Trib. Salerno, sentenza 16/07/2024, n. 1596
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.7.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 643 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
DE EO SA NA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di
Matteo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Siano alla via
Cortemeola n. 27;
- RICORRENTE -
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 De EO RO OV conveniva in
giudizio l'INPS esponendo che, già riconosciuta invalida con diritto
all'indennità di accompagnamento, sottoposta a visita di revisione in data
23.1.2023, l'INPS le aveva poi revocato detta provvidenza.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha
contestato le conclusioni presentate dal CTU dott.ssa Silvia D'Arienzo
(insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto
al mantenimento di detta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di
trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la
causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla De EO è infondato e va, pertanto, rigettato per le
ragioni che si vengono a illustrare.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso
introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato
accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto
della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come
esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui
sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto
errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della
consulenza diversa e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.7.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 643 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
DE EO SA NA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di
Matteo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Siano alla via
Cortemeola n. 27;
- RICORRENTE -
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 De EO RO OV conveniva in
giudizio l'INPS esponendo che, già riconosciuta invalida con diritto
all'indennità di accompagnamento, sottoposta a visita di revisione in data
23.1.2023, l'INPS le aveva poi revocato detta provvidenza.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha
contestato le conclusioni presentate dal CTU dott.ssa Silvia D'Arienzo
(insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto
al mantenimento di detta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di
trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la
causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla De EO è infondato e va, pertanto, rigettato per le
ragioni che si vengono a illustrare.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso
introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato
accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto
della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come
esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui
sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto
errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della
consulenza diversa e
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