Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2024, n. 2289
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 3806/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Divorzio iscritta al n. 3806/2024 RG promossa con ricorso depositato il
24.6.2024 da
(CF ), con l'avv. NOZZA PAOLO del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FRASSI CP_1 C.F._2
MADDALENA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art.
473bis-21 cpc avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6
sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del
23.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione cartolare avanti al Presidente del
Tribunale il 3.11.2022 e la pronuncia della successiva omologa in data 17.11.2024. Di fatto evidenziava che quasi tutte le condizioni della separazione si fossero avverate e, nonostante si dolesse dell'incrinato rapporto col figlio, le cui cause riteneva dovute alla madre, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riproponendo di fatto le medesime condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta pronuncia di stato contestando ogni responsabilità personale nell'atteggiamento di rifiuto del figlio
(6.1.2008) del padre e dolendosi della mancata rivalutazione monetaria Per_1
dell'assegno previsto in sede di separazione. Concludeva chiedendo così la pronuncia di stato , riproponendo le condizioni di cui alla separazione.
Nell'ambito della prima udienza ex art. 473bis-21 cpc le parti si accordavano nel riproporre le condizioni di cui alla separazione così come indicate nel ricorso introduttivo e la causa veniva così rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/07/2002