Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 16
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Testo completo
N. 1010/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 09/01/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1010/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
PAOLO PINO, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso da se stesso,
- ricorrente -
contro
:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc.
80184430587, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, cod. fisc. 90004280831, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
- resistenti/contumaci - avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
È presente l'Avv. Paolo Pino, nell'interesse di se stesso. Nessuno è comparso né per il Ministero della Giustizia né per la Procura della Repubblica di Barcellona
Pozzo di Gotto. Stante l'assenza di richieste istruttorie e data la natura documentale del giudizio, viene invitato a discutere oralmente la causa, insistendo
nelle proprie domande, difese ed eccezioni, come articolate nei propri atti processuali, e chiede la decisione. Esibisce nota spese che riserva di depositare telematicamente, chiedendo liquidarsi l'importo di € 125,00 per esborsi ed €
1.488,50 per compensi professionali, oltre accessori, in relazione al presente giudizio. Richiama quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con pronunce del 12 maggio 2022, n. 15182, 29 settembre 2022, n. 28325 e 13 ottobre 2023, n. 28627, nonché 1 agosto 2022, n. 23845, e 8 novembre 2023, n.
31141.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'Avv. Paolo Pino ha opposto il provvedimento di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario in proprio favore, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 294/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il quale gli è stata riconosciuta la somma di €.
775,00, oltre accessori, deducendo l'omessa liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale.
La causa è stata trattata nella contumacia dei resistenti per essere decisa come segue.
2. – Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Pubblico Ministero, posto che il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è il
Ministero della Giustizia (Cass. Civ., sez. II, sent. 26 ottobre 2015, n. 21700;
Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 2 novembre 2016, n. 22148) e non anche l'ufficio del
Pubblico Ministero, cui compete esclusivamente il potere di impugnativa ex art.
170 t.u.s.g. (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio