Trib. Arezzo, sentenza 26/09/2024, n. 283

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 26/09/2024, n. 283
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 283
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI AREZZO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza N°________/2024
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor V P Presidente rel.
Dottoressa L F Giudice
Dottoressa A C Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nel procedimento iscritto al N° 1298 /2024 R.G.V.G.;

P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il 10/11/1981 in AREZZO (AR);
Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato C L ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

nato il 25/12/1981 in AREZZO (AR) ;
Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato B G ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;



- RICORRENTI -

con l'intervento del Pubblico Ministero;

C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili alle condizioni di cui al ricorso.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo
83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate;
verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;

R.G.
considerato che dai documenti prodotti risulta che la separazione legale si è protratta per il tempo minimo previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e non è stata eccepita né risulta l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
ritenuto inoltre che le condizioni stabilite concordemente dai coniugi tutelano adeguatamente anche gli interessi della prole;

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