Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2537
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Testo completo
N. R.G. . 20298/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
TA AN, nato a [...] il [...]
([...]), rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio
Alessi. contro
COMUNE DI CALATABIANO (00462070871), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ignazio Puglisi.
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto.
Il Sig. CO ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Calatabiano
a corrispondergli una somma pari ad Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito in conseguenza di una condotta asseritamente illecita tenuta dall'ente territoriale, consistita nell'avere “pubblicato e reso conoscibili tramite internet e mediante Google dati sensibili dell'attore, ed in particolare l'esposizione debitoria, i dati anagrafici, la residenza e l'avvenuta iscrizione ipotecaria attraverso la pubblicazione del ricorso alla Commissione Tributaria di Catania” proposto dall'attore medesimo.
A sostegno della domanda, il sig. CO ha prospettato le seguenti circostanze: il 30 aprile 2012, l'attore, “nell'intenzione di effettuare una ricerca internet, metteva il proprio nome e cognome e veniva così a conoscenza che il Comune di Calatabiano aveva pubblicato, ai sensi dell'art.
32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, sul proprio sito informatico, la delibera di giunta comunale nr 60 del 14.06.2010 con la quale si autorizzava il
Sindaco di tale Ente a resistere in giudizio avverso un ricorso alla
1 Commissione tributaria provinciale di Catania inoltrato dallo stesso odierno attore”;
l'ente territoriale non si è limitato a pubblicare la suddetta delibera della Giunta ma ha, altresì, indicato le generalità del sig. CO e il contenuto integrale del ricorso da questi presentato, contenente “dati sensibili, quali
l'avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili nonché la situazione debitoria di quest'ultimo, come risultava al momento del ricorso alla commissione tributaria, ossia nel maggio 2010 ammontante a €
110.835,72”;
per tali ragioni il sig. CO ha instaurato un giudizio cautelare ex art. 700 c. p. c., conclusosi con la condanna, irrogata all'ente territoriale, di cancellare da internet e dal proprio sito istituzionale i dati sensibili e giudiziari relativi all'odierno attore;
la condotta del Comune di Calatabiano, contraria al disposto dell'art. 11 d. lgs. 196/2003 (e, in specie, ai requisiti di pertinenza ed utilità che devono sovrintendere il trattamento dei dati personali), ha cagionato al sig. CO un danno “consistente nell'esposizione della propria persona e di notizie sensibili e riservate alla pubblica piazza, quale quella di internet”, in violazione del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c. c.(“Lo strumento di divulgazione dei dati, quale internet e Google hanno consentito a tutti di venire a conoscenza di vicende debitorie e personali del sig. CO, procurandogli un evidente danno all'immagine sua e della propria famiglia. Il sig. CO, che ha sempre svolta attività imprenditoriale, ha subito, per i motivi suesposti, un forte danno, considerato che al momento dei fatti narrati, egli era proprietario solo di una quota di alcuni bene ipotecati e di questa vicenda i comproprietari non ne erano al corrente. Scoprirlo su internet prima che l'attore sistemasse il proprio debito ha sicuramente provocato ingenti problemi se si pensa che la pubblicazione delle notizie ha colpito l'immagine della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
TA AN, nato a [...] il [...]
([...]), rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio
Alessi. contro
COMUNE DI CALATABIANO (00462070871), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ignazio Puglisi.
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto.
Il Sig. CO ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Calatabiano
a corrispondergli una somma pari ad Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito in conseguenza di una condotta asseritamente illecita tenuta dall'ente territoriale, consistita nell'avere “pubblicato e reso conoscibili tramite internet e mediante Google dati sensibili dell'attore, ed in particolare l'esposizione debitoria, i dati anagrafici, la residenza e l'avvenuta iscrizione ipotecaria attraverso la pubblicazione del ricorso alla Commissione Tributaria di Catania” proposto dall'attore medesimo.
A sostegno della domanda, il sig. CO ha prospettato le seguenti circostanze: il 30 aprile 2012, l'attore, “nell'intenzione di effettuare una ricerca internet, metteva il proprio nome e cognome e veniva così a conoscenza che il Comune di Calatabiano aveva pubblicato, ai sensi dell'art.
32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, sul proprio sito informatico, la delibera di giunta comunale nr 60 del 14.06.2010 con la quale si autorizzava il
Sindaco di tale Ente a resistere in giudizio avverso un ricorso alla
1 Commissione tributaria provinciale di Catania inoltrato dallo stesso odierno attore”;
l'ente territoriale non si è limitato a pubblicare la suddetta delibera della Giunta ma ha, altresì, indicato le generalità del sig. CO e il contenuto integrale del ricorso da questi presentato, contenente “dati sensibili, quali
l'avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili nonché la situazione debitoria di quest'ultimo, come risultava al momento del ricorso alla commissione tributaria, ossia nel maggio 2010 ammontante a €
110.835,72”;
per tali ragioni il sig. CO ha instaurato un giudizio cautelare ex art. 700 c. p. c., conclusosi con la condanna, irrogata all'ente territoriale, di cancellare da internet e dal proprio sito istituzionale i dati sensibili e giudiziari relativi all'odierno attore;
la condotta del Comune di Calatabiano, contraria al disposto dell'art. 11 d. lgs. 196/2003 (e, in specie, ai requisiti di pertinenza ed utilità che devono sovrintendere il trattamento dei dati personali), ha cagionato al sig. CO un danno “consistente nell'esposizione della propria persona e di notizie sensibili e riservate alla pubblica piazza, quale quella di internet”, in violazione del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c. c.(“Lo strumento di divulgazione dei dati, quale internet e Google hanno consentito a tutti di venire a conoscenza di vicende debitorie e personali del sig. CO, procurandogli un evidente danno all'immagine sua e della propria famiglia. Il sig. CO, che ha sempre svolta attività imprenditoriale, ha subito, per i motivi suesposti, un forte danno, considerato che al momento dei fatti narrati, egli era proprietario solo di una quota di alcuni bene ipotecati e di questa vicenda i comproprietari non ne erano al corrente. Scoprirlo su internet prima che l'attore sistemasse il proprio debito ha sicuramente provocato ingenti problemi se si pensa che la pubblicazione delle notizie ha colpito l'immagine della
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