Trib. Firenze, sentenza 28/06/2024, n. 2109
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Testo completo
N. R.G. 7617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7617/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRECCHI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRECCHI
BRUNELLA
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Dr.ssa AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto Prot. n.ro 39/2020/rg/cat.a12 ii° Sez. Imm emesso il 19 marzo 2020 e notificato il
01 luglio 2020 la Questura di LU ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui il cittadino straniero era in possesso;
infatti cittadino marocchino nato il [...] Parte_1
aveva fatto primo ingresso nel territorio dello Stato quando era ancora minorenne a seguito di ricongiungimento familiare con la madre nata a [...] l'[...], Parte_2
usufruendo poi della concessione di permessi di soggiorno per motivi familiari e da ultimo con il rilascio da parte della Questura di in data 30 dicembre 2017, di permesso di soggiorno di lungo CP_2
periodo.
Nella motivazione del decreto di revoca del P.S.L.P. il Questore di LU rilevava due distinte circostanze: 1) la mancanza di redditi percepiti dal negli ultimi tre anni;
2) la presenza di Pt_1
pagina 1 di 10
pregiudizi penali ostativi al mantenimento della carta di soggiorno consistenti in una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali del 24/10/2019, una denuncia per il medesimo reato datata 14/10/2019, una ulteriore denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio del
13/09/2019 e la sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa intervenuta il 13/11/2019 in relazione al delitto di atti persecutori.
In data 24 luglio 2020 il faceva pervenire alla Questura di una memoria Pt_1 CP_2
difensiva di articolato contenuto (cfr doc. n. 2).
La prima richiesta era quella di revoca in autotutela del decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, poiché i pregiudizi di polizia citati dal Questore di LU (ad eccezione del primo) non erano stati oggetto di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna, anche non definitiva, e comunque gli stessi non erano stati oggetto di giudizio di bilanciamento comparativo ai sensi dell'art. 5, comma 5, T.U.Imm., anche in ragione del passato esercizio da parte del del Pt_1
diritto al ricongiungimento familiare.
La seconda parte della memoria difensiva prendeva spunto dalla considerazione che il
era convivente con la madre avente cittadinanza italiana, presso Pt_1 Parte_2
l'abitazione sita in via di Tiglio 731 e che ella provvedeva all'integrale sostentamento CP_2
economico del figlio;
inoltre il affermava la sussistenza di stretti legami familiari sul Pt_1
territorio nazionale, costituenti una rete sociale e familiare estremamente radicata, formata dalla zia e dai cugini, tutti aventi cittadinanza italiana, oltre che dalla sorella. Il concludeva per il Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari ex D.lgs 30/2007 ovvero per la concessione di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 D.lgs 286/1998 quale figlio convivente di cittadina italiana secondo una precisa indicazione contenuta nel decreto della Questura di del 19 CP_2
marzo 2020.
La Questura di dava avvio ad un procedimento amministrativo per valutare il nuovo CP_2
rilascio di permesso di soggiorno in favore del e convocava la madre per il giorno 01 luglio Pt_1
2021 (cfr doc. n. 9).
Con lettera di posta elettronica certificata dell'08 luglio 2021 il inoltrava Pt_1
documentazione medica alla Questura di (cfr doc. n. 11) costituita in particolare dalla relazione CP_2
di perizia psichiatrica datata 30/07/2020 redatta dal prof. su incarico del Giudice Persona_1
Monocratico presso il Tribunale di LU, dott. Alessandro Dal Torrione, nell'ambito del procedimento penale n. 2541/2020 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di LU (cfr doc. n. 12).
Nell'elaborato peritale veniva dato atto che il presenta un “Disturbo Bipolare di tipo Pt_1
I (Stato misto psicotico) in comorbità con un Disturbo correlato da uso di sostanze (cocaina e
pagina 2 di 10 cannabinoidi)” tale da costituire una “condizione di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 88 c.p.” (cfr. doc. 12).
Il perito rilevava altresì che “la pericolosità sociale ex art 203 c.p. sussista qualora il periziando non segua un adeguato programma terapeutico, comprendente l'assunzione di trattamento psicofarmacologico continuativo e regolari visite specialistiche, che al momento appare poter essere garantito soltanto dall'inserimento in una struttura terapeutico-riabilitativa ad elevata intensità;
come extrema ratio, qualora dovesse rilevarsi problematico un siffatto percorso, è consigliabile
l'internamento in REMS” (cfr. doc. 12).
