Trib. Massa, sentenza 29/07/2024, n. 24
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 65-1/2023 R.G.P.U., promosso da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Massa, Dott.ssa Marianna di Palo con ricorso depositato in data 15.09.2023;
CONTRO
“G.F.G. TRASPORTI” S.R.L. in liquidazione volontaria, con sede legale in MASSA (MS),
Via Aurelia Ovest n. 231, P.I.: 01038330450, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore;
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * * OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- ritenuto che la notificazione relativa alla suddetta richiesta di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si sia regolarmente perfezionata, risultando l'esito “ottenuta ricevuta” della notificazione eseguita a cura della Cancelleria al recapito P.E.C. della parte resistente;
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- ritenuto dunque che il contraddittorio sia stato costituito e sia integro;
- svolta l'udienza di costituzione del contraddittorio il giorno 18.01.2024, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica celebrata il giorno 18.01.2024.
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica esercente attività di impresa – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società “G.F.G. TRASPORTI” SRL risulta avere sede legale in Massa,
Via Aurelia Ovest, 231 (MS), come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo
Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo
Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima della instaurazione del presente procedimento.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene l'Uffico del Pubblico Ministero ha evidenziato che la “G.F.G. TRASPORTI” SRL ha un debito residuo complessivo relativo a partite iscritte a ruolo e tutt'oggi esigibili nei confronti di Agenzia entrate e riscossione pari ad € 2.563.305,73 (dalla annotazione aggiornata, depositata in data 26.09.2023 da ADER risulta un “Totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 2.580.723,12).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi
o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII).
Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: L'ESERCIZIO
DI AUTORIMESSE E DI AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI, DI CARROZZERIE,
L'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA E NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI” e come “Attività esercitata”: “autotrasporto merci per conto terzi”, come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente,
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