Trib. Bari, sentenza 27/05/2024, n. 2494

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 27/05/2024, n. 2494
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2494
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 10305/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10305/2022 promossa da:
HE IS, elett.te domiciliata in Bari, via F. S. Abbrescia n. 83/b, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Spinelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Opponente
contro
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Bari, via
Amendola n. 189/B, presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dal Comandante del Servizio di Polizia
Metropolitana, come da procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai fini d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato in data 08.09.2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione parti, la ricorrente HE IS ha adito codesto
Tribunale per sentir annullare, previa sospensione dell'esecutività, l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Città
Metropolitana di Bari n. 108/2022 del 23.05.2022, con la quale veniva disposta l'ingiunzione di pagamento alla predetta ricorrente della somma di euro 739,04, a seguito di violazione dell'art. 192 e dell'art. 285 comma
4 del D.lgs. 152 del 2006
, scaturente dal verbale di accertamento n. 76/2017 del 07.08.2017.
Nel merito parte ricorrente afferma la nullità della ordinanza impugnata per difetto dei presupposti per la sua emissione posto che l'ordinanza sanzionatoria si fonderebbe su elementi indiziari non utili a fornire la prova certa della responsabilità.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana, contestando specificamente tutti i motivi di ricorso e deducendo che “Durante il controllo espletato in data 7 agosto 2017, a seguito di segnalazione da parte di un privato cittadino, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno accertato in località via Cellamare, nel comune di Acquaviva delle Fonti, favore di HE IS (C.F. [...]), emessa dalle Poste Italiane S.P.A. in data 14.01.2013, nonché una lettera con grafia in stampatello a firma di tale IS>”; che ai sensi dell'art 184 Dlgs 152/2006 i suddetti rifiuti vanno classificati quali urbani domestici non pericolosi di produzione e provenienza riferita al ciclo domestico e da locali di abitazione.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con la sola produzione documentale e, quindi, rimessa in sede decisoria all'udienza del 27.05.2024.
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Quanto al merito dell'opposizione si rileva che l'art 192 del Dlvo 152/2006 vieta l'abbandono ed il deposito di rifiuti incontrollati sul suolo, mentre l'art 255 del Dlvo 152/2006, sanziona la condotta con la pena pecuniaria da trecento a tremila euro.
Nel caso di specie la sanzione amministrativa è stata irrogata alla ricorrente dalla Città Metropolitana sulla base del rinvenimento, il giorno 07.08.2017 da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato di rifiuti lasciati abbandonati ai bordi della strada.
Gli agenti accertatori sono risaliti alla persona della ricorrente, quale titolare dei rifiuti e soggetto tenuto a rispondere della condotta di abbandono, in quanto hanno
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