Trib. Brescia, sentenza 10/12/2024, n. 778
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, sezione terza minori, dal giudice Michele Posio, riguarda la separazione consensuale di una coppia con figli minori. Le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione personale, concordando su vari aspetti, tra cui l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la gestione del mutuo estinto, e l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre. Hanno inoltre stabilito modalità di visita e mantenimento, inclusi contributi economici per i figli e per la moglie.
Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e all'interesse dei minori. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i genitori per garantire un ambiente sereno e stabile per i figli, evidenziando che l'accordo risponde alle esigenze familiari attuali. La sentenza omologa quindi la separazione, ordinando la trasmissione della decisione all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e disponendo la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e all'interesse dei minori. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i genitori per garantire un ambiente sereno e stabile per i figli, evidenziando che l'accordo risponde alle esigenze familiari attuali. La sentenza omologa quindi la separazione, ordinando la trasmissione della decisione all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e disponendo la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Sul provvedimento
Testo completo
N. V.G. 12346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Becheri Rosetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Becheri Rosetta Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Pralboino (BS), Via Martina Zucchelli n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi , verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli minori;
il Sig. Parte_2 Pt_1
provvederà a trasferire la propria residenza in Pralboino (BS), Vicolo del Tram n. 19, nonché a restituire la copia delle chiavi di accesso alla casa familiare entro il 15 Giugno 2024;
egli potrà accedere all'abitazione per prelevare quanto rimane dei propri effetti personali, previo congruo avviso alla moglie;
le parti si impegnano a collaborare per richiedere la variazione anagrafica delle utenze;
3. Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso da entrambi i coniugi nel mese di Marzo 2006
presso la Banca Intesa San Paolo Spa, è stato estinto in data 04.09.2018 con il versamento da parte del Sig. della somma ricevuta in eredità dal padre pari ad €.52.000,00;
i coniugi Parte_1 concordano che in caso di alienazione dell'immobile dovrà essere considerata la predetta somma nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Cappellania Parte_1
n.5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra unitamente ai Parte_2
figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si Parte_1
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della moglie con i figli.
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della loro separazione.
6. I figli minori nato a [...] in data [...], nata a Persona_1 Persona_2
Manerbio (Bs) in data 13/12/2009 e nata a [...] in data [...], verranno Persona_3
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione ed elezione della residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita Parte_2 alla religione musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Becheri Rosetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Becheri Rosetta Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Pralboino (BS), Via Martina Zucchelli n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi , verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli minori;
il Sig. Parte_2 Pt_1
provvederà a trasferire la propria residenza in Pralboino (BS), Vicolo del Tram n. 19, nonché a restituire la copia delle chiavi di accesso alla casa familiare entro il 15 Giugno 2024;
egli potrà accedere all'abitazione per prelevare quanto rimane dei propri effetti personali, previo congruo avviso alla moglie;
le parti si impegnano a collaborare per richiedere la variazione anagrafica delle utenze;
3. Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso da entrambi i coniugi nel mese di Marzo 2006
presso la Banca Intesa San Paolo Spa, è stato estinto in data 04.09.2018 con il versamento da parte del Sig. della somma ricevuta in eredità dal padre pari ad €.52.000,00;
i coniugi Parte_1 concordano che in caso di alienazione dell'immobile dovrà essere considerata la predetta somma nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Cappellania Parte_1
n.5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra unitamente ai Parte_2
figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si Parte_1
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della moglie con i figli.
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della loro separazione.
6. I figli minori nato a [...] in data [...], nata a Persona_1 Persona_2
Manerbio (Bs) in data 13/12/2009 e nata a [...] in data [...], verranno Persona_3
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione ed elezione della residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita Parte_2 alla religione musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee
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