Trib. Messina, sentenza 04/07/2024, n. 1386
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Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa G B, in esito all'udienza del 12.06.2024 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 6659/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. S Parte_1 C.F._1
Lincon;
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti A Cle e V M;
Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022, premesso, di essere stata Parte_1 dipendente dell' e di essere stata in malattia per causa di servizio per lunghissimi Controparte_1 periodi dal 21.02.2019 al 26.02.2021, deduceva di non aver fruito per intero delle ferie per cause indipendenti alla sua volontà. Esponeva che:
- con deliberazione n. 489 del 24.03.2021 l convenuta, preso atto del verbale della CP_1
Commissione, dispensava dal servizio la ricorrente a far data dal 24.02.2021 riservandosi di corrispondere
l'indennità di preavviso, come previsto dall'art. 72 c.c.n.l. Sanità Triennio 2016-2018;
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- che con deliberazione n. 737 del 30.04.2021 veniva autorizzato il pagamento alla dipendente della complessiva somma di euro 10.948,70, di cui euro 10.483,46 per indennità sostitutiva del preavviso, euro
465,24 per ferie non godute , euro 2.605,79 per oneri sociali ed euro 930,64 per Irap;
- che, stante il ritardo nel pagamento delle competenze liquidate con la citata delibera, in data
21.05.2021, la ricorrente invitava l'Amministrazione a dare esecuzione alla deliberazione n. 737 chiedendo altresì il pagamento delle ferie maturate e non godute relative agli anni precedenti e n. 4 giorni di festività soppresse;
- che con nota prot. n. 29182 del 22.06.2021 l' comunicava di aver provveduto al pagamento CP_1 delle competenze liquidate nella delibera n. 737 del 30.04.2021 rappresentando che nulla era dovuto alla ricorrente per ferie maturate e non godute nonché per festività soppresse.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto della al pagamento di giorni 12 di ferie Parte_1 maturare, relativamente agli anni precedenti alla data di cessazione del servizio;che venisse dichiarato che la ricorrente è ancora creditrice della somma complessiva di euro 1.116,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;in subordine, qualora si ritenesse che le festività soppresse, se non fruite nell'anno di competenza vadano pagate forfetariamente con una indennità pari a euro 4.39, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 937 del 23.12.1977, che venisse dichiarato che l'istante è ancora creditrice della somma complessiva di euro 761,96, al lordo delle ritenute di legge, di cui euro 744,40 a titolo di ferie non godute ed euro 17,56 a titolo di festività soppresse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con memoria depositata in data 28.04.2023 si costituiva in giudizio l Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare parte resistente esponeva che, sebbene la ricorrente fosse stata in malattia per lunghi periodi dal 21.02.2019 al 26.02.2021, non si era assentata ininterrottamente pertanto avrebbe potuto fruire dei giorni di ferie residui. Inoltre, rappresentava che non risultava che la ricorrente avesse chiesto la fruizione dei n. 8 giorni di ferie maturate negli anni precedenti e che la richiesta fosse stata rigettata pertanto la mancata fruizione delle ferie era dipesa esclusivamente dalla sua volontà.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
L'udienza del 12.06.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
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2. - Al fine di statuire sulla fondatezza della pretesa attorea diretta al conseguimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, giova richiamare il recente orientamento giurisprudenziale “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (v. Cass. n. 21780/2022).
L'orientamento più recente si fonda sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La citata pronuncia 21780/2022, infatti, afferma che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”;in particolare, il datore di lavoro deve provare “di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ;di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Tale conclusione si basa sulla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il datore di lavoro deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-569 e C-570/2016
[...]
causa C-619/2016 ;causa C- 684/2016 ). CP_2 Controparte_3 CP_4
(cfr Tribunale Ragusa sent. n. 1110 del 2022).
Ciò posto, dalla documentazione in atti non risulta che il datore di lavoro abbia esercitato tutta la diligenza necessaria affinché la lavoratrice fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto o che abbia trasmesso alcuna comunicazione alla lavoratrice con la quale la invitava a godere dei giorni di ferie e dei giorni di festività soppresse maturati e non fruiti.
Orbene atteso che risulta non contestato tra le parti che la ricorrente non aveva goduto di giorni di n. 8 giorni di ferie e di n. 4 giorni di festività soppresse parte resistente va condannata al pagamento della somma pari ad euro 1.116,60 oltre interessi legali non specificatamente contestata.
10. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ed d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
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