Con comunicazione del 27 luglio 2021 la Questura di informava della CP_2 Parte_1
sussistenza delle condizioni ed i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno quale figlio di cittadina italiana ai sensi dell'atrt. 19, comma 2, lettera c e d-bis, D.lgs 286/1998;
in particolare la
Questura di valutava positivamente la perizia psichiatrica e le dichiarazioni rese dalla madre CP_2
cittadina italiana (cfr doc. n. 13).
Considerato infine che il risultava detenuto fuori dalla Provincia di il Pt_1 CP_2
Questore informava che la procedura di rilascio sarebbe avvenuta in assenza dell'interessato il quale veniva così informato della documentazione necessaria da dover produrre al proposito e che veniva consegnata il 02 agosto 2021 (cfr. doc. 13).
A distanza di due anni, senza che nel frattempo la Questura di avesse provveduto al CP_2
rilascio del permesso di soggiorno in favore del , diversamente da quanto comunicato in data Pt_1
27 luglio 2021 circa la positiva definizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, la
Questura di in data 12/04/2023 emetteva comunicazione ex art 10 bis Legge 241/1990 di CP_2
procedimento volto al rigetto del rilascio del titolo di soggiorno richiesto (cfr doc. n. 14).
Lo stato detentivo del e la circostanza che la di lui madre, cittadina italiana, Parte_1
svolge attività lavorativa in Svizzera e non risiede in rientrandovi circa due volte al mese per CP_2 stare con i figli ed il nipote che nell'anno 2021 erano stati valutati come circostanze favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 TUI e 28 DPR 394/99 (cfr. doc. 13) a distanza di due anni formavano oggetto di una antitetica valutazione quali elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto (cfr. doc. 14).
Il successivo 22 maggio 2023 il Questore di LU emetteva decreto Prot. n.ro 37/2023, notificato il 23 maggio 2023, con il quale decretava il rifiuto della richiesta presentata nell'interesse di volta ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno (cfr doc. n. 18). Parte_1
***
pagina 3 di 10
Dagli atti e documenti versati in giudizio dalle parti e dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7617/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRECCHI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRECCHI
BRUNELLA
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Dr.ssa AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto Prot. n.ro 39/2020/rg/cat.a12 ii° Sez. Imm emesso il 19 marzo 2020 e notificato il
01 luglio 2020 la Questura di LU ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui il cittadino straniero era in possesso;
infatti cittadino marocchino nato il [...] Parte_1
aveva fatto primo ingresso nel territorio dello Stato quando era ancora minorenne a seguito di ricongiungimento familiare con la madre nata a [...] l'[...], Parte_2
usufruendo poi della concessione di permessi di soggiorno per motivi familiari e da ultimo con il rilascio da parte della Questura di in data 30 dicembre 2017, di permesso di soggiorno di lungo CP_2
periodo.
Nella motivazione del decreto di revoca del P.S.L.P. il Questore di LU rilevava due distinte circostanze: 1) la mancanza di redditi percepiti dal negli ultimi tre anni;
2) la presenza di Pt_1
pagina 1 di 10
pregiudizi penali ostativi al mantenimento della carta di soggiorno consistenti in una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali del 24/10/2019, una denuncia per il medesimo reato datata 14/10/2019, una ulteriore denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio del
13/09/2019 e la sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa intervenuta il 13/11/2019 in relazione al delitto di atti persecutori.
In data 24 luglio 2020 il faceva pervenire alla Questura di una memoria Pt_1 CP_2
difensiva di articolato contenuto (cfr doc. n. 2).
La prima richiesta era quella di revoca in autotutela del decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, poiché i pregiudizi di polizia citati dal Questore di LU (ad eccezione del primo) non erano stati oggetto di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna, anche non definitiva, e comunque gli stessi non erano stati oggetto di giudizio di bilanciamento comparativo ai sensi dell'art. 5, comma 5, T.U.Imm., anche in ragione del passato esercizio da parte del del Pt_1
diritto al ricongiungimento familiare.
