Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 41
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Testo completo
Proc. n. 2549/2021 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zanettini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in 50065 Pontassieve (FI), al Viale Hanoi n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso con documento separato da considerarsi comunque congiunto al ricorso ex art. 414 c.p.c.;
RICORRENTE E
(p. iva ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 (C.F. ), con sede in 50143 Firenze (FI), alla Via Domenico Veneziano n. 5/r, C.F._1 contumace;
CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.12.2021 il lavoratore ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l individuale CP_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il SI. e la ditta individuale Parte_1 [...]
, in persona della titolare SI.ra nel periodo marzo 2015 – Controparte_1 Controparte_1 febbraio 2020 o nelle diverse date che saranno accertate e ritenute di giustizia, con mansioni di
“cuoco” corrispondente ad un 4 livello c.c.n.l. per i dipendenti dei pubblici esercizi, o il diverso inquadramento accertato e dichiarato di giustizia, e a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, e per gli effetti b) condannare la ditta individuale (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare SI.ra (c.f. ), con sede in Firenze Controparte_1 C.F._1 (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, a corrispondere in favore del SI. l'importo di € Parte_1 31.691,64 (trentunomilaseicentonovantuno/64), comprensivo delle differenze sul TFR, già detratto il percepito, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima, con riguardo al periodo marzo 2015 – febbraio 2020, come da conteggi che si allegano, e che costituiscono parte integrante del presente atto, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, nonché oltre interessi, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
c) dichiarare nullo il licenziamento se mai possa dirsi effettuato, e per l'effetto d) disporre la reintegra del SI. nel posto di lavoro con condanna della ditta individuale Parte_1
(p. iva ), in persona della titolare SI.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 (c.f. ), con sede in Firenze (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, al
[...] C.F._1 risarcimento del danno, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e comunque non inferiore a 5 mensilità, al versamento dei contributi INPS dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento
pagina 1 di 5 dei contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.”. 2. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per la ditta individuale a far data dal 21.07.2008 Controparte_1 fino al febbraio 2020 compreso;
- di aver svolto un periodo iniziale di lavoro a chiamata (21.07.2008 – settembre 2011);
- di essere stato, quindi, formalmente assunto dalla ditta convenuta in data 01.10.2011 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time (doc. 1), fino al 31.12.2015, quando il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie indotte (doc. 2);
- di fatto, però, il rapporto di lavoro è proseguito senza alcuna regolarizzazione contrattuale fino al febbraio 2020 compreso, quando l'attività è stata sospesa a causa delle restrizioni per il lockdown dovuto all'emergenza pandemica Covid-19;
- successivamente il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente per facta concludentia: a ben vedere, una tale modalità di risoluzione del rapporto di lavoro non può che ritenersi nulla: nello specifico, nonostante il lavoratore, a più riprese, avesse contattato l'azienda per riprendere la sua attività lavorativa, la stessa temporeggiava e rimaneva evasiva al riguardo;
- nel corso del rapporto di lavoro benché assunto come lavapiatti, ha in realtà svolto sin Pt_1 dall'assunzione mansioni di cuoco corrispondenti al 4 livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi, lavorando per più ore settimanali e per più periodi rispetto a quelli per i quali era stato assunto;
- di aver sempre lavorato per (almeno) 40 ore settimanali, così ripartite: dal martedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:30;
- di non aver mai percepito il T.F.R., né alcun beneficio (tredicesima, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) così come previsto dal C.C.N.L., come neanche le festività e le ferie non godute;
- con lettera del 21.10.2020 ha, pertanto, rivendicato le differenze retributive e i
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zanettini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in 50065 Pontassieve (FI), al Viale Hanoi n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso con documento separato da considerarsi comunque congiunto al ricorso ex art. 414 c.p.c.;
RICORRENTE E
(p. iva ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 (C.F. ), con sede in 50143 Firenze (FI), alla Via Domenico Veneziano n. 5/r, C.F._1 contumace;
CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.12.2021 il lavoratore ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l individuale CP_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il SI. e la ditta individuale Parte_1 [...]
, in persona della titolare SI.ra nel periodo marzo 2015 – Controparte_1 Controparte_1 febbraio 2020 o nelle diverse date che saranno accertate e ritenute di giustizia, con mansioni di
“cuoco” corrispondente ad un 4 livello c.c.n.l. per i dipendenti dei pubblici esercizi, o il diverso inquadramento accertato e dichiarato di giustizia, e a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, e per gli effetti b) condannare la ditta individuale (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare SI.ra (c.f. ), con sede in Firenze Controparte_1 C.F._1 (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, a corrispondere in favore del SI. l'importo di € Parte_1 31.691,64 (trentunomilaseicentonovantuno/64), comprensivo delle differenze sul TFR, già detratto il percepito, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima, con riguardo al periodo marzo 2015 – febbraio 2020, come da conteggi che si allegano, e che costituiscono parte integrante del presente atto, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, nonché oltre interessi, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
c) dichiarare nullo il licenziamento se mai possa dirsi effettuato, e per l'effetto d) disporre la reintegra del SI. nel posto di lavoro con condanna della ditta individuale Parte_1
(p. iva ), in persona della titolare SI.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 (c.f. ), con sede in Firenze (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, al
[...] C.F._1 risarcimento del danno, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e comunque non inferiore a 5 mensilità, al versamento dei contributi INPS dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento
pagina 1 di 5 dei contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.”. 2. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per la ditta individuale a far data dal 21.07.2008 Controparte_1 fino al febbraio 2020 compreso;
- di aver svolto un periodo iniziale di lavoro a chiamata (21.07.2008 – settembre 2011);
- di essere stato, quindi, formalmente assunto dalla ditta convenuta in data 01.10.2011 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time (doc. 1), fino al 31.12.2015, quando il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie indotte (doc. 2);
- di fatto, però, il rapporto di lavoro è proseguito senza alcuna regolarizzazione contrattuale fino al febbraio 2020 compreso, quando l'attività è stata sospesa a causa delle restrizioni per il lockdown dovuto all'emergenza pandemica Covid-19;
- successivamente il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente per facta concludentia: a ben vedere, una tale modalità di risoluzione del rapporto di lavoro non può che ritenersi nulla: nello specifico, nonostante il lavoratore, a più riprese, avesse contattato l'azienda per riprendere la sua attività lavorativa, la stessa temporeggiava e rimaneva evasiva al riguardo;
- nel corso del rapporto di lavoro benché assunto come lavapiatti, ha in realtà svolto sin Pt_1 dall'assunzione mansioni di cuoco corrispondenti al 4 livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi, lavorando per più ore settimanali e per più periodi rispetto a quelli per i quali era stato assunto;
- di aver sempre lavorato per (almeno) 40 ore settimanali, così ripartite: dal martedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:30;
- di non aver mai percepito il T.F.R., né alcun beneficio (tredicesima, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) così come previsto dal C.C.N.L., come neanche le festività e le ferie non godute;
- con lettera del 21.10.2020 ha, pertanto, rivendicato le differenze retributive e i
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