Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 24

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 24
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G. promossa da:
BE LU (C.F.: [...]) elettivamente domiciliata in Caulonia
Marina, alla via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio RUVA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: antonio.ruva@avvocatilocri.legalmail.it;

RICORRENTE
C O N T R O
INPS, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente domiciliato a Locri, via G. Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Rita PISANU, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio R. Fantini in Roma, rep.
37875/7313, pec: avv.ritaassuntamaria.pisanu@postacert.inps.gov.it;

CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 13.02.2024, TT
LU ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222/1984
Pag. 1 a 6
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa Nadia CAUTELA, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l'INPS che ha eccepito
l'inammissibilità dell'azione nonché l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, operatrice sociosanitaria.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, laddove anche se il consulente ha evidenziato l'esistenza di protrusioni multiple in sede lombare, ha riscontrato gli esiti dell'intervento chirurgico di diversione bilio-pancreatica,
l'asma e lo stato ansioso, ha operato una valutazione restrittiva delle patologie lamentate.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi