Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2227
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella
persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del
lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.4374 /2023 GA
TR
, rappresentato e difeso dall' avv.PUGLIESE ALBERTO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
GRANDINETTI MICHELA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: Parte_1 di essere dipendente dell' dal 3.10.2015 CP_2 di essere stata assunta con la qualifica di ausiliario specializzato ;
di aver successivamente conseguito la qualifica di operatore socio sanitario e di aver svolto dette mansioni dal 4.12.2018 presso il distretto sanitario
Valle Crati;
che nonostante lo svolgimento di dette mansioni era stata retribuita come ausiliario specializzato;
di accreditare a titolo di differenze retributive la somma di € 10.547,40;
Cont di aver inviato in data 11.9.2023 diffida all' che tuttavia non aveva sortito alcun effetto.
Chiedeva quindi il riconoscimento della qualifica di operatore socio sanitario dal gennaio 2019 e la condanna
Cont dell' al pagamento della somma di cui sopra a titolo di differenze retributive da gennaio 2019 al settembre 2023 oltre al versamento dei contributi previdenziali;
chiedeva
Cont altresì la condanna dell' all'adeguamento delle buste paga al parametro stipendiale con la qualifica di operatore socio sanitario.
Cont Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso contestando lo svolgimento delle superiori mansioni.
Istruita sulla base della documentazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.12.2024, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note , la causa veniva decisa.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente deduce di essere dipendente della convenuta inquadrato come Ausiliario specializzato e di aver svolto dal 4.12.2018 mansioni di operatore socio sanitario (O.S.S.) dopo aver partecipato al corso di formazione per la riqualificazione, aver superato la prova teorica e pratica e aver ottenuto l'attestato di qualifica di OSS.
Rivendica con il presente ricorso il relativo inquadramento
e trattamento economico.
L'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prende in considerazione, nel suo comma 5, anche l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dai commi
2, 3 e 4, per stabilire, da un lato, la nullità di detta
assegnazione, con conseguente personale responsabilità, per il maggiore onere economico da ciò derivante, del dirigente che ha disposto l'assegnazione, ove abbia agito con dolo o colpa grave, e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il novellato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, prevedeva che "le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi con la decorrenza da questi stabilita (...).
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
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