Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 61
TRIB Bologna
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10479/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI Parte_1 C.F._1
MARIA LEA, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI MARIA LEA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI MARIA LEA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI
MARIA LEA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo, il PM appone il proprio “visto”. IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 5-9-
2024;
sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
- rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...] l'[...] il figlio . Persona_1
- ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla separazione personale raggiunta tramite negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e all'interesse del figlio;
pagina 1 di 5
che il Collegio recepisce altresì quanto concordato dalle parti sulle spese legali in quanto frutto di accordo non contrario alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
Parte_1 nato a [...], il [...] (C.F. ) C.F._3
e
Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._2 contratto a Castel Guelfo (BO) il 13.07.2013 e trascritto al n. 6, P.I, serie ufficio I del registro degli atti di matrimonio relativo all'anno 2013 del Comune di Castel Guelfo
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati come hanno fatto fino ad ora, mantenendo la signora la Parte_2
propria residenza a Medicina (BO) in via Ignazio Cuscini n.26 mentre il signor la propria Pt_1
residenza a Medicina (BO) in via San Vitale Est n. 605/B.
2. tutti i restanti rapporti economici pregressi esistenti tra i due coniugi sono conclusi e nessuno dei due avanza pretese di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10479/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI Parte_1 C.F._1
MARIA LEA, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI MARIA LEA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTONI MARIA LEA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. MALTONI
MARIA LEA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo, il PM appone il proprio “visto”. IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 5-9-
2024;
sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
- rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...] l'[...] il figlio . Persona_1
- ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla separazione personale raggiunta tramite negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e all'interesse del figlio;
pagina 1 di 5
che il Collegio recepisce altresì quanto concordato dalle parti sulle spese legali in quanto frutto di accordo non contrario alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
Parte_1 nato a [...], il [...] (C.F. ) C.F._3
e
Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._2 contratto a Castel Guelfo (BO) il 13.07.2013 e trascritto al n. 6, P.I, serie ufficio I del registro degli atti di matrimonio relativo all'anno 2013 del Comune di Castel Guelfo
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati come hanno fatto fino ad ora, mantenendo la signora la Parte_2
propria residenza a Medicina (BO) in via Ignazio Cuscini n.26 mentre il signor la propria Pt_1
residenza a Medicina (BO) in via San Vitale Est n. 605/B.
2. tutti i restanti rapporti economici pregressi esistenti tra i due coniugi sono conclusi e nessuno dei due avanza pretese di
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