Trib. Cassino, sentenza 15/04/2024, n. 582
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
M P Presidente
V N giudice istr.
M G giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1126/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 29/2/2024 con termine per note conclusionali di giorni trenta, vertente
TRA
(c.f. ), nata a Rabat (Marocco) il 22/7/1978, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Formia (LT), in Via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'avv. E F, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto introduttivo
E
(c.f. , nato a Roma (RM) il 16/2/1978, contumace, CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/3/2023 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 il 13/10/2007 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dall'uomo, durante la convivenza, la figlia (nata il 27/12/2013), ha riferito che nel corso del tempo l'unione Per_1 matrimoniale si è deteriorata a causa della riprovevole condotta assunta dal consorte. A detta dell'istante, segnatamente, costui nel 2018 avrebbe abbandonato la casa familiare di e Persona_2
condotta in locazione, per andare a vivere a Brescia assieme alla nuova compagna;da Persona_3 allora il resistente, assunto alla di Manerbio (BS) per uno stipendio di € 2.068,72 al Org_1 mese, si sarebbe del tutto disinteressato dei bisogni morali e materiali del precedente nucleo familiare;un simile comportamento si dovrebbe considerare ancora più grave alla luce della precaria condizione economica della moglie, prova di stabile occupazione, tenuta a pagare un canone di € 250,00 al mese
e a provvedere alle esigenze sue e della bambina grazie al solo reddito di cittadinanza. Sulla scorta di quanto precede la signora ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi;Parte_1
l'affidamento esclusivo di , con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di Per_1 frequentarla in base a un articolato sistema di turni;la condanna del signor al versamento della CP_1 somma di € 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge;il riconoscimento di altri € 400,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia;la divisione paritaria delle spese straordinarie occorrenti alla minore.
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Con decreto del 2/4/2023, adottato inaudita altera parte ai sensi dell'art 473 bis.15 c.p.c., sono stati disposti l'affidamento congiunto di , la collocazione preferenziale della minore presso l'abitazione Per_1 della madre, il versamento a carico del padre della somma di € 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario della prole e l'equa ripartizione tra i due genitori dei correlati esborsi straordinari.
All'udienza del 13/12/2023 la signora ha precisato di aver maturato il diritto a percepire il Parte_1 reddito di cittadinanza fino al mese in corso, di essere assegnataria di una casa popolare prossima alla consegna e di dover ancora versare, nelle more, il canone di locazione citato nell'ambito del ricorso.
Constatata la contumacia del signor , il giudice istruttore ha confermato le statuizioni provvisorie. CP_1
Nelle successive fasi della lite non sono stati esperiti mezzi di prova né emessi provvedimenti di modifica.
Il 29/2/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termine di trenta giorni per note.
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che la volontà della signora di interrompere il vincolo matrimoniale e il fallimento di qualsiasi tentativo di Parte_1 riconciliazione a seguito, tra l'altro, della contumacia del signor rappresentino fatti sufficienti a CP_1 dimostrare l'intollerabilità della convivenza, elevata dall'art. 151 c.c. a presupposto della separazione.
Sulle questioni inerenti allo stato le istanze di parte ricorrente meritano senz'altro di essere accolte.
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Occorre premettere, sulle altre tematiche controverse, che per giurisprudenza ormai consolidata la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art.
155 c.c. con riferimento alla separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4,
c. 2, della legge n. 54/2006 e consacrata a livello normativo nell'ambito dell'art. 337 quater c.c. per le ipotesi di assenza di matrimonio – può essere derogata solo qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (così si esprime, tra le altre, Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento appaiono significative le considerazioni presenti nella sentenza della Corte di Cassazione 22/6/1999, n. 6312, per cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art.
30, c. 1, Cost.;compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. anche
Cass. 27/6/2006, n. 14840;Cass. 23/9/2015, n. 18817;più di recente v. Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto, in tale ottica, che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (già Cass.
29/3/2012, n. 5108;cfr. Cass. 18/6/2008, n. 16593;Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto
di visita, atteso che siffatti comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità dell'interessato “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (oltre a Cass. 17/12/2009, n. 26587, già citata in precedenza, v. Cass.
2/12/2010, n. 24526 e Cass. 6/3/2019, n. 6535 con riferimento ai figli nati al di fuori del matrimonio).
Resta impregiudicato che i dissapori tipici dei procedimenti giudiziali in cui si contrappongono i genitori non assumono rilievo di per sé decisivo in tema di affidamento della prole, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore. Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in accertati e non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere insieme le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che, dunque, il conflitto ne pregiudichi in maniera intollerabile gli interessi morali e materiali. La presunta noncuranza dei genitori per le esigenze morali e materiali dei figli, d'altra parte, va verificata di volta in volta nel caso concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti e ritardi di entità lieve o, comunque, giustificati da un'oggettiva impossibilità di badare alle necessità contingenti della prole.