La seconda parte della memoria difensiva prendeva spunto dalla considerazione che il
era convivente con la madre avente cittadinanza italiana, presso Pt_1 Parte_2
l'abitazione sita in via di Tiglio 731 e che ella provvedeva all'integrale sostentamento CP_2
economico del figlio;
inoltre il affermava la sussistenza di stretti legami familiari sul Pt_1
territorio nazionale, costituenti una rete sociale e familiare estremamente radicata, formata dalla zia e dai cugini, tutti aventi cittadinanza italiana, oltre che dalla sorella. Il concludeva per il Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari ex D.lgs 30/2007 ovvero per la concessione di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 D.lgs 286/1998 quale figlio convivente di cittadina italiana secondo una precisa indicazione contenuta nel decreto della Questura di del 19 CP_2
marzo 2020.
La Questura di dava avvio ad un procedimento amministrativo per valutare il nuovo CP_2
rilascio di permesso di soggiorno in favore del e convocava la madre per il giorno 01 luglio Pt_1
2021 (cfr doc. n. 9).
Con lettera di posta elettronica certificata dell'08 luglio 2021 il inoltrava Pt_1
documentazione medica alla Questura di (cfr doc. n. 11) costituita in particolare dalla relazione CP_2
di perizia psichiatrica datata 30/07/2020 redatta dal prof. su incarico del Giudice Persona_1
Monocratico presso il Tribunale di LU, dott. Alessandro Dal Torrione, nell'ambito del procedimento penale n. 2541/2020 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di LU (cfr doc. n. 12).
Nell'elaborato peritale veniva dato atto che il presenta un “Disturbo Bipolare di tipo Pt_1
I (Stato misto psicotico) in comorbità con un Disturbo correlato da uso di sostanze (cocaina e
pagina 2 di 10 cannabinoidi)” tale da costituire una “condizione di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 88 c.p.” (cfr. doc. 12).
Il perito rilevava altresì che “la pericolosità sociale ex art 203 c.p. sussista qualora il periziando non segua un adeguato programma terapeutico, comprendente l'assunzione di trattamento psicofarmacologico continuativo e regolari visite specialistiche, che al momento appare poter essere garantito soltanto dall'inserimento in una struttura terapeutico-riabilitativa ad elevata intensità;
come extrema ratio, qualora dovesse rilevarsi problematico un siffatto percorso, è consigliabile
l'internamento in REMS” (cfr. doc. 12).
Con comunicazione del 27 luglio 2021 la Questura di informava della CP_2 Parte_1
sussistenza delle condizioni ed i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno quale figlio di cittadina italiana ai sensi dell'atrt. 19, comma 2, lettera c e d-bis, D.lgs 286/1998;
in particolare la
Questura di valutava positivamente la perizia psichiatrica e le dichiarazioni rese dalla madre CP_2
cittadina italiana (cfr doc. n. 13).
Considerato infine che il risultava detenuto fuori dalla Provincia di il Pt_1 CP_2
Questore informava che la procedura di rilascio sarebbe avvenuta in assenza dell'interessato il quale veniva così informato della documentazione necessaria da dover produrre al proposito e che veniva consegnata il 02 agosto 2021 (cfr. doc. 13).
A distanza di due anni, senza che nel frattempo la Questura di avesse provveduto al CP_2
rilascio del permesso di soggiorno in favore del , diversamente da quanto comunicato in data Pt_1
27 luglio 2021 circa la positiva definizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, la
Questura di in data 12/04/2023 emetteva comunicazione ex art 10 bis Legge 241/1990 di CP_2
procedimento volto al rigetto del rilascio del titolo di soggiorno richiesto (cfr doc. n. 14).
Lo stato detentivo del e la circostanza che la di lui madre, cittadina italiana, Parte_1
svolge attività lavorativa in Svizzera e non risiede in rientrandovi circa due volte al mese per CP_2 stare con i figli ed il nipote che nell'anno 2021 erano stati valutati come circostanze favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 TUI e 28 DPR 394/99 (cfr. doc. 13) a distanza di due anni formavano oggetto di una antitetica valutazione quali elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto (cfr. doc. 14).
Il successivo 22 maggio 2023 il Questore di LU emetteva decreto Prot. n.ro 37/2023, notificato il 23 maggio 2023, con il quale decretava il rifiuto della richiesta presentata nell'interesse di volta ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno (cfr doc. n. 18). Parte_1
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Dagli atti e documenti versati in giudizio dalle parti e dal
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