Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 644
Sentenza
28 gennaio 2025
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art.127 ter cpc per il giorno 16.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20192/22 del ruolo generale
Vertente tra
RI RA DELI elettivamente dom.to presso lo studio degli avvocati Luca De Marco e Gianluca Cuneo che lo rappresentano e difendono.
-ricorrente-
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Matteo Morici, presso il cui studio elettivamente domicilia
-resistente -
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Sannino, presso il cui studio elett.te domicilia.
-resistente –
Con ricorso depositato il 09.11.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 18.10.2022, l' Agenzia delle Entrate-Riscossione gli notificava intimazione di pagamento n. 071 2022 90196850 04/000, adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento in relazione alle sole cartelle n. 07120130033079300000, n.
07120140438350332000, n. 07120150158951122000, aventi per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della Cassa Forense per l'importo di €
2.134,94, richiesti per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011 e più precisamente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90196850 04/000 e conseguentemente delle cartelle di pagamento n. 07120130033079300000, n. 07120140438350332000 e n.
07120150158951122000. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense chiedendo:“Preliminarmente, a mente dell'art.418
c.p.c. ed a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art.415 c.p.c. emesso in data 15 novembre 2022, pronunciare un nuovo