Trib. Pavia, sentenza 28/11/2024, n. 1547
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
AM UE (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. TURAROLO PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO (cf. 80106450150) con il patrocinio dell'avv. MUSCARELLI MARIA ROSARIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le declaratorie di rito e previa sospensione dell'atto impugnato, ed in accoglimento del motivo del ricorso, annullare il decreto n. 818058/A del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 20/03/2024 e notificato in data 27.02.2024;
in subordine applicare la sanzione minima di euro 3.000,00.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria: - respingere il ricorso, in quanto del tutto generico e infondato, sia in fatto che in diritto, e, in considerazione della tempestività della notifica del verbale di
pagina 1 di 8
contestazione all'opponente, confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e della sanzione così come determinata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis disp.att. c.p.c.)
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. EY ET si è opposto al decreto n. 818058/A, emesso in data 20.02.2024
e notificato in data 27.02.2024, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano.
Il ricorrente ha rappresentato di essere stato sanzionato in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di ZA, nell'ambito di un controllo antiriciclaggio, per operazioni di trasferimento di denaro contante a rimessa diretta (cosiddetto money transfer) in violazione dell'art. 49, commi 1 e 2, D. Lgs. 231/2007, poste in essere nel periodo compreso tra il 22.06.2017 e il 15.08.2017.
All'esito dell'accertamento la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano ha comminato sanzione complessiva di euro 6.000,00 oltre ad euro 20,00 per spese.
Com'è noto, “nel procedimento di opposizione irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 1529 del 22.01.2018 e sent. n. 5277 del 07.03.2007).
L'eccezione di decadenza avanzata dall'opponente in ragione dell'asserita tardiva notifica del decreto è infondata. Come evidenziato in corso di causa, con ordinanza in data
10.07.2024, l'art. 14 della legge n. 689/1981, applicabile al caso in esame, espressamente prevede che la contestazione non immediata della sanzione debba avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Risulta agli atti che il procedimento volto all'accertamento delle condotte censurate dall'Amministrazione e alla loro imputabilità al
pagina 2 di 8
ricorrente si sia concluso il 18/06/2021 e che la notifica del verbale elevato dalla Guardia di
ZA al ricorrente si sia perfezionata in data 09.07.2021, nel rispetto del termine suddetto.
Si deve evidenziare che il tempo intercorso tra l'acquisizione del fatto, avvenuto il
17/12/2020 ed il momento dell'accertamento della natura illecita della condotta, caduto il
18/6/2021, risulta congruo;
non si deve, infatti, trascurare che l'ammontare dei dati a suo tempo prelevati dagli operatori della Guardia di ZA (pari ai movimenti di denaro registrati nel periodo 1/1/2016 – 17/12/2020presso il money transfer oggetto di accertamento) giustifica il tempo impiegato dall'amministrazione – pari a 6 mesi - per individuare la condotta ed il suo autore (cfr. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del
29/10/2019 “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
AM UE (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. TURAROLO PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO (cf. 80106450150) con il patrocinio dell'avv. MUSCARELLI MARIA ROSARIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le declaratorie di rito e previa sospensione dell'atto impugnato, ed in accoglimento del motivo del ricorso, annullare il decreto n. 818058/A del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 20/03/2024 e notificato in data 27.02.2024;
in subordine applicare la sanzione minima di euro 3.000,00.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria: - respingere il ricorso, in quanto del tutto generico e infondato, sia in fatto che in diritto, e, in considerazione della tempestività della notifica del verbale di
pagina 1 di 8
contestazione all'opponente, confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e della sanzione così come determinata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis disp.att. c.p.c.)
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. EY ET si è opposto al decreto n. 818058/A, emesso in data 20.02.2024
e notificato in data 27.02.2024, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano.
Il ricorrente ha rappresentato di essere stato sanzionato in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di ZA, nell'ambito di un controllo antiriciclaggio, per operazioni di trasferimento di denaro contante a rimessa diretta (cosiddetto money transfer) in violazione dell'art. 49, commi 1 e 2, D. Lgs. 231/2007, poste in essere nel periodo compreso tra il 22.06.2017 e il 15.08.2017.
All'esito dell'accertamento la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano ha comminato sanzione complessiva di euro 6.000,00 oltre ad euro 20,00 per spese.
Com'è noto, “nel procedimento di opposizione irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 1529 del 22.01.2018 e sent. n. 5277 del 07.03.2007).
L'eccezione di decadenza avanzata dall'opponente in ragione dell'asserita tardiva notifica del decreto è infondata. Come evidenziato in corso di causa, con ordinanza in data
10.07.2024, l'art. 14 della legge n. 689/1981, applicabile al caso in esame, espressamente prevede che la contestazione non immediata della sanzione debba avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Risulta agli atti che il procedimento volto all'accertamento delle condotte censurate dall'Amministrazione e alla loro imputabilità al
pagina 2 di 8
ricorrente si sia concluso il 18/06/2021 e che la notifica del verbale elevato dalla Guardia di
ZA al ricorrente si sia perfezionata in data 09.07.2021, nel rispetto del termine suddetto.
Si deve evidenziare che il tempo intercorso tra l'acquisizione del fatto, avvenuto il
17/12/2020 ed il momento dell'accertamento della natura illecita della condotta, caduto il
18/6/2021, risulta congruo;
non si deve, infatti, trascurare che l'ammontare dei dati a suo tempo prelevati dagli operatori della Guardia di ZA (pari ai movimenti di denaro registrati nel periodo 1/1/2016 – 17/12/2020presso il money transfer oggetto di accertamento) giustifica il tempo impiegato dall'amministrazione – pari a 6 mesi - per individuare la condotta ed il suo autore (cfr. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del
29/10/2019 “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi