Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/07/2024, n. 1058
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Testo completo
n. 4444 / 2022 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. in data 11.04.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Giugno 2024 con note scritte da depositarsi entro il 14.6.2024;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/07/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4444/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: compatibilità tra professione forense e attività di docenza presso scuole secondarie di secondo grado;
T R A
Avv. Pietro Siviglia (Cf [...]), rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. da se medesimo e presso il proprio studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, elettivamente domiciliato;
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, docente di Scienze Giuridiche ed Economiche sin dall'8.8.2016, attualmente presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio
Calabria, nonché Avvocato iscritto all'Albo, ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti n.
8544/2022 e 8545/2022, adottati dalla Dirigente Scolastica del citato Istituto, con i quali l'esercizio della professione forense era stato autorizzato a condizione dell'assenza “di pregiudizio all'Amministrazione Scolastica in qualità di parte datoriale” nell'ipotesi di “patrocinio di cause contro la stessa, in applicazione del generale principio di correttezza e buona fede”;
nonché dell'assenza di incompatibilità “in relazione a tutte le altre ipotesi previste dalla legge in materia di conflitto d'interesse”.
A sostegno della propria tesi difensiva ha richiamato l'art. 19, l. 247/2012 nonché l'art. 508, comma 13, d.lgs. 297/1994, che dispone che “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con
l'orario di insegnamento e di servizio”.
Ha sostenuto altresì che erroneo appare il riferimento alle nozioni di buona fede e correttezza contenute nei provvedimenti menzionati, atteso che la situazione di conflitto di interessi, che probabilmente si intendeva evocare negli atti opposti, “si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto ossia quando l'interesse privato si pone in contrasto con l'interesse pubblico”.
Richiamando alcuni arresti giurisprudenziali di merito e di legittimità, ha ancora evidenziato che
l'esclusione dal libero esercizio della professione forense sottrarrebbe gli atti illegittimi della P.A. al sindacato giurisdizionale stimolato dal professionista patrocinatore della relativa causa avverso il provvedimento amministrativo.
Ha altresì negato la sussistenza di una situazione riconducibile al conflitto di interesse, secondo quella che la configurazione dell'istituto da parte della giurisprudenza.
In conclusione, ha richiesto la dichiarazione di “nullità, illegittimità inefficacia dei provvedimenti prot. 8544 e 8545 del 05.10.2022 emessi dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico A. Volta di
Reggio Calabria nella parte in cui condizionano l'autorizzazione allo svolgimento della professione forense a che “non sia di pregiudizio all'Amministrazione Scolastica in qualità di parte datoriale attraverso il patrocinio di cause contro la stessa, in applicazione del generale principio di correttezza
e buona fede”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che, sotto il profilo fattuale, ha chiarito che il provvedimento avente numero di prot. 8545 del 5.10.2022, corrispondeva ad “un'autorizzazione diretta a definire il procedimento attivato nei confronti del ricorrente in merito alla possibile decadenza dall'impiego ex art. 63 del DPR 3/57 e, dunque, relativa al precedente anno scolastico 2021/2022”.
Di contro ha precisato che l'oggetto del presente procedimento attiene, precisamente, al provvedimento prot. n. 8544 del 5.10.2022, contenente l'autorizzazione concessa dalla dirigenza scolastica, secondo le condizioni ivi indicate, relativamente al corrente anno scolastico 2022/2023,
(termine finale al 31.8.2023).
Ciò chiarito, ha sostenuto come anche nei rapporti di pubblico impiego operino i principi di buona fede e correttezza e che, in tema di compatibilità tra la professione forense e l'incarico di docenza presso gli Istituti scolastici superiori di secondo grado, l'art. 19, l. 247/2012, opererebbe esclusivamente sul versante della prima delle professioni richiamate che sarebbe liberamente espletabile;
al contrario, nella diversa prospettiva concernente il rapporto tra il docente/avvocato e la
PA datrice di lavoro, “resta ferma la disciplina innanzi richiamata, con necessità, quindi, di specifico provvedimento autorizzatorio ed astensione da situazioni di conflitto di interesse”.
Evidenziando, attraverso il richiamo ad un arresto della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., n.
9660/2021), che nel contemperamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, il legislatore ha discrezionalmente attribuito prevalenza all'imparzialità e buon andamento della P.A., sancendo
l'incompatibilità prevista dal non abrogato art, 1, comma 58 bis, l. 339/2003, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta infondato.
Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene alla asserita illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto, presso cui presta servizio il ricorrente in qualità di docente di materie giuridiche, nella parte in cui, pur autorizzando l'esercizio della professione forense per l'anno
scolastico 2022/2023, ne limita l'esperimento con il divieto di patrocinare cause contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Più in generale il thema decidendum, più ampio e, quindi, ricomprendente quello specificamente oggetto della presente controversia, afferisce alla possibilità che un pubblico dipendente, che sia docente di materie giuridiche in una scuola secondaria di secondo grado, possa svolgere l'attività libero professionale forense e, con maggiore precisione, se la possa svolgere senza limiti o se, di contro, tale diritto risulti circoscritto entro confini tipizzati ex lege o stabiliti dall'amministrazione di appartenenza sulla scorta di parametri fissati dal legislatore.
La definizione della presente controversia impone, in via preliminare, la descrizione del frastagliato quadro normativo, connotato da ripetuti interventi legislativi privi di organicità, nonché la sua analisi lungo un binario secondo cui, da un lato, si collocano le disposizioni dell'ordinamento forense che stabiliscono le incompatibilità gravanti su chi esercita la professione di avvocato e, dall'altro, le norme che prevedono le incompatibilità del pubblico dipendente.
Con riguardo a queste ultime merita primaria menzione l'art. 53, d.lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U. del
Pubblico Impiego) che, contenendo la disciplina generale delle incompatibilità nell'ambito dell'impiego pubblico, attraverso un richiamo all'art. 60, Dpr 3/1957, stabilisce l'obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extraistituzionali ad esclusione di alcune categorie di dipendenti pubblici.
Nell'analitica individuazione delle deroghe al generale principio di incompatibilità rientra il personale docente delle scuole statali in ragione del testuale richiamo all'art. 508, d. lgs. n. 297/1994 il quale, al comma 10, espressamente prescrive: “Il personale di cui al presente titolo (personale docente, n.d.r.) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”;
e al successivo comma 15 dispone che “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.
Si evince, dunque, che la regola dell'esclusività dell'impiego pubblico e dell'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa è derogata a favore del personale docente, cui è consentito l'esercizio di libere professioni, su autorizzazione del dirigente scolastico, che può negarla allorchè si