Trib. Arezzo, sentenza 18/09/2024, n. 749

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 18/09/2024, n. 749
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 749
Data del deposito : 18 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2686/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2686/2021 promossa da:
EL Fallimento Eyes s.r.l. (p.iva 01882450511), in persona del Curatore dott. Francesco
Bonafede, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Santini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arezzo, via Vittorio Veneto n. 33/18
PARTE ATTRICE
contro
UR TT, (c.f. [...]), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Molino e Michela Innocenti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, via Fonte Veneziana n. 10
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la EL del fallimento Eyes s.r.l., in persona del
Curatore, ha convenuto in giudizio UR TT rappresentando che, con sent. n. 44/2019 del
21.6.2019, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato il fallimento della società Eyes s.r.l. Ha dedotto che, negli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, l'amministratore unico e socio unico, odierno convenuto, aveva erogato alla stessa cospicui finanziamenti e che, negli anni 2017 e 2018, aveva ricevuto i relativi rimborsi, in parte mediante prelevamenti eseguiti a titolo di rimborso socio, in parte mediante cessione di crediti della società in proprio favore, il tutto per un importo totale pari ad €
151.852,46, che il convenuto dovrà restituire in favore della EL in parte ai sensi dell'art. 2467 c.c.
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(per quanto attiene i versamenti effettuati dalla società fallita in favore del convenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento) e in parte ai sensi dell'art. 65 l. fallimentare (per quanto attiene i versamenti effettuati dalla società fallita in favore del convenuto nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento).
Sulla base di tali allegazioni l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, ai sensi dell'art. 2467 comma 1 c.c. e dell'art. 65
L.F., accertata e dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento Eyes
S.r.l., per tutti i motivi esposti in narrativa, dei pagamenti effettuati dalla Società a titolo di rimborso finanziamenti al socio UR TT nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, condannare quest'ultimo alla restituzione in favore della EL del fallimento Eyes s.r.l. di una somma pari ad € 151.852,46 oltre interessi moratori ex art. 17 D.L. 132/2014 dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituito in giudizio UR TT deducendo l'infondatezza delle pretese attoree. In particolare, ha contestato la natura di finanziamento dei conferimenti eseguiti rappresentando che tali restituzioni, per l'ammontare di € 98.825,48, sarebbero riferiti ad un credito certo, liquido ed esigibile, assistito da ipoteca, e sorto ex lege per effetto di surroga;
ha dedotto, infatti, il convenuto, di aver prestato garanzia personale in favore di Eyes s.r.l. concedendo ipoteca volontaria su due immobili di sua proprietà e di essere stato chiamato a rispondere del debito contratto dalla società nei confronti di
AN IT subendo gli effetti dell'espropriazione immobiliare iscritta al n. RGE 494/2013 e per tale ragione avrebbe acquisito un diritto di surroga nelle ragioni del creditore ai sensi dell'art. 1949 c.c..
In ordine alle cessioni dei crediti, ha rappresentato che tali operazioni erano dirette esclusivamente a radiare crediti di fatto inesigibili e che, in ogni caso, la cessione del credito avrebbe richiesto la notificazione al debitore ceduto a pena di inefficacia, rimanendo, in difetto della stessa, priva dell'effetto traslativo. Da ultimo, il convenuto ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione tra le somme eventualmente dovute alla EL del fallimento e l'indennità per l'illegittima occupazione dei locali ove aveva sede la società fallita;
UR TT ha, infatti, rappresentato di aver consegnato alla EL del fallimento le chiavi dell'immobile ove erano custoditi i beni strumentali e la documentazione contabile della fallita al solo fine di consentirne
l'asporto, pertanto quest'ultima occuperebbe abusivamente la sede della società Eyes s.r.l. continuando
a detenere le chiavi di accesso dell'immobile di cui il convenuto è comproprietario insieme ad altri.
Sulla base di tali allegazioni, il convenuto ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa eccezione od istanza ed emesse tutte le opportune pronunce e declaratorie del caso: in tesi, respingere integralmente la domanda avversaria, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto o comunque non provata;
in via riconvenzionale, ed in tesi accertata l'indebita occupazione da parte della EL del fallimento EYES Srl, dell'immobile sito in Civitella in Val di Chiana (Ar) Loc Tegoleto Via Molinara 79- 81, in comproprietà tra i Sig.ri UR TT, AS TT, LL TT, RI TT e
pagina 2 di 8 UC IN, protrattasi dalla data della sentenza di fallimento sino ad oggi, dichiarare che la
EL è debitrice, nei confronti dei comproprietari dell'immobile, della somma di € 124.000,00, o quel più o quel meno che verrà ritenuto di giustizia, a titolo di indebita occupazione oltre a quanto dovuto fino al completo rilascio, nonché, per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondere al Sig. TT UR, comproprietario, per la quota di 1/5, la somma di € 24.800,00, o quel più o quel meno che verrà ritenuto di giustizia, oltre a quanto ancora dovuto fino a completo rilascio e interessi di mora dalla domanda al saldo.
In ipotesi, in caso di accoglimento della domanda attorea, Voglia il Tribunale compensare quanto risulterà spettante alla EL, con la somma di € 24.800,00, o quel più o quel meno di giustizia, oltre a quanto dovuto fino a completa liberazione dell'immobile, da riconoscere in favore del Sig.
TT UR, a titolo di ristoro per l'indebita occupazione dell'immobile, in sua comproprietà. Con vittoria di compensi e spese di lite.”
La causa è stata istruita documentalmente e, precisate dalle parti le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione e confermate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di costituzione di controparte.
Il convenuto ha preliminarmente insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie avanzate e non ammesse, ha chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria e, nel merito, ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria n. 1 ex art 183 co. 6 c.p.c.
Preliminarmente vanno
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