data 06.08.2020 presso la sede LL società convenuta e di aver ivi apposto nel
precedente Ordine di Lavoro n. 3223 in data 21.7.2020 la dizione “AUTORIZZAZIONE LAVORI
COMPLESSIVI”;

- che con ciò doveva intendersi “il consenso a porre in essere tutti i lavori necessari per la verifica dei
danni conseguenti al sinistro stradale”;

- senza alcuna espressa autorizzazione e/o incarico da parte del deducente, nel periodo fine
agosto/inizio settembre 2020, la convenuta aveva provveduto di propria iniziativa ad ordinare i ricambi
originali del mezzo e alla sostituzione dei pezzi danneggiati;

Pagina 4
- quest'ultimi venivano riconsegnati in data 18.11.2020 al deducente, non potendo permettere che gli
stessi fossero smaltiti dalla concessionaria;

- di aver ivi apposto sull'ordine di lavoro n. 3223 el 21.7.2020, la ricevuta di ritiro dei pezzi di ricambi:
IL CLIENTE RITIRA TUTTI I PEZZI USATI/SOSTITUITI 18/11/2020 H.9.50”;

- la convenuta consegnava all'esponente la fattura n.428 5001 del 31.8.2020, che recava l'importo
complessivo di € 5.100,30;

- di aver unicamente autorizzato i lavori complessivi per la verifica dei danni derivanti dall'incidente,
in attesa delle determinazioni LL AG di assicurazioni sul danno risarcibile;

- quest'ultima, solo nel mese di aprile 2021 liquidava al deducente un danno pari a € 950,00;

- la convenuta non aveva sottoposto alcun preventivo di spesa ma aveva posto l'esponente davanti al
fatto compiuto LL riparazione del mezzo;

- la riparazione non era necessaria perché il motoveicolo funzionava perfettamente e molti dei pezzi
sostituti non avevano necessità di alcuna sostituzione, come accertato dalla compagnia assicurativa;

- vani erano risultati i tentativi di componimento bonario LL controversia, tanto che la società
convenuta si atteggiava nel senso di ritenere e non riconsegnare il veicolo di proprietà dell'esponente;

- la qualcosa aveva cagionato danno all'esponente, posto che lo stesso motoveicolo era stato acquistato
con finanziamento che era ancora in essere;

- di essere appassionato di moto e di non aver dunque avuto la possibilità di svolgere escursioni, sia di
gruppo che individualmente;

- di aver dovuto reperire da amici e parenti un altro mezzo per lo svolgimento delle quotidiane attività;

Sulla scorta delle prefate deduzioni ed allegazioni RR IA LU formulava le istanze di cui
meglio alla superiore epigrafe.
In data 23.12.2021 si costituiva in giudizio la Special Car Group S.p.a., la quale ha dedotto ed eccepito
quanto segue:
Pagina 5
- attraverso l'ordine di lavoro n. cod. 3223 del 21.07.2020, l'attore portava il motoveicolo BMW GS
F800, tg. EF13720, presso l'officina LL società deducente per verificare (congiuntamente col perito
di Global ST s.r.l., IL TO) i danni conseguenti al sinistro stradale avvenuto in data
13.7.2020;

- in data 22.7.2020, il predetto perito si recava in concessionaria al fine di verificare i danni che erano
tutti esterni e visibili e non necessitavano di alcuno smontaggio per la relativa verifica e
quantificazione;
- in effetti il veicolo non era stato smontato, prima dell'inizio dei lavori;

- verificati congiuntamente i danni, con mail del 24.7.2020 la deducente inoltrava al perito il preventivo
di spesa dei lavori da effettuare, datato 23.7.2020, per un importo - ivato - di € 5.104,22;

- in data 27.7.2020 il perito IL tornava nuovamente in carrozzeria al fine di approvare
definitivamente il preventivo;

- quest'ultimo veniva giudicato 'congruo';

- specificava tuttavia che l'assicurazione si sarebbe riservata di decidere sul risarcimento, in ragione
LL dubbia compatibilità tra il danno e la denuncia fatta dall'attore;

- precisava altresì che, essendoci più mezzi coinvolti nel sinistro, la compagnia assicurativa non
avrebbe proceduto alla liquidazione diretta alla carrozzeria;

- tutte le sopra riferite circostanze venivano rappresentate all'attore, al quale veniva altresì specificato
che “non avendo l'assicurazione autorizzato la riparazione del mezzo, avrebbe dovuto farlo lui, se
avesse voluto che la
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