Trib. Caltanissetta, sentenza 06/11/2024, n. 440
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Nr. 369/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'8/10/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I avente oggetto “retribuzione”, promossa da: Pt_1
(CF: ) nato a CALTANISSETTA (CL), in [...] Controparte_1 C.F._1 15/05/1955, con il patrocinio dell'Avv. DI CARLO ANDREA (C.F: ) CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in via E. De Nicola n. 17- 93100 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. Anna Controparte_2 P.IVA_1 Comandatore (C.F. ), con domicilio eletto in via Aretusa n. 8 - CodiceFiscale_3 93012 Gela resistente CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento in posizione giuridica ed economica di assistente amministrativo categoria C fascia 5 a decorrere dal mese di giugno 2018 ad oggi;
Per l'effetto riconoscere il diritto dello stesso di percepire le differenze retributive ( a titolo semplificativo lavoro straordinario, retribuzione posizione economica C5, libera professione e premi produttività) per un ammontare complessivo di euro 17.910,032 o quella minore o maggiore somma accertata nel corso del giudizio, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
In subordine e solo in caso di mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione giuridica superiore, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori per l'importo complessivo di euro 17.910,32, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta giusta, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
con condanna di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Per parte resistente:
“Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda introduttiva per carenza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta di inquadramento del ricorrente nella posizione giuridica di assistente amministrativo categ. C fascia 5;
Accertare e dichiarare la falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 e del c.c.n.l. del comparto sanità e per l'effetto dire che nulla è dovuto al ricorrente per compensi inerenti lo svolgimento di mansioni superiori o differenze retributive;
- Accertare e dichiarare che nessuna violazione della norma Co contrattuale è stata posta in essere da posto che le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte
1
e per l'effetto dire che nulla è dovuto a nessun titolo al ricorrente. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente siano valutate le effettive differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ragioni della decisione con ricorso depositato in data 02/04/2021, ha agito per Controparte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue: Con
- di essere stato assunto dall di Caltanissetta il 16.11.1980 con la qualifica di
“operaio ausiliario generico”;
- di essere stato immesso in servizio con la posizione funzionale di Coadiutore amministrativo (cat. B5), a decorrere dal 14.4.2006 con delibera n. 35 del 24.01.2006
(all. 1);
- di essere stato incaricato delle mansioni di cassiere supplente del P.O “S. Elia” di
Caltanissetta con successiva deliberazione n. 1339 del 14.06.2017 (all. 2);
- di aver mantenuto la qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B5) nonostante il mutamento di mansioni;
- di aver assunto l'incarico di cassiere titolare interno del P.O S.Elia di Caltanissetta con atto deliberativo n. 1555 del 27.07.2018 (all. 3);
- di non aver ottenuto il riconoscimento della categoria superiore (da coadiutore amministrativo ad assistente amministrativo), con il relativo inquadramento della posizione economica e giuridica (da B5 a C5) e di non aver ricevuto il pagamento delle differenze retributive per effetto delle mansioni superiori.
Ha concluso come in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito contestando quanto affermato in ricorso e la fondatezza CP_2 delle domande ivi contenute. Ha sollevato eccezioni di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza degli elementi di fatto e di diritto. Ha inoltre eccepito la falsa violazione e applicazione dell'art. 52 Dlgs. n. 165 del 2001 e del CCNL per il personale comparto sanità.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi,