Trib. Parma, sentenza 08/05/2024, n. 713
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Testo completo
N. R.G. 2520/2023
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: Modifica condizioni
- Dr. N S – Presidente rel. divorzio
- Dr. S M D - Giudice
- Dr. A F - Giudice ha pronunziato, ai sensi degli artt.473 bis 22, quarto comma e 473 bis 28 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso Parte_1 irginia Andina ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in in Parma, Strada Farini n.15
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata con atto separato CP_1 uella Uberti e dall'Avv.Hicham Khawatmi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima in Parma v.le Fratti n.30/c
- RESISTENTE -
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Causa Civile iscritta al n.2520/23 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10 novembre 2023: Per la ricorrente: Dichiarare tenuto il Sig. a contribuire nel mantenimento della ex moglie, Sig.ra CP_1
mediante il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di Euro Parte_1
800,00 mensili, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dalla domanda, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Org_1 pagina 1 di 8
In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge. Per il resistente: RIGETTARE la domanda di modifica delle condizioni di divorzio come avanzata dalla ricorrente sig.ra , poiché infondata, non provata o come meglio e comunque Parte_1 per evidente carenza dei presupposti di legge previsti per avanzare tale richiesta ovvero CARENZA DI SOPRAVVENUTE CIRCOSTANZE IDONEE AD ALTERARE L'ASSETTO ECONOMICO STABILITO TRA GLI EX CONIUGI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO. Con condanna della moglie alle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa oltre competenze di legge vista la totale carenza di fondamento della domanda.” Pubblico Ministero
Non ha rassegnato conclusioni
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto dichiarare tenuto , con il quale si era unita in Parte_1 CP_1 matrimonio con rito musulmano il 3.08.2015, a contribuire al suo mantenimento quale ex moglie, mediante il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di € 800,00 mensili, o altra diversa, in ciò modificando la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Inezgane/Agadir (Marocco) n.2423 del 26.10.2022 (doc.3 res.), non trascritta in Italia. Espone che, dall'anno 2021, i coniugi avevano stabilito la propria residenza a Parma, dopo che - nell'anno 2019 - le era stata diagnosticata una malattia rara degenerativa che le ha comportato, tra gli altri effetti, la perdita della vista;
dovendosi reputare la sentenza di divorzio, ancorché non trascritta, “valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art.61 L. 218/1995”, essendo disoccupata e nell'oggettiva impossibilità di reperire un'attività lavorativa (la commissione medica le aveva riconosciuto, a far tempo dal 28.02.2023, un percentuale di invalidità pari al 100%, con riduzione permanente della capacità Co lavorativa, essendo stata valutata affetta da cecità assoluta – doc.3 suo fasc.) mentre lo lavora con la mansione di elettricista presso la richiama i principi dettati CP_2 dalle Sezioni Unite n.18287/18, circa la natura composita dell'assegno periodico di divorzio, ne chiede il riconoscimento a suo favore, disponendo in tal senso la modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti. Co Costituitosi lo , contestato in fatto il contenuto del ricorso, in diritto sostiene una totale carenza di fondamento giuridico della domanda di , com'è noto subordinata all'accertamento di un sopravvenuto cambiamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a modificare il precedente assetto patrimoniale, mentre dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge alcuna sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche delle parti dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio ad oggi, essendo la ricorrente ipovedente certificata dal 2019, patologia che non ha subito peggioramenti, anzi, sarebbe migliorata;
inoltre alla data di richiesta del divorzio, così come di pronuncia dello stesso, la
“.. risultava disoccupata ed estranea alla cultura ed alla lingua Italiana, Pt_1 esattamente come lo risulta oggi ..”. Scambiate le ulteriori memorie ex art.473 bis 17 c.p.c., comparse le parti all'udienza del 10 novembre 2023 le difese hanno precisato le rispettive conclusioni, procedendo alla discussione quindi il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio. Con ordinanza depositata il 22 dicembre scorso il Tribunale ha sollevato, di ufficio, la questione della riconoscibilità della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Inezgane n.2423/22 da valutare prima della disamina sulla fondatezza della richiesta di pagina 2 di 8