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Non vi è motivo di derogare ai principi appena passati in rassegna, coerenti con l'esigenza di tutela, avvertita dalla giurisprudenza, posta alla base della disciplina positiva in tema di affidamento dei minori.
In questa prospettiva si osserva che secondo i principi ordinari in materia di prova dell'adempimento sarebbe spettato al signor dimostrare di aver fatto fronte agli obblighi connessi alla funzione CP_1 genitoriale nonostante la crisi coniugale e l'allontanamento dalla casa adibita a residenza comune o, in alternativa, di essersi trovato, suo malgrado, in condizione di non poter assolvere in conseguenti doveri.
Rimanendo contumace, come detto, il resistente è venuto meno all'onere probatorio posto a suo carico.
In relazione all'obbligo di contribuzione derivante dal ruolo genitoriale una simile omissione appare ingiustificata in virtù dell'idoneità lavorativa del resistente, attestata dalla busta paga allegata al ricorso
e presumibile, in assenza di indicazioni contrarie, dall'età dell'interessato, non ancora cinquantenne.
Visti gli attuali strumenti di comunicazione, l'eventuale distanza tra i luoghi di residenza dei genitori non può essere ritenuta, del pari, un ostacolo significativo al mantenimento di rapporti affettivi con la prole.
Stante l'evidente disinteresse del signor non è ipotizzabile, d'altra pare, che i genitori CP_1 possano assumere in maniera condivisa le scelte necessarie allo sviluppo psico-fisico di . Per_1
A fronte di un simile quadro, deve essere disposto l'affidamento esclusivo della bambina alla madre.
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Risponde agli interessi della minore che quest'ultima, per quanto possibile, conservi un significativo rapporto affettivo con il padre. L'atteggiamento del signor non consente allo stato di prevedere CP_1 turni di visita prestabiliti in favore del resistente. Il padre, pertanto, potrà vedere la figlia ogni volta che ne avrà la possibilità, previo accordo con la signora avuto riguardo ai giorni e agli orari. Parte_1
In mancanza di intese sul punto con la signora al signor va garantito il diritto di Parte_1 CP_1 vedere la figlia per almeno una volta alla settimana (di preferenza, il mercoledì dalle ore 15.00 alle
20.00) e, a settimane alterne, nella giornata di sabato o di domenica, sempre dalle ore 15.00 alle 20.00).
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Secondo l'indirizzo giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (v. Cass. 24/6/2019, n. 16809;cfr., anche Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (di recente Cass. 16/9/2020, n. 19299;Cass. 10/2/2023, n. 4145).
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Non vi è prova dello svolgimento, ad opera della signora di prestazioni di lavoro con Parte_1 carattere di continuità né dell'attribuzione alla donna del reddito di cittadinanza o di altri simili benefici.
Altrettanto indimostrata è, allo stato, l'assegnazione alla ricorrente del menzionato alloggio popolare.
L'unica busta paga presente in atti, emessa a novembre 2021, dimostra, invece, la percezione, da parte del signor , di uno stipendio netto pari a e 2.068,72 presso la di Manerbio (BS). CP_1 Org_1
Sebbene il documento dia conto della prossima scadenza del rapporto contrattuale, resta significativa la sproporzione che caratterizza le condizioni economiche delle parti, quantomeno in termini potenziali.
E' ipotizzabile, in effetti, che il resistente, inquadrato dalla società nella categoria degli operai, possa fruire di opportunità di reimpiego più remunerative rispetto alla consorte, nata nello stesso anno, ma priva, in base al compendio probatorio disponibile, di qualsiasi specializzazione di natura professionale.
Ad aggravare un simile divario concorre anche il disinteresse mostrato dal signor per le necessità CP_1 della figlia, tale da costringere la signora a sobbarcarsi da sola tutti gli oneri conseguenti. Parte_1
In accordo con gli indirizzi interpretativi visti si giustifica la condanna del resistente, a decorrere dalla domanda, a versare in favore della controparte € 500,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base Org_ agli indici da imputare per € 200,00 alle esigenze del coniuge e per € 300,00 a quelle di . Per_1
Si tratta, in effetti, di importi congrui alla stregua delle capacità lavorative dei coniugi, delle loro attuali condizioni personali e del tenore di vita presumibilmente goduto in passato dal disciolto nucleo familiare.
Restano divise tra i genitori, nella stessa proporzione, tutte le spese straordinarie relative alla minore.
Per il dettaglio delle varie voci di spesa è opportuno il richiamo al Protocollo in vigore presso il Tribunale.
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Secondo soccombenza, il signor è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in CP_1 base ai valori del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.700,00 (€ 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per effetto della delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cassino del 29/3/2023, emessa a seguito di richiesta inoltrata il giorno antecedente al deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 se ne dispone il versamento all'Erario.