Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 3316

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 3316
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3316
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 881/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI, MICELI, ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) contro
- - ass. dottoresse , , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e dottor ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_1 CP_4 all'udienza dell' 11/12/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA

1. Premesso che
- afferma di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine Parte_1 negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 1.000 (pari ad € 500 per ogni CP_1 anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

- il eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito relativo agli anni CP_1 scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e, nel merito, chiede la reiezione della domanda, contestando la
sussistenza della denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il
contesta inoltre la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, CP_1 considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna
di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;

2.

ritenuto che

la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;

3.

considerato che

- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
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