Trib. Catania, sentenza 19/07/2024, n. 3770
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4586/2020 R.G. promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Mario Leotta che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Alfio G. Patanè che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio in
deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 19/9/1998 aveva contratto con e dal CP_1
quale erano nati i figli in data 27/1/2002 e in data 3/5/2009. Per_1 Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2018 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente sortiva esito negativo.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande ivi CP_1
calendate.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla fissata udienza in data 6/2/2024, il Giudice, odierno estensore, formulava proposta meramente transattiva e conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva indi accettata da entrambi i coniugi;
precisate indi alla udienza in data 7/3/2024 concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla
prodotta copia del decreto di omologazione n. 3943/2018 in data
24/12/2018, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione
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della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in
considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio
coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dai coniugi unitamente ai rispettivi procuratori alle liti raggiunto in recepimento della proposta meramente transattiva e conciliativa dal Giudice relatore delegato, odierno
estensore, alla udienza in data 6/2/2024 formulata ex art. 185 bis cpc, accettata da entrambi i coniugi con note adesive sottoscritte dagli stessi e dai procuratori alle liti rispettivamente in data 29/2/2024 e e Parte_1
4/3/2024 , e delle indi concordemente e CP_1
congiuntamentre formulate conclusioni alla udienza in data 7/3/2024, il Tribunale così statuisce alla stregua della consolidatissima situazione che rende affatto ultroneo l'ascolto della figlia “grande minore” : Per_2
conferma l'affidamento della figlia minorenne ad Per_2
entrambi i genitori con collocamento della stessa con la madre nella casa familiare, sita in Giarre, via Luigi
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Pirandello n. 75, in assegnazione esclusiva alla stessa -
e, peraltro, di sua esclusiva proprietà – unitamente ai mobili ed alle suppellettili che ne costituiscono
l'arredo, come già in sede di separazione consensuale omologata inter partes dal Tribunale di Catania con decreto n. 3943/2018 in data 24/12/2018, con rimessione indi al gradimento della “grande minore” , ormai Per_2
dell'età di 15 anni compiuti, dell'an, del quantum e delle modalità dei di lei incontri con il padre “nel segno di un'accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà