Trib. Messina, sentenza 20/12/2024, n. 2480

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 20/12/2024, n. 2480
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2480
Data del deposito : 20 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 20 dicembre 2024 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3802/2024 r.g. e vertente
tra
NE GI (c.f. [...]), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Irene Moschella che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
INPS (c.f. 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Messina presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno di inclusione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 GI EL, lamentando l'ingiusto rigetto dell'istanza prot. n. INPS-ADI-2024-1227539 presentata in via amministrativa e paventando il verificarsi di un pregiudizio imminente e irreparabile nelle more della definizione del giudizio ha chiesto in via cautelare di emettere tutti i provvedimenti consequenziali e urgenti ritenuti idonei a tutelare il proprio diritto e, nel merito, previo accertamento della illegittimità dell'art. 3 del D.M. n. 154/2023, di disapplicarlo nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa europea e con la Costituzione fornendo un'interpretazione restrittiva delle “condizioni di svantaggio”;
di condannare quindi l'INPS all'erogazione in proprio favore dell'Assegno di inclusione con il versamento mensile di 655 euro oltre interessi, rivalutazione monetaria e rimborso locazione a decorrere dalla data di presentazione della domanda (4 marzo 2024);
in subordine, di accertare che in virtù della soglia di ISEE di 9.360 euro stabilita per legge e della situazione economica equivalente della ricorrente, a quest'ultima è dovuto mensilmente
un contributo minimo non inferiore a 466 euro, oltre il rimborso delle spese di locazione, interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di presentazione della domanda (4 marzo 2024).
Nella resistenza dell'Istituto, con ordinanza del 4 ottobre 2024 l'istanza cautelare è stata respinta.
Quindi, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- In fase cautelare è stato rilevato che “A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che con il D.L. n. 48/2023 (recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), conv. in L. n. 85/2023, è stato istituito l'Assegno di inclusione (ADI) a decorrere dal gennaio 2024 quale misura “a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” e dunque quale necessaria integrazione alla maggiore fonte di sostentamento del cittadino privo di una solida mensile forza economica, finalizzata ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo.
Che i requisiti per il riconoscimento di tale beneficio sono: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del reddito familiare non superiore a una soglia di euro 10.000 per i nuclei composti da 3 o più elementi.
Che ella è in possesso di tutti i suindicati requisiti personali e patrimoniali, avendo un reddito del nucleo familiare, composto dalla stessa e dalla figlia, di soli 2.269,42 euro ed essendo priva dei mezzi di sussistenza necessari
Che, nonostante l'esito positivo del controllo anagrafico, della cittadinanza,
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