Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Domenico Febbo e Claudia D'Alessio
-opponente -
e
BE RI (C.F. [...]) e AR NC
(C.F. [...]), rappresentanti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Conte
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 16.9.2024 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Poste Italiane s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 11.1.2021 pronunciato dal Tribunale di Cassino, con il quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di RI RI e IA ET, della somma di euro €
10.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di n. 2 buoni fruttiferi postali di importo pari ad € 5.000,00 cadauno, deducendo che, alla data di presentazione per l'incasso, per detti buoni era maturata la prescrizione;
che si
1
trattava, nel caso di specie, di buoni della serie 18B emessi in data 17.10.2005, per i quali il relativo foglio informativo, pubblicizzato da Poste Italiane s.p.a. nelle forme di legge, stabiliva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e prevedeva che fossero liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese;
che, inoltre, ai sensi del D.M. 19.12.2000, i diritti dei titolari di detti buoni si prescrivevano trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio RI RI e IA ET contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione:
1. accertare e dichiarare l'assenza del potere di rappresentanza del sig. LA con contestuale carenza di legittimazione processuale e per l'effetto accogliere
l'eccezione preliminare e dichiarare l'inammissibilità della domanda;
2. accertare e dichiarare la sussistenza del diritto degli odierni opposti ad ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2021;
3. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16.9.2024.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per invalidità della procura notarile e difetto di rappresentanza sollevata dalla parte opposta, dovendo, sul punto, aderirsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che pone a carico di chi solleva detta eccezione
l'onere di contestazione specifica in ordine al potere esercitato dal rappresentante
(Cass. s.u. n. 31963/2021, secondo cui “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione
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