Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1259
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2281/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024 su richiesta della parte costituita, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABBRINI SIMONA;
;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. Parte_2 RINALDI GIOVANNI, omiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 107 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA
RICORRENTE
E
( c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 26/06/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza che le fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ritualmente convenuto in giudizio non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto sostegno o normale, annuale fino al 31/08 o fino al termine
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024 su richiesta della parte costituita, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABBRINI SIMONA;
;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. Parte_2 RINALDI GIOVANNI, omiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 107 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA
RICORRENTE
E
( c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 26/06/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza che le fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ritualmente convenuto in giudizio non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto sostegno o normale, annuale fino al 31/08 o fino al termine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi