Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 369
TRIB Firenze
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 14579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 14579 /2023 promosso da
DI EL VE, nato il [...] a [...] – Brasile, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Carosi
ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore,
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 19.12.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiani iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Interno, e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di PE CO AV VE, nato il [...] a [...]. 2);
pagina 1 di 8
che PE CO AV VE sposò LI IS (doc. 3);
che dalla suddetta unione nacque il 9 luglio 1901 a RE AS (Brasile) il figlio IO VE (doc. 5);
che IO VE sposò MA IA de ÇA (doc. 6);
che dalla suddetta unione nacque il figlio AV VE, il 10 agosto 1938 a RE AS (Brasile) (doc. 7);
che AV VE sposò IL de AR (doc. 8);
che dalla suddetta unione il 6 febbraio 1962 a RE AS (Brasile) nacque DI VE (doc. 9);
che DI VE a sua volta ebbe un figlio, DI EL VE, nato il [...] a [...]. 1);
che PE CO AV VE non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 4);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dai ricorrenti, alla trattazione cartolare del 22.7.2024.
***************
NEL MERITO
L'INTERESSE AD AGIRE
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Ministero dell'Interno per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.
pagina 2 di 8
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Peraltro, la circolare K.28.1. dell'08/04/1991 del Ministero dell'Interno conferma che il riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Ministero dell'Interno come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 14579 /2023 promosso da
DI EL VE, nato il [...] a [...] – Brasile, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Carosi
ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore,
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 19.12.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiani iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Interno, e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di PE CO AV VE, nato il [...] a [...]. 2);
pagina 1 di 8
che PE CO AV VE sposò LI IS (doc. 3);
che dalla suddetta unione nacque il 9 luglio 1901 a RE AS (Brasile) il figlio IO VE (doc. 5);
che IO VE sposò MA IA de ÇA (doc. 6);
che dalla suddetta unione nacque il figlio AV VE, il 10 agosto 1938 a RE AS (Brasile) (doc. 7);
che AV VE sposò IL de AR (doc. 8);
che dalla suddetta unione il 6 febbraio 1962 a RE AS (Brasile) nacque DI VE (doc. 9);
che DI VE a sua volta ebbe un figlio, DI EL VE, nato il [...] a [...]. 1);
che PE CO AV VE non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 4);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dai ricorrenti, alla trattazione cartolare del 22.7.2024.
***************
NEL MERITO
L'INTERESSE AD AGIRE
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Ministero dell'Interno per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.
pagina 2 di 8
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Peraltro, la circolare K.28.1. dell'08/04/1991 del Ministero dell'Interno conferma che il riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Ministero dell'Interno come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con
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