Trib. Lecce, sentenza 25/09/2024, n. 2763
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro L H B ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.487.2022 R.A.C.L., promossa da:
F U
Con il proc. Avv. dell'Atti
CONTRO
Controparte_1
Parte ricorrente ha adito, in data 17.1.22 questo Giudice, chiedendo dichiararsi che ha lavorato alle dipendenze di parte avversa dal 31.10.01 al 24.12.18 quale operaio autista
IV liv ccnl Logistica, trasporto, merci e spedizione senza fruire di permessi in misura di euro 221 ore e di altre movimentazioni per un residuo di 156 ore con condanna di parte convenuta al pagamento di quanto dovuto a detto titolo e vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere stato dipendente di parte avversa sino al licenziamento del
24.12.18 e di non avere usufruito di 221 ore di permesso e di 156 ore di movimentazioni sicchè, considerata una paga oraria di euro 12,56, vanta un credito di euro 4735,12.
Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita parte convenuta.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova testimoniale da cui è emerso come il ricorrente abbia lavorato per parte convenuta dal 2001 a dicembre 2018 quale autista
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come il ricorrente non si sia mai assentato dal posto di lavoro, almeno Per_1 Per_2 nel periodo in cui il teste non ha fruito di ferie [ . Per_2
In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36
Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioé la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che e' intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore é stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale e' commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perchè vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
Ebbene, il diritto azionato attiene ai permessi non fruiti ed alle ore di movimentazioni espletate.
Si tratta di voci retributive rispetto a cui la fonte del relativo diritto deve essere individuata nel contratto di lavoro ovvero nel contratto collettivo applicato o comunque vincolante.
In proposito, vale infatti ricordare quanto segue.
I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della l. 14 luglio 1959 n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente