Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 262

TRIB Napoli
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 262
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 262
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

N. 6084/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6084/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni e vertente:
TRA Società LD s.a.s. di LD NI &
C.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Raffaele Pezzullo n. 9, C. F. e P. Iva: 03383871211, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Serafino Biscardi, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Massimo Guida, del Foro di Torre Annunziata, CF. [...], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

-parte attrice-

CONTRO

UnipolSai ASS.NI S.p.A.,
p. IVA 03740811207, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Bologna (Bo) alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Maria Carmela Fratta ( C.F. [...]) presso il cui studio è elett. te dom.ta in s. Maria C. Vetere (CE) via Mazzocchi 109.
-convenuta-

*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.10.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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N.6084/2021 R.G.A.C.
1.Con atto di citazione notificato in data 20.05.2021 a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, la Società LD s.a.s. di LD NI &
C., in persona del legale rappresentante conveniva in giudizio la UnipolSai S.p.A., quale impresa assicuratrice, in virtù di contratto di Polizza Commercio e Servizi n. 1/39226/87/159993796, stipulato in data 18.04.2018, al fine di ottenere l'indennizzo dei danni asseritamente subiti a seguito della fuoriuscita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura verificatasi in data 08.02.2019, per un importo pari ad € 70.000. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, la società attrice premetteva di avere quale oggetto sociale la vendita di elettrodomestici anche audiovisivi, piccoli elettrodomestici, apparecchi domestici compresi i relativi accessori e articoli casalinghi e disporre, per lo svolgimento della propria attività commerciale, di diverse sedi (magazzini), aggiungendo che : -in data 08.02.2019 alle ore 08.00 circa, il titolare della società sig. NI LD si recava presso il magazzino sito in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Pezzullo n. 9 e appena entrato nel magazzino si accorgeva della presenza di acqua sul pavimento derivata dalla rottura di un tubo di carico staffato a soffitto;
- sorpreso della richiamata condizione, immediatamente, si recava a visionare la merce stipata all'interno del magazzino e si accorgeva, che una ragguardevole quantità di merci, destinate alla vendita, erano state compromesse irrimediabilmente dalla perdita di acqua intervenuta a seguito della rottura del tubo posto al soffitto e più precisamente motori, griglie, schede elettriche ed altri materiali;
- il menzionato contratto di Polizza Commercio e Servizi n. 1/39226/87/159993796, prevedeva tra le garanzie anche il ristoro dei danni subiti per una rottura di condutture, con la successiva perdita di liquido;
- diligentemente, il sig. NI LD in data 11.02.2019 denunciava alla compagnia convenuta l'evento dannoso verificatosi tra la notte del giorno 7 e il giorno 8 del mese di febbraio 2019;
- a seguito della denuncia inviata, la compagnia assicurativa Unipol. Sai rubricava il sinistro con il numero 1800120190054475 del 08.02.2019 e affidava a proprio tecnico incarico peritale, al fine di procedere ad un sopralluogo finalizzato alla verifica delle cause del sinistro e dei danni conseguiti;
- in data 26.02.2019 il p.a. Marco Saccone, del “Centro Processi Assicurativi srl”, incaricato dalla compagnia assicuratrice, si recava sul luogo del sinistro e in detta circostanza verificava la rottura di una tubazione di carico staffata a soffitto che determinava un ingente allagamento del magazzino nonché danni ingenti da bagnamento alle merci presenti;
- in data 25.03.2019 si procedeva ad un secondo sopralluogo durante il quale il tecnico incaricato dalla convenuta società assicurativa, riceveva dalla istante copie delle fatture di acquisto relative alla merce danneggiata;
- il tecnico di fiducia della compagnia dal confronto tra le merci danneggiate e le
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relative fatture di acquisto, verificava che tra il valore del danno stimato da parte attrice e quello verificato non vi erano incongruenze, tant'è che lo stesso tecnico testualmente riportava nella relazione finale: …. “Non sono emerse incongruenze ed il conteggio è risultato corrispondente all'elenco fornito”. Sottolineava la società attrice, pertanto, che all'esito dei due sopralluoghi, ed a seguito di una minuziosa ricostruzione dei danni occorsi alla merce stipata, il tecnico incaricato dalla compagnia UnipolSai, verificava la corrispondenza tra il valore dei danni stimato dalla società istante pari ad euro 69.514,97 e quello riscontrato dal medesimo pari ad euro 65.704,54. Riferiva altresì che testualmente il p.a. Marco Saccone, concludeva la propria relazione come segue: “Con polizza commercio &
servizi si assicura un esercizio commerciale adibito alla vendita di elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche, ubicato alla via Senatore Raffaele Pezzullo 9 nel Comune di Frattamaggiore (NA). Il negozio occupa parte del piano seminterrato e del piano 1 di un maggior fabbricato per civili abitazioni. L'evento dannoso si è verificato nel locale vendita posto al piano seminterrato la notte tra il 7 e l'8 febbraio 2019, allorquando si verificava la rottura di una tubazione di carico staffata a soffitto che causava un ingente allagamento di parte del locale. Si avevano danni trascurabili al soffitto, mentre le merci depositate su pallets riportavano gravi danni da bagnamento. In occasione del primo sopralluogo veniva esibita la tubazione rotta. Veniva poi effettuata sopralluogo nel vicino deposito di via Pascoli (come indicato anche nella polizza) ove erano stipate e conservate le merci danneggiate. In particolare i danni alle merci riguardano: schede elettroniche TT: schede alimentatore Bimby, schede alimentatore VK200 TT, sacchetti carta in microfibra TT, filtri Epa TT, griglie protezione motore TT, elettropompe lavaggio lavatrici, motori di lavastoviglie Ariston, ventole frigorifero, polveri tappeti Kobosan per TT, motore TT, motore Bimby, ecc…L'assicurato forniva elenco dettagliato valorizzato per l'importo di euro 69.514,97. In occasione del secondo sopralluogo è stato effettuato lo smassamento con fatture alla mano delle merci danneggiate, valutando unitamente al consulente dell'assicurata, Ing. NI Sicignano, l'eventuale recupero percentuale per le singole tipologie di merci danneggiate. Non sono emerse incongruenze ed il conteggio è risultato corrispondente all'elenco fornito. È stata poi redatta l'allegata stima del danno addivenendo ad una comune quantificazione”
. Rilevava l'attrice che detta relazione veniva trasmessa dal tecnico incaricato alla compagnia nonché al tecnico di parte, ma che tuttavia nonostante il tecnico incaricato dalla compagnia UnipolSai avesse verificato il nesso di causalità fra l'evento rottura della tubazione ed il danno causato alle merci, precisando, altresì, che tale garanzia fosse prevista dal contratto di polizza, la compagnia UnipolSai rifiutava di procedere all'indennizzo, senza fornire alcuna motivazione valida, limitandosi a comunicare in modo del tutto generico la presenza di
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incongruenze che non avrebbero consentito di effettuare alcuna proposta di indennizzo in sede stragiudiziale.
Contestava di avere invano inviato solleciti finalizzati al risarcimento, a fronte dei quali la compagnia aveva sempre manifestato diniego rispetto alle doglianze formulate. Riteneva pertanto sussistente l'inadempimento in capo alla compagnia convenuta in riferimento al contratto di polizza sottoscritto tra le parti, nonché che la stessa aveva tenuto un comportamento del tutto illegittimo contrario ai principi sinallagmatici di correttezza e buona fede, al sol fine di procrastinare il ristoro dei danni. Tanto premesso la società attrice citava la convenuta in epigrafe indicata, in persona del l.r.p.t., a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 20.09.2021, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare il grave
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