Trib. Salerno, sentenza 02/10/2024, n. 4628
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Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 02/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 3469 del R.G. dell'anno 2020, vertente
t r a
LI LL, nata a [...] il [...] e residente in [...],
(cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.to Ornella Grillo del Foro di Vibo
Valentia;
- Attrice -
e
COMUNE DI VIETRI SUL MARE (P.IVA 00427770656) con sede legale al Corso Umberto Iᵒ, 83, 84019
Vietri Sul Mare (SA), come legalmente rappresentato, in persona del Dirigente degli Affari Generali e
Legali Avv. Antonio Barbuti, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Baratta;
-Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, OL BR conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Comune di Vietri, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni da lei subite, nel sinistro avvenuto il giorno 13/07/2019 allorquando mentre percorreva corso Umberto, del Comune convenuto – in ragione di un dissesto del marciapiede – rovinava a terra.
Veniva immediatamente soccorsa dai suoi familiari che richiedevano poi il pronto intervento del 118.
Giunta l'autoambulanza l'attrice veniva trasportata all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Cava de' Tirreni. I sanitari del nosocomio, all'esito delle prime visite, diagnosticavano “una tumefazione escoriata al ginocchio destro, tumefazioni alle caviglie e ai piedi” nonché “la frattura dell'apice del malleolo laterale della caviglia destra;
contusione al ginocchio e piede a destra;
trauma distorsivo caviglia sinistra”.
OL BR subiva, pertanto, l'immediata ingessatura della caviglia destra e il bloccaggio di quella sinistra con il divieto di carico e, quindi, immobilità imposta per un lungo periodo accompagnato da una terapia farmacologica (come da atti). pagina 1 di 8
In seguito al sinistro parte attrice si sottoponeva a diverse visite specialistiche all'esito delle quali veniva accertata dal dott. Francesco Ranieri “la frattura dell'apice del malleolo laterale della caviglia destra esitato in pseudiartrosi,con fenomeni neuroalgodistrofici dell'astragalo e limitazione funzionale residua;
trauma consuntivo di ginocchio e piede destro;
esiti funzionali di trauma distorsivo di caviglia e piede sinistro” e quindi “un danno biologico permanente con conseguenze e limitazioni di ordine funzionale in relazione allo svolgimento delle attività quotidiane, danno che ha considerato clinicamente stabilizzato, inemendabile e permanente;
Il CTP ha poi anche accertato “un periodo di inabilità ad attendere alle normali occupazioni della vita di complessivi 157 giorni così suddivisibili: giorni 37 di inabilità temporanea assoluta per immobilizzazione in apparecchio gessato a destra e tutore Aircast a sinistra;
giorni 90 di inabilità temporanea assoluta lavorativa;
giorni 53 di inabilità temporanea parziale al 75%;
giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%;
giorni 37 di inabilità temporanea parziale al 25%;
- ha accertato infine un danno biologico permanente residuato alle lesioni su descritte, clinicamente guarite, sulla base delle tabelle di valutazione attualmente in uso (DM 3.7.2003) nella misura dell'8% del totale, ritenendo non ravvisabili postumi permanenti sulla compatibilità biologica allo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata.
Il danno così descritto veniva poi quantificato nella somma complessiva di € 26.657,43. comprensivi del danno biologico e morale.
La stessa relazione medica ha infine quantificato spese vive sostenute dalla istante per complessivi €
2.605,71, ivi compreso il costo di quella relazione, tutti attestati dalla documentazione alla stessa allegata.
Inoltre, la istante, magistrato in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia come attestato dalla busta paga prodotta in copia agli atti di causa, è stata costretta in conseguenza delle lesioni patite a godere di un congedo per malattia ex art. 37 TU n. 3/1957 dal 13.7.2019 al 28.8.2019 per complessivi 45 giorni e di una aspettativa per infermità ex art. 68 TU n. 3/1957 dal 29.8.2019 all'11.10.2019 per complessivi ulteriori 44 giorni, il che ha determinato la perdita da parte della stessa per l'intero periodo di mesi tre della speciale indennità di sua spettanza quale personale giudiziario ex art. 3 legge n 27/81 ammontante a €
1.144,20 mensili per una perdita totale di complessivi € 3.430,00.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Vietri sul Mare eccepiva in via preliminare la carenza di elementi necessari ed indispensabili per individuare come insidia l'irregolarità lamentata;
la mancata segnalazione alla polizia municipale e l'assenza di qualsiasi ostacolo che avrebbe potuto impedire al pedone di avvedersi della disconnessione, a meno che il pedone non fosse distratto;
riteneva incompatibili ed eccessive le lesioni riportate dall'attrice;
contestava la responsabilità oggettiva del Comune non ritenendo la pavimentazione sconnessa un'insidia, in quanto l'insidia e il trabocchetto integrano un pericolo occulto non visibile e non percepibile;
eccepiva che il danneggiato non aveva tenuto un comportamento improntato alla diligenza ordinaria per evitare la presunta anomalia;
declinava la sua responsabilità ed eccepiva la mancanza di rapporto causa-effetto dovuta alla disattenzione del pedone e alla sua mancata diligenza, ritenendo ai sensi dell'art. 1227 c.c. 1 co. un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della pubblica pagina 2 di 8
amministrazione ed in ordine al quantum debeatur impugnava e contestava la somma richiesta non corrispondente alle effettive lesioni. Concludeva quindi per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa;
in subordine chiedeva di riconoscere la corresponsabilità del danneggiato.
La causa veniva istruita con testimoni e CTU e rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così