Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 5
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Testo completo
Proc. n. 1276/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 6 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1276 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, difeso e rappresentato, come da mandato conferito su supporto cartaceo allegato al Parte_1 ricorso, dall'avv. Francesco Santucci ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, con studio posto in Firenze alla Via Fra' Giovanni Angelico n. 14/b;
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura su foglio separato e Controparte_1 congiunto materialmente alla memoria di costituzione ex art. 83, co. 3 c.p.c., dagli avv.ti Oriana Di Girolamo e Vittorio Bechi presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Jacopo Nardi n. 27;
RESISTENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su carta, la cui copia _1 informatica autenticata è allegata alla memoria di costituzione e difensiva, dall'avv. Gian Luca Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via Bonifacio Lupi n.14;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20.4.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “-I- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate: 1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità turno 18 metri;
4. premio evitati sinistri;
5. indennità vendita e informazioni;
6. indennità mansione controllo/conducente;
7. indennità forfettaria ritardi;
8. compenso biglietti a bordo;
pagina 1 di 9 -II- ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
-III- con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2020, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.278,25 (salvo quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
-IV- condannare altresì la società convenuta a rimborsare le spese di consulenza tecnica di parte, corrispondendo alla ricorrente l'importo di € 180,00;
-V- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa ivi compreso il contributo unificato pari ad € 49,00”.
2. Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. del 29.11.2024, parte ricorrente ha così ridotto la domanda: “… si aderisce alle quantificazioni operate ex adverso. Si produce quindi nuovo conteggio (doc.31), riducendo la domanda di cui al ricorso e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 3.202,56 (anziché di € 3.278,25).”.
3. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente nell'an e nel quantum la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi, autorizzi la chiamata in garanzia di – sedente in via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Firenze, _1 partita IVA e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore – e, fissata nuova udienza per gli adempimenti di cui agli art. 420 co. 9 e 11 c.p.c., in conformità con quanto esposto nella narrativa di questa memoria, rigetti tutte le domande proposte da per carenza di interesse ad agire e/o di prova o comunque per infondatezza in fatto ed Parte_1 in diritto, con vittoria di spese;
in ipotesi, riduca gli importi di condanna per intervenuta prescrizione ed in ogni caso, ove le domande attrici fossero accolte anche parzialmente, condanni in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e garantirla da ogni e qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti, con vittoria di spese da porsi a carico di quest'ultima.”.
4. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima si è _1 ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in tesi, voglia rigettare le domande proposte dal Sig. per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e Parte_1 compensi professionali;
2) in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto del Sig. alle Parte_1 differenze retributive per il periodo precedente al 29.01.2019, ovvero al 11.04.2018 (o alla diversa data ritenuta di giustizia), con vittoria di spese e compensi professionali;
3) in ulteriore ipotesi, in caso di accoglimento della domanda e condanna di al pagamento delle differenze retributive _1 per il periodo di competenza, voglia compensare le spese nei confronti della terza chiamata in causa
per le ragioni di cui alle premesse di p. 7 di questa memoria di costituzione.”. _1
5. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 6 gennaio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
7. In fatto, è pacifico che: parte ricorrente sia stata assunta in data 10.11.1997 da con la CP_2 qualifica di “operatore di esercizio” e, da ultimo, parametro 183 (v. buste paga sub docc. 18-30 fasc. ric.);
dalla sopra indicata data di assunzione fino alla data del 30.11.2012 abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di a seguito di trasferimento di ramo di azienda, il rapporto di CP_2 lavoro, a far data dal 1.12.2012, sia transitato senza soluzione di continuità ad con Controparte_1
pagina 2 di 9
mantenimento dell'anzianità di servizio e dei diritti acquisiti, e sia poi cessato in data 31.10.2021 a seguito di cambio di appalto in favore di a far data dal 1.11.2021. Controparte_3
8. Parte ricorrente chiede, dunque, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2020, computandovi anche le seguenti indennità: indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
premio evitati sinistri;
indennità vendita e informazioni;
indennità turno 18 metri;
indennità mansione controllo/conducente;
indennità forfettaria ritardi;
compenso biglietti a bordo, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
9. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
10. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
11. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
12. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
13. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 6 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1276 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, difeso e rappresentato, come da mandato conferito su supporto cartaceo allegato al Parte_1 ricorso, dall'avv. Francesco Santucci ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, con studio posto in Firenze alla Via Fra' Giovanni Angelico n. 14/b;
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura su foglio separato e Controparte_1 congiunto materialmente alla memoria di costituzione ex art. 83, co. 3 c.p.c., dagli avv.ti Oriana Di Girolamo e Vittorio Bechi presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Jacopo Nardi n. 27;
RESISTENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su carta, la cui copia _1 informatica autenticata è allegata alla memoria di costituzione e difensiva, dall'avv. Gian Luca Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via Bonifacio Lupi n.14;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20.4.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “-I- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate: 1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità turno 18 metri;
4. premio evitati sinistri;
5. indennità vendita e informazioni;
6. indennità mansione controllo/conducente;
7. indennità forfettaria ritardi;
8. compenso biglietti a bordo;
pagina 1 di 9 -II- ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
-III- con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2020, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.278,25 (salvo quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
-IV- condannare altresì la società convenuta a rimborsare le spese di consulenza tecnica di parte, corrispondendo alla ricorrente l'importo di € 180,00;
-V- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa ivi compreso il contributo unificato pari ad € 49,00”.
2. Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. del 29.11.2024, parte ricorrente ha così ridotto la domanda: “… si aderisce alle quantificazioni operate ex adverso. Si produce quindi nuovo conteggio (doc.31), riducendo la domanda di cui al ricorso e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 3.202,56 (anziché di € 3.278,25).”.
3. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente nell'an e nel quantum la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi, autorizzi la chiamata in garanzia di – sedente in via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Firenze, _1 partita IVA e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore – e, fissata nuova udienza per gli adempimenti di cui agli art. 420 co. 9 e 11 c.p.c., in conformità con quanto esposto nella narrativa di questa memoria, rigetti tutte le domande proposte da per carenza di interesse ad agire e/o di prova o comunque per infondatezza in fatto ed Parte_1 in diritto, con vittoria di spese;
in ipotesi, riduca gli importi di condanna per intervenuta prescrizione ed in ogni caso, ove le domande attrici fossero accolte anche parzialmente, condanni in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e garantirla da ogni e qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti, con vittoria di spese da porsi a carico di quest'ultima.”.
4. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima si è _1 ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in tesi, voglia rigettare le domande proposte dal Sig. per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese e Parte_1 compensi professionali;
2) in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto del Sig. alle Parte_1 differenze retributive per il periodo precedente al 29.01.2019, ovvero al 11.04.2018 (o alla diversa data ritenuta di giustizia), con vittoria di spese e compensi professionali;
3) in ulteriore ipotesi, in caso di accoglimento della domanda e condanna di al pagamento delle differenze retributive _1 per il periodo di competenza, voglia compensare le spese nei confronti della terza chiamata in causa
per le ragioni di cui alle premesse di p. 7 di questa memoria di costituzione.”. _1
5. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 6 gennaio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
7. In fatto, è pacifico che: parte ricorrente sia stata assunta in data 10.11.1997 da con la CP_2 qualifica di “operatore di esercizio” e, da ultimo, parametro 183 (v. buste paga sub docc. 18-30 fasc. ric.);
dalla sopra indicata data di assunzione fino alla data del 30.11.2012 abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di a seguito di trasferimento di ramo di azienda, il rapporto di CP_2 lavoro, a far data dal 1.12.2012, sia transitato senza soluzione di continuità ad con Controparte_1
pagina 2 di 9
mantenimento dell'anzianità di servizio e dei diritti acquisiti, e sia poi cessato in data 31.10.2021 a seguito di cambio di appalto in favore di a far data dal 1.11.2021. Controparte_3
8. Parte ricorrente chiede, dunque, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2020, computandovi anche le seguenti indennità: indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
premio evitati sinistri;
indennità vendita e informazioni;
indennità turno 18 metri;
indennità mansione controllo/conducente;
indennità forfettaria ritardi;
compenso biglietti a bordo, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
9. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
10. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
11. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
12. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
13. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di
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