Trib. Trani, sentenza 14/11/2024, n. 2261
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. disposta per
l'udienza del 14/11/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7425 dell'anno 2022
TRA
CA RI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Curiello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
ASL BT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Scarpellini Camilli e dall'avv. Raffaella Notarpietro, in virtù di procure in atti;
Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 14/11/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2022 il ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente full time dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato della ASL BT dall'1/3/2021 con qualifica di “Tecnico della Prevenzione” ed inquadrato nella cat. D CCNL comparto e Dirigenza
Medica della Sanità, deduceva: di svolgere le sue mansioni presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, nello specifico presso il S.I.A.N. di Trani;
di essere impiegato nello svolgimento di mansioni che prevedono anche lo svolgimento di attività di U.P.G. Ufficiale di Polizia Giudiziaria, mansioni riconosciute e retribuite dal CCNL di categoria;
che tale indennità aveva un valore lordo annuo di € 960,00, con la conseguenza che per il periodo dall'1/3/2021 all'1/11/2022 gli era dovuto
l'importo di € 1.680,00 lordi, pari ad € 80,00 x 20 mensilità (rectius 21);
che suoi colleghi in
1
servizio presso il S.I.A.N., il S.I.A.V. ed il S.I.S.P. aveva già ottenuto ostavano ottenendo in via giudiziale il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati come Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
che dunque era suo diritto ottenere il riconoscimento dell'indennità di UPG;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l'ASL BT eccepiva l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, evidenziando che non ricorrevano i presupposti per riconoscere l'indennità richiesta.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Com'è noto, l'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita “una pubblica funzione […] amministrativa […] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Precisamente, si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale non già in relazione all'intera funzione bensì ai caratteri propri e ai singoli momenti in cui essa viene svolta.
Il ricorrente rivendica con il presente ricorso l'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, assumendo di svolgerne le mansioni.
Tale indennità è disciplinata dall'art. 52 del CCNL del comparto sanità pubblica del 2005, che così prevede: “[…]2. L'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”. La norma è stata confermata dall'art. 86 comma 2 del CCNL 2016-2018, dall'art. 100 del CCNL 19.12.2019 (che ha rideterminato la detta indennità in € 80,00 mensili) ed, in ultimo, dall'art. 111 del CCNL
02.11.2022.
L'art. 27 del D.P.r. n. 616/1977 così a sua volta
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