Trib. Teramo, sentenza 08/02/2024, n. 108
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza dell'8 febbraio 2024, nella causa civile iscritta al n.800/2021 R.G.C.A. e vertente
tra
PE LE, residente in Guidonia Montecelio (RM), elettivamente domiciliato in Paderno Dugnano (MI) alla via Corridori n.10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellanca che lo rappresentata e difende giusta procura allegata all'atto di citazione del 28.2.2021- Attore
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nella sua qualità di Impresa designata a norma degli artt. 283 e seg. D. Lg. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via del Baluardo n. 63 (angolo Vico della Fonte) presso lo studio dell'avv. Enzo Formisani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 9.7.2021- Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato del 28.2.2021, ER NU citava in giudizio dinanzi codesto Tribunale la Unipolsai Assicurazioni SpA, quale Impresa Designata del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti in occasione del sinistro occorsogli il 27.3.2019 alle
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ore 9.45 circa, mentre era a bordo della sua bicicletta lungo la via Emilia di alba
Adriatica, danni quantificati in €.30.494,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale”) – ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Premetteva che, quella mattina, giunto in corrispondenza dell'incrocio della via Emilia di Alba Adriatica con la via Rodi, veniva urtato sul braccio sinistro dallo specchietto retrovisore esterno di un veicolo in transito che non si fermava e andava via;
che a seguito dell'urto perdeva il controllo della sua bici e cadeva a terra riportando lesioni all'altezza della spalla destra;
che, insieme a lui, c'era una sua amica, AT AN, la quale procedeva su altra bicicletta di poco distante da lui, circa 10 metri;
che la AT, prodigatasi immediatamente a prestare soccorso, non era riuscita a rilevare il modello ed il numero di targa del veicolo investitore, che si era immediatamente allontanato, facendo perdere le proprie tracce;
che si era reso conto della gravità della situazione circa un'ora dopo il verificarsi del sinistro, quando aveva fatto ritorno nell'abitazione della AT, in quanto il dolore, inizialmente lieve, era via via aumentato;
che veniva, pertanto, trasportato dall'amica all'Ospedale di Giulianova dove veniva sottoposto ad esami strumentali e visite mediche, all'esito dei quali era formulata la seguente diagnosi: “Trauma spalla dx
e colonna lombare, frattura a rime multiple composta sottoglenoidea della scapola dx, frattura di L2”;
che, qualche giorno dopo il verificarsi del sinistro, aveva provveduto a presentare querela contro ignoti presso la stazione dei Carabinieri di Guidonia
Montecelio (RM) senza che le conseguenti indagini portassero al rintraccio del colpevole;
che tale circostanza consentiva di formulare richiesta risarcitoria nei confronti dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rispondendo la stessa ex art. 283 C.d.A. dei sinistri provocati da veicoli non identificati;
che, in conseguenza dell'evento dannoso, aveva subito gravi lesioni alla persona, comprovate dalla documentazione medica versata in atti, le quali avevano comportato una inabilità temporanea di 60 gg. e dalle quali erano residuati postumi permanenti nella misura del
9%;
che la richiesta risarcitoria veniva quantificata nell'importo complessivo di
€.30.497,00 di cui €.16.411,00 a titolo di danno biologico permanente, €.5.880,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed €.24.617,00 quale aumento personalizzato, in applicazione dei criteri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
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Si costituiva in giudizio il Fondo Vittime della Strada rappresentato dalla Unipolsai SpA, che contestava la domanda attrice, chiedendone integrale accoglimento.
In via preliminare, la compagnia convenuta rappresentava che l'attore aveva instaurato identica causa dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, con udienza fissata per il giorno
12/6/2021 e che, sebbene detto giudizio non fosse stato iscritto a ruolo, integrava ugualmente l'ipotesi della litispendenza ex art. 39
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