Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 144
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Testo completo
N. R.G. 8114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8114/2022 promossa da:
POSSIDENTE (C.F. ), nato a [...] il Pt_1 C.F._1
08/03/1965, con il patrocinio degli avv.ti PIROMALLI ALESSANDRO e DI
GIULIO MARIA ROSARIO, con elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1968, con il patrocinio dell'avv. PROIETTI LETIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.02.2022 chiedeva che Parte_2
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 04.08.1991 con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli (Roma, 27.08.1995) e (Roma, 27.07.2006), e che Per_1 Per_2
con sentenza n. 25180/2010 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva pertanto che venisse disposto l'affidamento
1
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo mantenimento, e che venisse determinato in euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio . Per_2
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
aderiva alla domanda di divorzio formulata dalla controparte chiedendo a sua volta
l'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento del medesimo presso di sé, ma contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, che venissero confermate le condizioni della separazione in ordine al mantenimento dei coniugi, e che venisse determinato in euro 600,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio
. Per_2
All'udienza del 26.09.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., espletata l'istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire
l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n.