modifica, assegnando, ai sensi il secondo comma dell'art.101 c.p.c., termine per memorie alle difese, depositate le quali il Collegio ha ritenuto disporre assunzione informazioni dalla sede locale dell' ricevute le quali, unitamente a memorie difensive di ciascuna parte, ha CP_3 ripreso in decisione la causa. Muovendo dalla questione della riconoscibilità della sentenza di divorzio della quale si chiede la , com'è noto ai sensi del Regolamento Europeo n.1259/2010, detto Roma III, entrato in vigore il 21.6.2012, la legge applicabile alla separazione e al divorzio - in mancanza di scelta da parte dei coniugi - può essere: quella dello Stato di loro residenza abituale, in mancanza dell'ultima residenza abituale, in mancanza quella dello Stato della cittadinanza comune ovvero, infine, dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
a tale disciplina è attribuito valore universale, la legge designata dal regolamento è applicabile anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante. Nella fattispecie, il marito ha radicato il procedimento di divorzio in Marocco, Paese natale di entrambi, senza che risulti eccepita carenza di giurisdizione;
il Tribunale di Agadir tentava più volte la riconciliazione dei coniugi ex artt.82 - 94 del Codice della Famiglia Persona_1 ma la “sposa”, aveva a rifiutare il confronto e delegava a comparire all'udienza
[...] il proprio fratello (doc.3 res.). Premesso che in Marocco non è prevista la separazione ma solo il divorzio, per quanto interessa il presente giudizio, con la sentenza n.2423/22 il Tribunale di Inezgane, in Co dispositivo, lo pronunciava fra il ricorrente e la convenuta;
attestava che “il divorziato ha depositato le spettanze della divorziata nell asse del Tribunale, come segue:
- per i diritti divorzili: 55.000 dirham, per l'abitazione durante il periodo di ritiro legale: 1000 dirham mensili ..”.
Quest'ultimo identifica il tempo che trascorre dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio a quella di emissione della dichiarazione di non opposizione alla stessa, per scadenza del termine di appello.
In parte motiva, il provvedimento spiega “.. che una sentenza di divorzio implica una sentenza per le spettanze a favore della
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: Modifica condizioni
- Dr. N S – Presidente rel. divorzio
- Dr. S M D - Giudice
- Dr. A F - Giudice ha pronunziato, ai sensi degli artt.473 bis 22, quarto comma e 473 bis 28 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso Parte_1 irginia Andina ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in in Parma, Strada Farini n.15
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata con atto separato CP_1 uella Uberti e dall'Avv.Hicham Khawatmi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima in Parma v.le Fratti n.30/c
- RESISTENTE -
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Causa Civile iscritta al n.2520/23 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10 novembre 2023: Per la ricorrente: Dichiarare tenuto il Sig. a contribuire nel mantenimento della ex moglie, Sig.ra CP_1
mediante il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di Euro Parte_1
800,00 mensili, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dalla domanda, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Org_1 pagina 1 di 8
In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge. Per il resistente: RIGETTARE la domanda di modifica delle condizioni di divorzio come avanzata dalla ricorrente sig.ra , poiché infondata, non provata o come meglio e comunque Parte_1 per evidente carenza dei presupposti di legge previsti per avanzare tale richiesta ovvero CARENZA DI SOPRAVVENUTE CIRCOSTANZE IDONEE AD ALTERARE L'ASSETTO ECONOMICO STABILITO TRA GLI EX CONIUGI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO. Con condanna della moglie alle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa oltre competenze di legge vista la totale carenza di fondamento della domanda.” Pubblico Ministero
Non ha rassegnato conclusioni
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto dichiarare tenuto , con il quale si era unita in Parte_1 CP_1 matrimonio con rito musulmano il 3.08.2015, a contribuire al suo mantenimento quale ex moglie, mediante il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di € 800,00 mensili, o altra diversa, in ciò modificando la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Inezgane/Agadir (Marocco) n.2423 del 26.10.2022 (doc.3 res.), non trascritta in Italia. Espone che, dall'anno 2021, i coniugi avevano stabilito la propria residenza a Parma, dopo che - nell'anno 2019 - le era stata diagnosticata una malattia rara degenerativa che le ha comportato, tra gli altri effetti, la perdita della vista;
dovendosi reputare la sentenza di divorzio, ancorché non trascritta, “valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art.61 L. 218/1995”, essendo disoccupata e nell'oggettiva impossibilità di reperire un'attività lavorativa (la commissione medica le aveva riconosciuto, a far tempo dal 28.02.2023, un percentuale di invalidità pari al 100%, con riduzione permanente della capacità Co lavorativa, essendo stata valutata affetta da cecità assoluta – doc.3 suo fasc.) mentre lo lavora con la mansione di elettricista presso la richiama i principi dettati CP_2 dalle Sezioni Unite n.18287/18, circa la natura composita dell'assegno periodico di divorzio, ne chiede il riconoscimento a suo favore, disponendo in tal senso la modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti. Co Costituitosi lo , contestato in fatto il contenuto del ricorso, in diritto sostiene una totale carenza di fondamento giuridico della domanda di , com'è noto subordinata all'accertamento di un sopravvenuto cambiamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a modificare il precedente assetto patrimoniale, mentre dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge alcuna sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche delle parti dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio ad oggi, essendo la ricorrente ipovedente certificata dal 2019, patologia che non ha subito peggioramenti, anzi, sarebbe migliorata;
inoltre alla data di richiesta del divorzio, così come di pronuncia dello stesso, la
“.. risultava disoccupata ed estranea alla cultura ed alla lingua Italiana, Pt_1 esattamente come lo risulta oggi ..”. Scambiate le ulteriori memorie ex art.473 bis 17 c.p.c., comparse le parti all'udienza del 10 novembre 2023 le difese hanno precisato le rispettive conclusioni, procedendo alla discussione quindi il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio. Con ordinanza depositata il 22 dicembre scorso il Tribunale ha sollevato, di ufficio, la questione della riconoscibilità della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Inezgane n.2423/22 da valutare prima della disamina sulla fondatezza della richiesta di pagina 2 di 8
modifica, assegnando, ai sensi il secondo comma dell'art.101 c.p.c., termine per memorie alle difese, depositate le quali il Collegio ha ritenuto disporre assunzione informazioni dalla sede locale dell' ricevute le quali, unitamente a memorie difensive di ciascuna parte, ha CP_3 ripreso in decisione la causa. Muovendo dalla questione della riconoscibilità della sentenza di divorzio della quale si chiede la , com'è noto ai sensi del Regolamento Europeo n.1259/2010, detto Roma III, entrato in vigore il 21.6.2012, la legge applicabile alla separazione e al divorzio - in mancanza di scelta da parte dei coniugi - può essere: quella dello Stato di loro residenza abituale, in mancanza dell'ultima residenza abituale, in mancanza quella dello Stato della cittadinanza comune ovvero, infine, dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
a tale disciplina è attribuito valore universale, la legge designata dal regolamento è applicabile anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante. Nella fattispecie, il marito ha radicato il procedimento di divorzio in Marocco, Paese natale di entrambi, senza che risulti eccepita carenza di giurisdizione;
il Tribunale di Agadir tentava più volte la riconciliazione dei coniugi ex artt.82 - 94 del Codice della Famiglia Persona_1 ma la “sposa”, aveva a rifiutare il confronto e delegava a comparire all'udienza
[...] il proprio fratello (doc.3 res.). Premesso che in Marocco non è prevista la separazione ma solo il divorzio, per quanto interessa il presente giudizio, con la sentenza n.2423/22 il Tribunale di Inezgane, in Co dispositivo, lo pronunciava fra il ricorrente e la convenuta;
attestava che “il divorziato ha depositato le spettanze della divorziata nell asse del Tribunale, come segue:
- per i diritti divorzili: 55.000 dirham, per l'abitazione durante il periodo di ritiro legale: 1000 dirham mensili ..”.
Quest'ultimo identifica il tempo che trascorre dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio a quella di emissione della dichiarazione di non opposizione alla stessa, per scadenza del termine di appello.
In parte motiva, il provvedimento spiega “.. che una sentenza di divorzio implica una sentenza per le spettanze a favore della
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