Trib. Taranto, sentenza 20/05/2024, n. 1220
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica,nella persona della
Dott.ssa M L, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. C O
- Ricorrente -
contro
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.M - Convenuta–
OGGETTO: “OPPOSIZIONE a precetto A SEGUITO DI DIFFIDA ACCERTATIVA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.3.23 la ha chiesto Parte_1
dichiararsi che la convenuta non ha diritto (in tutto o almeno in parte) a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, come preannunciata con atto di precetto notificato il 25 luglio 2022, sulla base del “VERBALE N. Parte_2
TA00001/2018-166 del 13 ottobre - 21 novembre 2018. Deduceva, in particolare, la prescrizione del credito portato dal predetto titolo, nonché comunque l'infondatezza della avversa pretesa.
Si è costituita la opposta, eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e, quindi, decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*********************
E' appena il caso di rilevare – in linea preliminare e generale - che in sede di opposizione a precetto possono esser fatti valere motivi sia di opposizione all'esecuzione (nel caso in cui si contesti l'an della esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni), sia di opposizione agli atti esecutivi (laddovevenga contestata la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva): si vedano CASS. SEZ. III, 31 MARZO 2006 N° 7611, SEZ. III,
13 GIUGNO 2006 N° 13655 e SEZ. III, 6 APRILE 2006 N° 8112.
Inoltre è stato rimarcato che l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, sicché il giudice dell'opposizione può alternativamente:
a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere
l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità;
c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo
(sic CASS. SEZ. III, 25 MAGGIO 2007 N° 12239).
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nel caso di specie, peraltro, deve altresì rilevarsi che – trattandosi di titolo esecutivo di formazione non giudiziale – non potrà applicarsi il principio (relativo specificamente al giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale) secondo il quale non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso (le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione: cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. III, 24 LUGLIO 2012 N° 12911 nonché CASS. SEZ. I, 27 GIUGNO 2018 N° 16983, che ha precisato trattarsi di disciplina non contraria ai principi del diritto comunitario).
Ed invero, come rimarcato da SEZ. VI-III, 22 OTTOBRE 2018 N° 26573, nel caso di CP_2
opposizione all'esecuzione iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, la pretesa è censurabile (anche) mediante l'actio nullitatis, potendosi quindi altresì dedurre vizi del titolo e mettere in discussione l'esistenza del
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica,nella persona della
Dott.ssa M L, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. C O
- Ricorrente -
contro
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.M - Convenuta–
OGGETTO: “OPPOSIZIONE a precetto A SEGUITO DI DIFFIDA ACCERTATIVA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.3.23 la ha chiesto Parte_1
dichiararsi che la convenuta non ha diritto (in tutto o almeno in parte) a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, come preannunciata con atto di precetto notificato il 25 luglio 2022, sulla base del “VERBALE N. Parte_2
TA00001/2018-166 del 13 ottobre - 21 novembre 2018. Deduceva, in particolare, la prescrizione del credito portato dal predetto titolo, nonché comunque l'infondatezza della avversa pretesa.
Si è costituita la opposta, eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e, quindi, decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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E' appena il caso di rilevare – in linea preliminare e generale - che in sede di opposizione a precetto possono esser fatti valere motivi sia di opposizione all'esecuzione (nel caso in cui si contesti l'an della esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni), sia di opposizione agli atti esecutivi (laddovevenga contestata la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva): si vedano CASS. SEZ. III, 31 MARZO 2006 N° 7611, SEZ. III,
13 GIUGNO 2006 N° 13655 e SEZ. III, 6 APRILE 2006 N° 8112.
Inoltre è stato rimarcato che l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, sicché il giudice dell'opposizione può alternativamente:
a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere
l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità;
c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo
(sic CASS. SEZ. III, 25 MAGGIO 2007 N° 12239).
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Nel caso di specie, peraltro, deve altresì rilevarsi che – trattandosi di titolo esecutivo di formazione non giudiziale – non potrà applicarsi il principio (relativo specificamente al giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale) secondo il quale non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso (le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione: cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. III, 24 LUGLIO 2012 N° 12911 nonché CASS. SEZ. I, 27 GIUGNO 2018 N° 16983, che ha precisato trattarsi di disciplina non contraria ai principi del diritto comunitario).
Ed invero, come rimarcato da SEZ. VI-III, 22 OTTOBRE 2018 N° 26573, nel caso di CP_2
opposizione all'esecuzione iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, la pretesa è censurabile (anche) mediante l'actio nullitatis, potendosi quindi altresì dedurre vizi del titolo e mettere in discussione l'esistenza del
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