Trib. Bolzano, sentenza 22/01/2025, n. 70

TRIB Bolzano
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Bolzano
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 22/01/2025, n. 70
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 70
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
ES RL (C.F. 02479010213), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. ZELLER KARL, dall'avv. dott. MENEGOTTO THOMAS, nonché dall'avv. dott. THURIN STEFAN, con studio in VIA GALILEO 50 39012, MERANO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
UB RL (C.F. 02639290218), in persona del legale rappresentante p.t.;

CONVENUTA CONTUMACE
COMUNE DI BOLZANO (C.F. 00389240219), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dott. GIUDICEANDREA BIANCA MARIA e dall'avv. dott.
MERINI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale, sita in VICOLO
GUMER 7, 39100 BOLZANO;
CONVENUTO in punto: pagamento compenso subappalto;
trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi sopra esposti, 1. ai sensi dell´art.183-bis cpc, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, provvedendo come da art.281 sexies cpc;

2. accertare che AR SR ha eseguito le prestazioni di cui alle voci nn.85.05.10, 85.05.10.06.A, 85.05.16.A,

85.05.10.22A, 85.05.10.27A* e 85.05.10.96 di cui al SAL n.

1.8. dell´appalto „Riqualificazione

Piazza Matteotti“ per l´importo di € 180.576,21 e che in base ai contratti di subappalto stipulato tra Taubau SR e AR SR del 28.2.2020 e del 1.7.2020 alla AR SR spetta l´importo di €
pagina 1 di 7 171.168,88, di cui sono stati versati euro 149.774,76;

3. condannare la Taubau SR al pagamento dell´importo di € 21.394,12, corrispondente alla fattura n. E351 del 21.6.2021, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs.n.231/2002 dal 22.7.2021 al saldo nonché al pagamento dell'importo di euro 2.139,41, corrispondente all´IVA del 22 % sull´importo di € 21.394,12, da versare ai sensi dell´art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72) in favore dell´Agenzia delle

Entrate con il sistema del reverse charge;

4. con compensazione delle spese nei confronti del

Comune di Bolzano e con la condanna di Taubau SR alla rifusione delle spese, onorari e diritti del presente procedimento, compreso il contributo unificato. “ del convenuto Comune costituito: conclude come da comparsa di costituzione, tenuto conto delle rinunce espresse in sede di memoria integrativa n. 2 d.d. 20.12.2024;
le conclusioni come da comparsa di costituzione sono: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/la carenza di interesse, nei confronti del Comune di Bolzano, della domanda di condanna al pagamento a favore di AR SR in persona del rappresentante legale p.t, , dell'importo di €. 21.394,12.- corrispondente alla fattura E351 dd. 21.6.2021 ed oneri di legge, o di altra somma maggiore o minore ritenuta dovuta, perché non sussiste alcun autonomo rapporto obbligatorio o di garanzia tra Comune di Bolzano e AR SR;
fermo che il Comune di Bolzano ha già interamente adempiuto alle proprie obbligazioni e pagato tutti i lavori in subappalto della

AR SR in base ai prezzi di contratto ed in relazione alle misure allibrate dalle DL non oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42) mentre;
IN VIA PRELIMINARE

SUBORDINATA: dichiarare l'inammissibilità/la tardività/la decadenza di ogni pretesa di pagamento verso il Comune di Bolzano, sia da parte di AR SR in persona del rappresentante legale p.t sia da parte di Taubau SR, in persona del rappresentante legale p.t, perché la fattura E351 dd. 21.6.21 è stata portata a conoscenza del Comune solo il 17.3.2023, quindi quando non vi erano più stati di avanzamento o pagamenti in acconto. IN VIA
PRINCIPALE, DI MERITO, accertato e dichiarato che il Comune di Bolzano ha già interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, rigettare tutte le eccezioni e domande avverse sia della AR SR in persona del rappresentante legale p.t, sia della Taubau SR in persona del rappresentante legale p.t, nei confronti del Comune di Bolzano stesso, perché in ogni caso infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDNE IN VIA RICONVENZIONALE

TRASVERSALE, fermo restando che il Comune di Bolzano ha già pagato tutti i lavori in
pagina 2 di 7 subappalto della AR SR in base ai prezzi di contratto ed in relazione alla misure allibrate dalle DL e non oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42), accertare e dichiarare
Taubau SR, in persona del legale rappresentante p.t, essere la sola debitrice nei confronti di
AR SR e conseguentemente condannare la stessa Taubau SR in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a AR SR della fattura E351 del 21.6.2021 dell´importo di
€ 21.394,12.- e/o di altra somma ritenuta
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